Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13541 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME il DATA_NASCITA in Marocco
COGNOME NOME NOME DATA_NASCITA a L’Aquila
NOME COGNOME NOME il DATA_NASCITA in Marocco
avverso la sentenza del 24/03/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugNOME, i ricorsi e le memorie conclusive RAGIONE_SOCIALE parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dal COGNOME e l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME dal COGNOME e dall’NOME.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente NOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME.
NOME, COGNOME NOME ed NOME, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 24 marzo 2023 con la quale la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza emessa, in data 16 giugno 2021, dal Tribunale di Milano, li ha condannati in relazione ai reati rispettivamente contestati, previa declaratoria RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 20), 21), 25) e 28).
Ricorso NOME:
Primo motivo: contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena irrogata a seguito RAGIONE_SOCIALEa correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale contenuto nel dispositivo di sentenza.
La Corte di appello dopo aver corretto, con ordinanza del 20 aprile 2023, l’errore materiale contenuto nel dispositivo letto in udienza non ha proceduto alla necessaria rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena conseguente alla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 25.
2.1. Secondo motivo: violazione degli artt. 157 e 160 cod. pen. conseguente alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo 22).
Secondo la difesa il reato di cui all’art. 10-quater d.lgs. 74/2000 descritto nel capo 22) si sarebbe estinto per sopravvenuta prescrizione in data 17 giugno 2022 e, quindi, in data anteriore alla emissione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello con conseguente necessità di rideterminare la pena irrogata.
2.2. Terzo motivo: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 415-bis cod. proc. pen. conseguente alla mancata notifica all’imputato RAGIONE_SOCIALE‘avviso di chiusura RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari.
La difesa ha evidenziato che il Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Milano, a seguito di sentenza di incompetenza del giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del Tribunale di Pavia, avrebbe emesso richiesta di rinvio a giudizio senza procedere a nuova notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di chiusura RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari.
La conseguente nullità, eccepita innanzi al giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare, al Tribunale ed alla Corte di appello, sarebbe stata rigettata sull’erroneo presupposto del mancato svolgimento di ulteriore attività di indagine e del mancato utilizzo da parte del Pubblico Ministero del processo verbale di contestazione datato 30 gennaio 2018.
Secondo la difesa, la lettura di tale verbale dimostrerebbe che le indagini sarebbero proseguite quantomeno fino al gennaio 2018 e quindi in data successiva a quella di emissione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di chiusura RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari da parte RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Pavia ed i risultati di tali ulterio indagini non sarebbero stati depositati con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 430 cod. proc. pen.
Lo svolgimento di ulteriore attività investigativa, a prescindere dall’effettiva utilizzazione per procedere a nuove contestazioni, avrebbe comportato l’obbligo per la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Milano di procedere alla notifica di un nuovo avviso di chiusura RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari; l’omissione di tale notifica avrebbe impedito al ricorrente di chiedere di essere interrogato e di svolgere ulteriore attività di carattere investigativo con conseguente indebita compressione dei diritti di difesa e nullità di tutti gli atti successivi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 185 cod pen.
2.3. Quarto motivo: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 268, commi 4 e 6, cod. proc. pen.
La difesa ha evidenziato che il provvedimento di ritardato deposito RAGIONE_SOCIALE intercettazioni emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia sarebbe relativo al procedimento penale 8666/2015 mod. 44 e non al procedimento penale 7723/2015 R.G.N.R. indicato nella richiesta avanzata dal Pubblico Ministero.
Di conseguenza la mancata emissione del provvedimento di ritardato deposito comporterebbe l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE captazioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione degli artt. 268 e 271 cod. proc. pen.
I giudici di appello avrebbero erroneamente affermato che la richiesta del Pubblico Ministero sarebbe stata accolta con successivo provvedimento del 17 dicembre 2015, affermazione illogica in quanto se fosse vero che era già stato emesso un provvedimento di autorizzazione al ritardato deposito «non si comprende il motivo per il quale ne doveva essere emesso un secondo con lo stesso contenuto» (vedi pag. 7 del ricorso).
2.4. Quinto motivo di impugnazione: violazione degli artt. 356, 364, 365 e 366 cod. proc. pen. e 220 disp. att. e conseguente inutilizzabilità dei processi verbali di contestazione redatti dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La difesa ha rimarcato che l’RAGIONE_SOCIALE, in data 14 ottobre 2015, avrebbe comunicato alla RAGIONE_SOCIALE l’imminente compimento di controlli fiscali nei confronti dei soggetti coinvolti nel presente giudizio, comunicazione girata alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Pavia con l’indicazione del procedimento penale n. 7723/2015 RGNR, procedimento iscritto a carico di tutti gli imputati in data 10 settembre 2015.
È stato, altresì, segnalato che, proprio a seguito RAGIONE_SOCIALEa comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in data 8 ottobre 2021 e quindi in data anteriore all’effettuazione degli accessi fiscali, la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica avrebbe attivato le operazioni tecniche volte all’intercettazione RAGIONE_SOCIALE comunicazioni degli indagati.
Secondo il ricorrente, quindi, il personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, consapevole RAGIONE_SOCIALE indagini in corso, avrebbe dovuto applicare le modalità e le garanzie previste
dal codice di procedura penale stante la natura sostanzialmente penale RAGIONE_SOCIALE‘attività, formalmente amministrativa, svolta nei confronti degli indagati.
La difesa ha, quindi, eccepito l’inutilizzabilità dei verbali di accesso, dei process verbali di constatazione, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e RAGIONE_SOCIALEa documentazione acquisita dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in occasione degli accessi del 04.10.2015, 14.10.2015, 02.10.2015, 04.11.2015, 05.11.2015, 10.11.2015, 17.11.2015, 03.12.2015, 10.12.2015, 14.12.2015 perché acquisiti in violazione degli artt. 356, 364, 365 e 366 cod. proc. pen. e 220 disp. att.
