Aspecificità del ricorso: la Cassazione ribadisce i requisiti di ammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha riaffermato un principio fondamentale: l’aspecificità del ricorso conduce inevitabilmente alla sua inammissibilità. Questo significa che non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è necessario confrontarsi criticamente e in modo puntuale con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare. Analizziamo il caso per comprendere meglio le implicazioni di questa regola procedurale.
Il Fatto: Possesso Ingiustificato di Strumenti Sospetti
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 707 del codice penale, ovvero il possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Durante un controllo, l’imputato era stato trovato in possesso di alcuni utensili, tra cui un coltello e una forbice modificata. L’interessato si era difeso sostenendo che tali strumenti servissero per piccole e saltuarie riparazioni della sua bicicletta. Tuttavia, sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto tale giustificazione non plausibile, evidenziando l’incompatibilità degli oggetti rinvenuti con l’uso dichiarato.
L’inammissibilità per aspecificità del ricorso in Cassazione
Giunto dinanzi alla Corte di Cassazione, l’imputato ha proposto ricorso lamentando un generico ‘difetto di motivazione’ da parte della Corte d’Appello. Ed è qui che emerge il punto cruciale della decisione. La Suprema Corte ha rilevato che i motivi presentati non erano altro che una mera riproduzione delle censure già discusse e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio.
Il ricorrente non ha sviluppato una critica argomentata della sentenza d’appello, limitandosi a riproporre la propria versione dei fatti senza spiegare perché il ragionamento dei giudici di merito fosse errato dal punto di vista logico o giuridico. Questo comportamento processuale viola il requisito di specificità richiesto dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha spiegato che l’aspecificità del ricorso si manifesta proprio nella mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In altre parole, un ricorso è inammissibile quando ‘parla’ senza ‘ascoltare’ e ‘rispondere’ a ciò che il giudice precedente ha scritto.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva chiaramente motivato l’incompatibilità degli strumenti (coltello e forbice modificata) con l’attività di riparazione di una bicicletta e aveva sottolineato come l’imputato non avesse fornito alcuna giustificazione plausibile al momento del controllo. Il ricorso in Cassazione ha ignorato completamente questo percorso logico-giuridico, rendendosi di fatto sterile e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Argomentato
La decisione in commento è un monito importante: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che l’atto di impugnazione contenga critiche specifiche, pertinenti e puntuali alla sentenza impugnata. La semplice riproposizione di doglianze già respinte, senza un reale confronto con le ragioni del giudice, equivale a un ricorso non fondato, destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato contestato all’imputato?
L’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 707 del codice penale, ossia il possesso ingiustificato di strumenti (nella fattispecie un coltello e una forbice modificata) ritenuti idonei allo scasso.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38993 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38993 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il difetto di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 707 cod. pen. contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull’evidente incompatibilità della maggior parte degli strumenti rinvenuti, quali il coltello e la forbice modificata, con utensili idonei ad effettuare piccoli e saltuari lavori di riparazione della bicicletta, fermo restando che al momento del controllo l’imputato non aveva fornito alcuna giustificazione del possesso dei predetti);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’innpugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consigliere stensore
Il Presiden