2.5. Sesto motivo: inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 648-ter cod. pen. in relazione ai capi 23 e 24.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza del reato di riciclaggio, ignorando quanto riferito dal teste COGNOME in ordine al mancato utilizzo RAGIONE_SOCIALE somme provenienti dalla società RAGIONE_SOCIALE per il pagamento RAGIONE_SOCIALE quote ai soci cessionari ed in assenza di prova documentale in ordine all’ipotizzato acquisto RAGIONE_SOCIALE quote RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE.
2.6. Settimo motivo: manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALE deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME in relazione al capo 23).
I giudici di appello avrebbero erroneamente ignorato le dichiarazioni del COGNOME nella parte in cui il teste avrebbe escluso l’utilizzo RAGIONE_SOCIALE somme provenienti dalla vendita dei crediti IVA per il pagamento RAGIONE_SOCIALE quote di RAGIONE_SOCIALE.
Peraltro, la stessa Corte di merito, facendo riferimento a quanto riferito dal teste COGNOME, avrebbe escluso l’avvenuto reimpiego RAGIONE_SOCIALE somme provenienti dalla vendita dei crediti IVA all’interno RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per poi affermare la sussistenza del reato di riciclaggio in modo del tutto contraddittorio.
2.7. Ottavo motivo: manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALE deposizioni dei testi COGNOME e COGNOME ed alla responsabilità del ricorrente in relazione al reato di cui al capo 24).
La Corte territoriale, con motivazione sommaria e generica, avrebbe affermato che il ricorrente era l’amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ed il promotore del sistema fraudolento oggetto di giudizio senza indicare le risultanze probatorie poste a fondamento di tale affermazione.
La motivazione sarebbe carente in ordine alla dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘influenza completa e sistematica con poteri analoghi a quelli di un amministratore di diritto che avrebbe esercitato il COGNOME; la difesa ha, in proposito, rimarcato che il teste COGNOME avrebbe riferito di aver ricevuto direttive di stampo organizzativo dal COGNOME solo in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE e sottolineato che il coimputato
NOME era il soggetto che gestiva i conti correnti e deteneva le password RAGIONE_SOCIALEa RT RAGIONE_SOCIALE, come peraltro affermato dalla stesse Corte territoriale.
Secondo la difesa, inoltre, le dichiarazioni rese dal AVV_NOTAIO in ordine all presenza del NOME al momento del compimento di alcune operazioni societarie, non sarebbero idonee a dimostrare che il ricorrente abbia svolto le funzioni di amministratore di fatto, non avendo il COGNOME fatto riferimento a compimento di atti di ingerenza sociale da parte del NOME.
La motivazione sarebbe apodittica in ordine alla provenienza illecita RAGIONE_SOCIALE somme trasferite dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; la difesa ha rimarcato che secondo il teste COGNOME le predette società, pienamente operative come fornitrici di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, disponevano di leciti introiti periodici; di conseguenza non sarebbe possibile escludere che le somme trasferite fossero conseguenza dei rapporti commerciali intercorsi tra tali persone giuridiche.
2.8. Nono motivo: manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla valutazione del teste COGNOME in relazione al capo 1) ed inutilizzabili RAGIONE_SOCIALEa deposizione del teste COGNOME conseguente alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 197-bis cod. proc. pen.
La Corte di merito avrebbe interpretato in modo contraddittorio le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa teste COGNOME in ordine al reato associativo di cui al capo A), in particola i giudici di appello -dopo aver affermato a pag. 44 che il teste avrebbe “ricordato che gli ordini ricevuti da NOME e NOME fossero tutti finalizzati all fraudolente compensazioni e non al funzionamento RAGIONE_SOCIALEa società» e riferito che, nonostante le promesse fatte, i nuovi proprietari non avrebbero proceduto ad alcun finanziamento- hanno asserito alla successiva pag. 48 che gli imputati davano alla COGNOME indicazioni in merito ai fornitori di RAGIONE_SOCIALE da pagare in vi prioritaria mentre le indicazioni sulle compensazioni venivano date dallo RAGIONE_SOCIALE di commercialisti di Genova e dal COGNOME.
La Corte di appello avrebbe confuso il ruolo di promotore RAGIONE_SOCIALE‘associazione a delinquere con il ruolo di titolare occulto RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE senza tenere conto che il ricorrente, imprenditore di nazionalità marocchina, rivoltosi in buona fede a professionisti italiani, sarebbe stato indotto ad effettuar operazioni che non era in grado di comprendere per le difficoltà del linguaggio tecnico.
La difesa ha eccepito, inoltre, che il AVV_NOTAIO è stato escusso senza l’assistenza di un difensore ed in spregio RAGIONE_SOCIALE garanzie previste dall’art. 210 cod. proc. pen, nonostante fosse stato iscritto nel registro degli indagati in data anteriore a tale escussione, con conseguente inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE sue dichiarazioni per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 197-bis, comma 3, cod. proc. pen.
2.9. Decimo motivo: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62-bis cod. pen. conseguente alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
I giudici di appello non avrebbero tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘incensuratezza del NOME, del suo comportamento precedente e successivo ai reati contestati e del fatto che il ricorrente, suo malgrado, si sarebbe trovato invischiato nella vicenda a causa RAGIONE_SOCIALE mancate verifiche effettuate dal AVV_NOTAIO sulla bontà dei crediti Iva e RAGIONE_SOCIALEa consulenza del COGNOME, il quale non avrebbe impedito all’imprenditore di commettere gli errori che hanno assunto rilevanza penale.
Ricorso NOME COGNOME
Primo motivo: inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 cod. pen. nonché carenza, erroneità e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato all’associazione a delinquere di cui al capo 1).
Le intercettazioni dimostrerebbero l’estraneità del ricorrente rispetto all’attivi criminosa organizzata e l’assenza di qualsiasi ruolo del COGNOME all’interno del sodalizio oggetto di giudizio. L’imputato non avrebbe svolto il ruolo di socio occulto RAGIONE_SOCIALE società attenzionate, essendosi limitato a svolgere la sua attività professionale di intermediario, senza predisporre dichiarazioni dei redditi, moRAGIONE_SOCIALEi F24 e bilanci sociale e senza partecipare ad alcuno degli atti di cessione dei crediti rogati dal AVV_NOTAIO COGNOME.
A giudizio RAGIONE_SOCIALEa difesa, il rinvenimento di documentazione presso la sede RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non sarebbe idonea a dimostrare il coinvolgimento del COGNOME in considerazione del fatto che quest’ultimo aveva il proprio RAGIONE_SOCIALE professionale all’interno di tale immobile.
3.1. Secondo motivo: carenza, erroneità e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato per il reato di cui al capo 1), lett. a), b), c), d), e), f), g), h) ed i).
La motivazione sarebbe illogica, apodittica e fondata su generiche presunzioni non tenendo conto del fatto che il COGNOME non avrebbe apposto visti di conformità sui crediti RAGIONE_SOCIALE società attenzionate, non si sarebbe occupato di acquisire crediti dalle società oggetto di giudizio né avrebbe distratto somme dalle casse RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, come confermato dai testi escussi nella fase dibattimentale.
3.2. Terzo motivo: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 1), lett. a), b), c), d), e), f), g), h) ed i).
Gli stessi testi RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Accusa avrebbero riferito che il ricorrente non avrebbe svolto alcun ruolo nella commissione dei reati fiscali, essendosi limitato
a trasmettere, su indicazione dei propri clienti, le dichiarazioni dei reddit predisposte da altri soggetti.
Pertanto, il COGNOME non avrebbe posto in essere condotte idonee a perfezionare i reati fiscali, non avrebbe emesso o utilizzato fatture per operazioni inesistenti, non sarebbe partecipe di alcuna società e non avrebbe beneficiato di alcun provento illecito.
I giudici di merito avrebbero interpretato le conversazioni intercettate in modo decontestualizzato, senza tenere conto del fatto che il COGNOME avrebbe partecipato a pochi colloqui nell’arco di quattro anni.
3.3. Quarto motivo di impugnazione: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 648-ter cod. pen. in relazione ai reati di cui ai capi 14) e 15).
La declaratoria di responsabilità in ordine ai reati di autoriciclaggio si porrebbe in contrasto con le risultanze istruttorie attestanti l’estraneità del ricorrente particolare il COGNOME non avrebbe alcun ruolo nella società RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe ricoperto cariche sociali, non avrebbe mai operato sui conti corrente e non avrebbe beneficiato di alcuna movimentazione di denaro al di là RAGIONE_SOCIALE parcelle emessa per la sua attività di consulente ed intermediario, estrinsecatasi nella trasmissione per via telematica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e dei bilanci predisposti da altri studi di commercialisti).
3.4. Quinto motivo: omessa motivazione in ordine al quarto motivo di appello con cui era stata chiesta l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato per carenza di prova in ordine al suo coinvolgimento nella commissione dei reati contestatigli.
3.5. Sesto motivo: inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEa deposizione del teste COGNOME conseguente alla violazione degli artt. 197 e 197-bis cod. proc. pen.
A giudizio RAGIONE_SOCIALEa difesa, le dichiarazioni accusatorie del COGNOME sarebbero fondate sulla volontà di «spogliarsi di responsabilità legate al suo unico operato e di addossare i reati al COGNOME» (vedi pag. 19 del ricorso).
3.6. Settimo motivo: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62-bis cod. pen. conseguente alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche.
I giudici di appello avrebbero rigettato il motivo di appello esclusivamente in considerazione RAGIONE_SOCIALEa ritenuta gravità dei fatti senza considerare che il COGNOME è soggetto incensurato che non ha commesso alcuno dei reati contestati e non ha beneficiato di alcun vantaggio a seguito RAGIONE_SOCIALE presunte contestazioni.
3.7. Ottavo motivo: inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni per carenza dei provvedimenti autorizzativi.
A giudizio RAGIONE_SOCIALEa difesa «nessuna RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni del Gip di Pavia vi è sulle intercettazioni che vanno tutte rigettate parimenti alle motivazioni assunte e
riportate in motivazione nelle due sentenze» come già eccepito nel corso dei giudizi di merito (vedi pag. 20 del ricorso).
Ricorso NOME COGNOME
Primo motivo: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 415-bis cod. proc. pen. conseguente alla mancata notifica all’imputato RAGIONE_SOCIALE‘avviso di chiusura RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari.
Il Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Milano, a seguito di sentenza del giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del Tribunale di Pavia e conseguente trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, avrebbe dovuto procedere alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di chiusura RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari.
La conseguente nullità, eccepita innanzi al giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare, al Tribunale ed alla Corte di appello, sarebbe stata rigettata sull’erroneo presupposto del mancato svolgimento di ulteriore attività di indagine e del mancato utilizzo da parte del Pubblico Ministero del processo verbale di contestazione datato 30 gennaio 2018.
La trasmissione del fascicolo alla Procura di Milano da parte del giudice dichiaratosi incompetente avrebbe comportato l’obbligo per la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Milano di procedere alla notifica di un nuovo avviso di chiusura RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, l’omissione di tale notifica avrebbe impedito al ricorrente di chiedere di essere interrogato ovvero di svolgere ulteriore attività di carattere investigativo con conseguente indebita compressione dei diritti di difesa e nullità di tutti gli atti successivi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 185 cod. proc. pen., nu tempestivamente eccepita dal ricorrente ed erroneamente respinta dai giudici di merito.
4.1. Secondo motivo: incompetenza territoriale del Tribunale di Milano.
La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto la competenza territoriale del primo giudice indicando il reato di autoriciclaggio come il reato più grave tra quelli contestati agli imputati; tale deliberazione, fondata sulla individuazione del luogo di reimpiego RAGIONE_SOCIALE somme di provenienza delittuosa, sarebbe erronea in quanto il pagamento di tali somme non sarebbe mai avvenuto, come desumibile dalla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado.
La mancata consumazione del reato di autoriciclaggio comporterebbe la competenza territoriale del Tribunale di Monza, luogo ove ha sede la società RAGIONE_SOCIALE ed ove sarebbe stata bonificata la provvista che costituirebbe il presupposto del reato di autoriciclaggio.
4.2. Terzo motivo: erronea applicazione degli artt. 356, 364, 365, 366 cod. proc. pen. e 114, 220 disp. att. e conseguente inutilizzabilità dei processi verbali
di contestazione redatti dalla RAGIONE_SOCIALE e del verbale di sommarie informazioni rese da NOME COGNOME.
La difesa ha evidenziato che l’RAGIONE_SOCIALE, in data 14 ottobre 2015, avrebbe comunicato alla RAGIONE_SOCIALE l’imminente compimento di controlli fiscali nei confronti dei soggetti coinvolti nel presente giudizio, comunicazione girata alla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Pavia con l’indicazione del procedimento penale n. 7723/2015 RGNR, procedimento iscritto a carico di tutti gli imputati in data 10 settembre 2015.
Al momento RAGIONE_SOCIALE‘ingresso presso la società RAGIONE_SOCIALE, il personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto informare il ricorrente del reale scopo del controllo finalizzato all’accertamento di un reato e non ad una mera attività amministrativa. Di conseguenza, l’acquisizione di documenti cartacei ed informatici sarebbe dovuta avvenire con le forme previste dalla disciplina processual-penalistica RAGIONE_SOCIALE perquisizioni e dei sequestri in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 220 disp. att. che impone al personale operante, non appena emergano degli indizi di reato, l’applicazione immediata RAGIONE_SOCIALE garanzie difensive previste per il processo penale.
L’omissione RAGIONE_SOCIALE‘avviso previsto dall’art. 114 disp. att. nei confronti del ricorrente comporterebbe una nullità di ordine generale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 178 cod. proc. pen. trattandosi di disposizione concernente l’assistenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
La difesa ha anche rimarcato che i documenti acquisiti nel corso degli accessi non sarebbero stati spontaneamente consegnati agli operanti in quanto, durante un accertamento amministrativo, il soggetto sottoposto al controllo è obbligato a fornire qualunque documentazione richiesta, diversamente da quanto previsto nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini penali in ossequio del principio del nemo tenenur se detegere.
La difesa ha, quindi, eccepito l’inutilizzabilità dei verbali di accesso, dei processi verbali di constatazione, RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni e RAGIONE_SOCIALEa documentazione acquisita dall’RAGIONE_SOCIALE in occasione degli accessi del 14.10.2015, 30.10.2015, 24.11.2015 perché acquisiti in violazione degli artt. 356, 364, 365 e 366 cod. proc. pen. e 220 disp. att.
4.3. Quarto motivo: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 648-ter cod. pen. in relazione al reato di cui al capo 30).
I giudici di appello hanno ritenuto sussistente il reato di autoriciclaggio nonostante dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado emergerebbe che nessun pagamento del prezzo stabilito per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE quote RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE sarebbe mai stato effettuato.
La difesa ha, inoltre, evidenziato che, nel caso di specie, nessuna condotta idonea in concreto ad ostacolare l’identificazione RAGIONE_SOCIALEa provenienza delittuosa
RAGIONE_SOCIALE somme indicate nel capo di imputazione sarebbe stata dimostrata con conseguente insussistenza del reato di cui all’art. 648-ter cod. pen.
4.4. GLYPH Quinto motivo: erronea applicazione degli artt. 187 e seguenti in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALEa prova presuntiva tributaria.
La motivazione sarebbe carente in quanto priva di autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze degli accessi amministrativi e del restante materiale probatorio; nessun accertamento in concreto sarebbe stato effettuato nonostante la società oggetto di indagine fosse attiva, avesse numerosi dipendenti ed ampi spazi di lavoro, come peraltro chiarito nella sentenza di primo grado.
La Corte di merito avrebbe fondato la decisione su una serie di presunzioni tributarie desunte dai verbali di accesso in violazione del principio del libero convincimento del giudice e del divieto di ingresso RAGIONE_SOCIALE presunzioni legali nel processo penale.
I giudici di appello non avrebbero proceduto alla necessaria indicazione dei criteri adottati e dei risultati acquisiti per la valutazione degli indizi pos fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
4.5. Sesto motivo: erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10-quater D.L.gs. 74/2000.
I giudici di appello avrebbero ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 1 quater D.L.gs. 74/2000 in considerazione del fatto che detta norma contiene indistinto riferimento all’art. 17 d.l.gs. 241/1997 e che, di conseguenza, tutti crediti ivi contemplati sarebbero idonei all’indebita compensazione; tale affermazione sarebbe erronea in quanto l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE somme riguarderebbe esclusivamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non già debiti di natura previdenziale o assistenziale.
Tale interpretazione, a giudizio RAGIONE_SOCIALEa difesa, sarebbe in linea con le disposizioni comuni contenute nel Titolo III che si confrontano unicamente con i debiti tributari e le imposte evase; inoltre, le disposizioni contenute nell’art. 13, comma 1, che disciplinano la causa di non punibilità del pagamento del debito tributario in modo unitario rispetto alle tre fattispecie criminose di cui agli artt. 10-bis, 1 ter e 10-quater, non sarebbero compatibili con gli obblighi di natura assistenziale o previdenziale, con conseguente punibilità RAGIONE_SOCIALE sole condotte di omesso versamento RAGIONE_SOCIALE succitate imposte.
4.6. Settimo motivo: mancanza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
La difesa ha lamentato l’eccessività RAGIONE_SOCIALEa pena irrogata nei confronti del ricorrente, determinata in modo irragionevole ed illogico in entità superiore a quella di imputati nei confronti dei quali è stata contestata anche la partecipazione al reato associativo.
Il difensore del ricorrente COGNOME, in data 11 dicembre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
Il difensore del ricorrente NOME, in data 11 dicembre 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo del ricorso proposto dal COGNOME è manifestamente infondato e dedotto in carenza di interesse.
Deve essere evidenziato che i reati di cui ai numeri 22 e 25 del capo di imputazione hanno ad oggetto condotte assolutamente sovrapponibili (si tratta di due violazioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 10-quater d.lgs. 74/2000 conseguenti al mancato versamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 59.156,00 nel caso del capo 22 e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 51.327,00 nel caso del capo 25), di conseguenza, nessuna rideterminazione RAGIONE_SOCIALEa pena era necessaria a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza con la quale i giudici di appello hanno emendato l’errore materiale contenuto nel dispositivo letto in udienza (nella parte in cui veniva dichiarata l’estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo 22 anziché del reato di cui al capo 25 come invece indicato in motivazione) trattandosi di condotte pressocché identiche e, quindi, sanzionabili nella medesima misura.
Peraltro, le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa perseguita dal soggetto legittimato, rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251693; Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, NOME, Rv. 269199 – 01). Tali caratteristiche mancano nel caso in esame, visto che l’imputato non otterrebbe alcun vantaggio dall’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per le ragioni sopra esposte.
Il secondo motivo del ricorso proposto dal NOME è fondato.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova, infatti, che, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa data di commissione del reato di cui al capo 22 (17 dicembre 2014) e RAGIONE_SOCIALEa sospensione dei termini di prescrizione conseguente all’adesione del difensore all’astensione indetta dalle Camere Penali (pari a 14 giorni), il termine massimo di prescrizione si è
perfezioNOME, in data 18 aprile 2022 e, quindi, in un momento antecedente all’emissione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello del 01 luglio 2022.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata limitatamente al capo 22 perché il reato è estinto per prescrizione. L’estinzione di detto reato rende necessario rideterminare la pena. In base all’art. 620, cod. proc. pen., tenuto conto dei criteri indicati nelle sentenze di merito, è possibile procedere direttamente ad eliminare il relativo aumento di pena e rideterminare la pena finale per le residue imputazioni in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 16.000 di multa.
Il terzo motivo del ricorso proposto dal NOME ed il primo motivo del ricorso proposto dall’COGNOME, che possono esser trattati unitariamente in quanto sostanzialmente sovrapponibili, sono manifestamente infondati.
I giudici di merito hanno correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui la notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di chiusura RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, in caso di trasmissione degli atti conseguente ad una decisione del giudice che dichiari la propria incompetenza, deve essere rinnovata esclusivamente quando l’avviso sia fondato su ulteriori indagini ovvero abbia ad oggetto reati o aggravanti diverse da quelle contestate nel precedente avviso di conclusione (vedi Sez. 5, n. 10288 del 05/11/2018. COGNOME, Rv. 275634 – 01; Sez. 5, n. 1813 del 17/11/2021, non massimata).
Trattasi di una interpretazione, condivisa dal Collegio, aderente alla finalità RAGIONE_SOCIALE‘avviso RAGIONE_SOCIALEa conclusione RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, cioè quella di mettere la parte privata nella condizione di disporre di un patrimonio conoscitivo, in relazione al fatto per cui si procede e alle norme che si assumono violate, con la contestuale informazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto deposito RAGIONE_SOCIALEa documentazione relativa alle indagini e RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive conseguenti.
Al di fuori di tale ambito, le esigenze di difesa RAGIONE_SOCIALEa parte privata non appaiono meritevoli di tutela, pena la violazione di un principio di economia processuale anch’esso posto a difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato e del tempo del processo- che attua la regola euristica pluralitas non est ponenda sine necessitate.
Facendo buon governo di questi consolidati principi, i giudici di merito hanno ritenuto che correttamente, nell’esercitare nuovamente l’azione penale dinanzi al giudice ritenuto competente, il Pubblico ministero non abbia provveduto a riemettere l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., posto che il Pubblico ministero, oltre a non modificare l’originaria imputazione, non ha svolto ulteriori indagini nel periodo intercorrente tra la trasmissione degli atti da parte RAGIONE_SOCIALEa Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Pavia e l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione penale (vedi pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e pag. 38 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
In particolare, i giudici di appello hanno correttamente affermato che il processo verbale di contestazione del 30 gennaio 2018, prodotto dalla difesa, non può rientrare nel concetto di “nuove indagini” in considerazione del fatto che tale verbale ha ad oggetto meri controlli amministrativi posti in essere “in autonomia” dall’RAGIONE_SOCIALE e del tutto indipendenti dall’attività di indagine svolta dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Milano.
Si tratta di una motivazione, immune da profili di illogicità o erroneità, che ricostruisce correttamente la fase del passaggio del procedimento da Pavia a Milano, evidenziando in modo logico e condivisibile la mancanza di alcuna lesione dei diritti di difesa e correttamente applicando i principi enunciati dall giurisprudenza di legittimità con conseguente manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure difensive.
Il quarto motivo del ricorso proposto dal NOME è al contempo aspecifico e manifestamente infondato.
Il ricorrente reitera un’eccezione di inutilizzabilità già valutata e confutata da giudici di merito i quali, con motivazione coerente con le risultanze processuali e priva di illogicità manifeste, hanno evidenziato che l’errore materiale contenuto nel provvedimento di ritardato deposito emesso dal giudice per le indagini preliminari non inficia la riferibilità di tale provvedimento alle attivit intercettazione oggetto RAGIONE_SOCIALEa doglianza difensiva in considerazione RAGIONE_SOCIALEa corretta indicazione del numero del registro intercettazioni che è identico (213/16) sia nella richiesta del pubblico ministero che nel provvedimento di ritardato deposito (vedi pagg. 7 ed 8 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e pagg. 38 e 39 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Non può non essere rilevato come, nel riproporre la doglianza, il ricorrente si limiti a reiterare le censure già dedotte nelle precedenti fasi del giudizio, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni svolte dai giudici di merito, mancato confronto cui consegue l’aspecificità del motivo di ricorso.
Ciò premesso deve esser rimarcato che il ricorrente, insistendo nell’eccezione di inutilizzabilità già avanzata nella fase di merito, ignora il consolidato principi di diritto secondo cui le violazioni inerenti al ritardato deposito del intercettazioni previsto dal comma 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 268 cod. proc. pen. non comportano l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE captazioni giacché tale sanzione processuale è prevista dall’art. 271, comma 1, cod. proc. pen. soltanto nel caso di intercettazioni effettuate fuori dei casi stabiliti dalla legge o eseguite in difformità de prescrizioni stabilite dagli artt. 267 e 268, commi 1 e 3 cod. proc. pen. (vedi Sez. 6, n. 14248 del 01/03/2017, COGNOME, Rv. 270025 – 01; Sez. 6, n. 8880 del 12/01/2018, COGNOME, Rv. 272337 – 01).
Di conseguenza la violazione degli altri obblighi previsti dall’art. 268 cod. proc. pen. non incidenti sull’obbligo di redazione del verbale e sulla certa individuazione degli impianti adoperati, non è causa di inutilizzabilità del contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.
Il quinto motivo del ricorso proposto dal NOME ed il terzo motivo del ricorso proposto dall’COGNOME, che possono esser trattati unitariamente avendo ad oggetto la medesima eccezione di inutilizzabilità, sono manifestamente infondati.
La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità manifeste, ha rimarcato che le attività di verifica di cui si duol il ricorrente “sono state decise su autonoma iniziativa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in base ai propri poteri accertativi. i funzionari non risultano aver mai avuto contatti diretti con la Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, essendosi esclusivamente interfacciati con la RAGIONE_SOCIALE di finanza a cui avevano trasmesso i risultati RAGIONE_SOCIALE verifiche”, al contempo evidenziando che l’Ufficio Antifrode RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non è venuto a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione degli indagati nel registro RAGIONE_SOCIALE notizie di reato, come espressamente riferito dal teste NOME COGNOME e che tutte le operazioni sono state svolte nel rispetto RAGIONE_SOCIALE garanzie previste dal d.P.R. 633/1972 (vedi pagg. 39 e 40 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
In ogni caso i giudici di merito hanno dato seguito al principio di diritto secondo cui i processi verbali di constatazione redatti dal personale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE possono essere acquisiti al fascicolo del dibattimento -con esclusione RAGIONE_SOCIALE parti valutative e dichiarative- anche laddove l’accertamento sia stato svolt in data successiva all’iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALE notizie di reato dei soggett sottoposti a controllo amministrativo, non rientrando tra gli atti tassativamente indicati dall’art. 456 cod. proc. pen. per i quali è imposto l’avviso di cui all’a 144 disp. att. (vedi Sez. 3, n. 7930 del 30/01/2015, COGNOME, Rv. 262518 – 01).
Deve essere, inoltre, ribadito che i processi verbali di contestazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sono predisposti da soggetti non legittimati a svolgere attività di polizia giudiziaria (vedi Sez. 3, n. 13502 del 09/02/2016, Mana, Rv. 266957 – 01) e non possono essere qualificati come atti processuali poiché non previsti dal codice di rito o dalle norme di attuazione né possono essere qualificati quali “particolare modalità di inoltro RAGIONE_SOCIALEa notizia di reato” (art. 221 disp. att. c proc. pen.) in quanto i connotati di quest’ultima sono diversi.
I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente applicato il granitico orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio intende ribadire, secondo cui i processi verbali di contestazione redatti dai dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rientrano nella categoria dei verbali ricognitivi di natura
amministrativa utilizzabili come documenti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 234 cod. proc. pen. (vedi Sez. 3, n. 15236 del 16/01/2015, COGNOME, Rv. 263050, in motivazione; Sez. 3 n. 51497 del 18/09/2018, COGNOME, non massimata).
6. Il sesto, settimo e ottavo motivo con i quali il ricorrente COGNOME reitera le medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale sono articolati esclusivamente in fatto proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai po RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione ovvero l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.
Detti motivi sono, al contempo, aspecifici in quanto reiterativi di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei reati di cui ai capi 23 e 24 e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa peculiare modalità di redazione dei motivi di ricorso, che hanno sostanzialmente riprodotto i motivi di appello inerenti ai reati di autoriciclaggio, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione è quella RAGIONE_SOCIALEa critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Deve essere ribadito, in proposito, che se il ricorso si limita a riprodurre i motivi di appello, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugNOME, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato (vedi Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01).
6.1. Ciò premesso deve essere rimarcato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi (la documentazione acquisita dalla polizia giudiziaria suffragata dalle dichiarazioni dei testi escussi n giudizio di merito, dalle conversazione intercettata e dai PVC limitatamente alle parti non valutative) idonei a dimostrare la sussistenza dei contestati reati di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. ed il pieno coinvolgimento del ricorrente nell commissione di tali fattispecie criminose (vedi pagg. da 43 a 51 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
A differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, i giudici di merito hanno argomentato in modo articolato ed esente da illogicità manifesta in ordine alla provenienza delittuosa del denaro provento RAGIONE_SOCIALE plurime frodi fiscali descritte nei capi 1.3 ed 1.4. e descritto analiticamente i meccanismi finanziari grazie ai quali il NOME ed i suoi sodali hanno reimpiegato tali profitti illecit modo da ostacolare concretamente l’identificazione RAGIONE_SOCIALEa loro provenienza delittuosa (vedi pagg. da 43 a 51 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
La Corte di merito ha anche adeguatamente motivato in ordine al ruolo di artefice RAGIONE_SOCIALE‘intero disegno criminoso e di partecipe alla gestione di fatto RAGIONE_SOCIALE società utilizzate per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE condotte di cui ai capi 23 e 24 RAGIONE_SOCIALE‘imputazione, facendo particolare riferimento: a) alla deposizione RAGIONE_SOCIALEa teste COGNOME, responsabile amministrativa RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, la quale ha chiarito come gli ordini ricevuti da NOME e NOME fossero tutti finalizzati all fraudolente compensazioni e non al reale funzionamento RAGIONE_SOCIALE società; b) alla deposizione RAGIONE_SOCIALE testi NOME COGNOME ed NOME COGNOME che hanno indicato nel ricorrente il reale proprietario RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE dal dicembre 2012; c) al contenuto del foglio manoscritto in sequestro in cui sono indicate le diciannove società riconducibili al ricorrente; d) alle mail intercorse tra il NOME e NOME aventi ad oggetto le procedure fraudolente oggetto di giudizio; e) al contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado comprovanti il ruolo svolto dal NOME nella complessiva vicenda delittuosa (vedi pagg. 44, 45, 46, 47, 48 e 51 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello).
Tale complessiva ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa completezza e RAGIONE_SOCIALEa razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, e per insindacabile in questa sede.
6.2. Il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatt e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, se confrontarsi adeguatamente con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.
I presunti travisamenti e vizi di motivazione indicati dal ricorrente hanno ad oggetto una considerazione parcellizzata ed atomistica degli elementi logicofattuali riportati nella sentenza impugnata. Tali doglianze, peraltro, non corrispondono ad effettivi travisamenti di fatti storici o di prove da parte del Corte territoriale ma propongono visioni alternative alla realtà processuale posta alla base RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata ovvero suggeriscono una interpretazione più
dettagliata di fatti correttamente individuati dai giudici di merito, con conseguente inammissibilità in sede di legittimità.
6.3. Le doglianze con le quali il ricorrente lamenta l’illogica e contradditori interpretazione e valutazione del contenuto RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dai testi COGNOME e COGNOME non sono consentite in sede di legittimità.
La motivazione oggetto di ricorso contiene, infatti, una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esser errori nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE regole RAGIONE_SOCIALEa logica né contraddizioni interne tra diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione d significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell’ambito del percorso seguito.
La Corte di Cassazione, che è giudice RAGIONE_SOCIALEa motivazione e RAGIONE_SOCIALE‘osservanza RAGIONE_SOCIALEa legge, non può, di conseguenza, divenire giudice del contenuto RAGIONE_SOCIALEa prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è preclusa infatti «la possibilità di una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova» (così Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100 e Sez. 2, n. 29006 del 09/10/2020, COGNOME, non massimata).
Il nono motivo del ricorso del NOME è in parte aspecifico ed in parte manifestamente infondato.
7.1. Destituita di fondamento è l’eccepita contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa deposizione RAGIONE_SOCIALEa teste COGNOME in relazione al reato associativo.
Oltre a ribadire quanto argomentato al precedente 6.3. in ordine ai limiti del giudizio di legittimità in tema di valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale, deve esser rimarcata la carenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotizzata contraddittorietà; i giudici di merito, co percorso argomentativo logico ed articolato, hanno desunto il ruolo di promotore del sodalizio criminoso non solo dalle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa COGNOME ma dal complesso di elementi a suo carico desumibile dalla documentazione acquisita nel corso del dibattimento e dalle intercettazioni in atti, di conseguenza appare del tutto irrilevante l’ipotizzata diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE singole parti del propalazioni RAGIONE_SOCIALEa COGNOME relative al contenuto RAGIONE_SOCIALE plurime direttive che i NOME dava alla testimone.
7.2. I giudici di appello hanno evidenziato, in modo logicamente ineccepibile, gli indicatori logico-fattuali da cui desumere il ruolo di promotore RAGIONE_SOCIALE‘associazione a delinquere rivestito dal NOME, il quale, unitamente al COGNOME, è stato l’ideatore e l’artefice del complesso meccanismo fraudolento rientrante nell’indetermiNOME programma criminale RAGIONE_SOCIALE‘associazione a delinquere di cui al capo 1 (vedi pagg. da 43 a 51 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
La decisione dei giudici di appello, oltre ad esser coerente con le risultanze probatorie ed in particolare con il contenuto RAGIONE_SOCIALE intercettazioni, RAGIONE_SOCIALE deposizion testimoniali e RAGIONE_SOCIALEa documentazione acquisita dagli acquirenti, fa buon uso del costante indirizzo giurisprudenziale che ritiene promotore chi sia stato l’iniziatore ed ideatore RAGIONE_SOCIALE‘associazione, provocando l’adesione di terzi ai suoi scopi attraverso una attività di diffusione del programma (vedi Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, COGNOME, Rv. 268962-01, e Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170230-01). I giudici di merito hanno, quindi, ragionevolmente affermato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di cui al comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 cod. pen. in quanto il compendio probatorio chiarisce inequivocabilmente l’insostituibile ruolo decisionale e gestionale ricoperto dal NOME.
7.3. A fronte di una motivazione articolata, priva di contraddizioni ed illogicit manifeste, il ricorrente si è limitato a riproporre una lettura generica e frazionat RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, nel tentativo di accreditare una ricostruzione in fa alternativa rispetto a quella recepita nelle sentenze di merito, senza peraltro confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fonda l’affermazione di responsabilità con conseguente vizio di specificità del motivo.
7.4. L’eccezione di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dibattimentali rese d AVV_NOTAIO è generica ed aspecifica.
7.4.1. Il Tribunale ha affermato che il AVV_NOTAIO è stato escusso come teste in quanto dagli atti a disposizione dei giudici del merito emergeva che il predetto non era stato mai “indagato dal P.M. nel presente procedimento o in procedimenti connessi” (vedi pag. 12 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado) con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina prevista dagli artt. 197-bis e 210 cod. proc. pen.
Le difese, al momento RAGIONE_SOCIALE‘escussione dibattimentale del COGNOME, nulla hanno eccepito in merito alla necessità di escutere il dichiarante quale indagato o imputato in reato connesso o collegato e nessuna violazione degli artt. 197-bis e 210 cod. proc. pen. è stata eccepita in sede di appello.
Va, in proposito, ribadito l’orientamento ermeneutico di questa Corte secondo cui allorché venga in rilievo la verifica RAGIONE_SOCIALEa veste processuale di un soggetto da escutere in dibattimento, è onere RAGIONE_SOCIALEa parte interessata, di allegare, prima RAGIONE_SOCIALEa assunzione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, le circostanze fattuali da cui risultano situazioni d
incompatibilità a testimoniare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 197-bis cod. proc. pen., sempre che la posizione del dichiarante non risulti già dagli atti nella disponibilità del giudice (Sez. 6, n. 12379 del 26/02/2016, COGNOME, Rv. 266422 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 1833 del 28/10/2022, COGNOME, non massimata).
Nel caso di specie, non è stato provato che il Tribunale, al momento RAGIONE_SOCIALE‘escussione del COGNOME, avrebbe potuto evincere dagli atti a sua disposizione una eventuale incompatibilità a testimoniare del AVV_NOTAIO e, di conseguenza, era onere degli imputati indicare gli elementi attestanti l’asserita incompatibilità, onere c sia il COGNOME che gli altri ricorrenti sono venuti meno.
7.4.2. Peraltro, la censura formulata in sede di legittimità è generica in quanto il ricorrente non ha prospettato la possibile, ed in ipotesi, decisiva influenz RAGIONE_SOCIALE‘elemento probatorio ritenuto inutilizzabile sulla complessiva motivazione posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa affermazione di responsabilità, mediante l’esperimento RAGIONE_SOCIALEa c.d. prova di resistenza.
Il Collegio intende dare continuità al principio fissato da questa Corte per il quale, quando si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento probatorio, il ricorso dev illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza RAGIONE_SOCIALE‘eventuale eliminazione ai fi RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta «prova di resistenza»; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente devono incidere, scardinandola, sulla motivazione censurata e compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’intern RAGIONE_SOCIALE‘impianto argomentativo del provvedimento impugNOME (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, COGNOME, Rv. 269218 – 01; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini Rv. 279829 – 01; da ultimo Sez. 6, n. 46792 del 28/09/2023,COGNOME, non massimata).
Nel caso di specie la genericità con cui viene formulato il motivo di ricorso non consente a questa Corte di apprezzare la eventuale decisività di quanto sostenuto dal ricorrente; non consente, in altri termini, di effettuare la prova di resisten RAGIONE_SOCIALEa motivazione e, quindi, di valutare se le residue risultanze probatorie siano comunque sufficiente a giustificare una identica decisione anche nella eventualità RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del vizio procedurale denunciato con conseguente vizio di specificità del ricorso.
Il decimo motivo di ricorso con cui il COGNOME lamenta la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è al contempo aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in sede di legittimità in quanto mira ad una rivalutazione RAGIONE_SOCIALEa congruità del complessivo trattamento sanzioNOMErio la cui determinazione non è stata frutto di ragionamento viziato ma illogicità manifesta
(vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata).
La Corte territoriale ha correttamente valorizzato, ai fini del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, la gravità dei fatti -desumibile dalla sistematicità RAGIONE_SOCIALE condotte e dalla significativa rilevanza del danno patito dall’Erario- nonché l’assenza di resipiscenza e la spregiudicatezza manifestata dal NOME (vedi pag. 59 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), elementi con cui il ricorrente non si confronta con conseguente aspecificità del motivo.
Il primo, secondo e terzo motivo del ricorso proposto dal COGNOME, che possono essere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze inerenti alla partecipazione del ricorrente all’associazione a delinquere di cui al capo 1), sono aspecifici e non consentiti.
Il ricorso, fondato su una considerazione atomistica e parcellizzata RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, chiede a questa Corte di privilegiare ipotesi ricostruttiv alternative e ciò all’evidente scopo di tacciare di illogicità manifesta il governo d fatti positivamente accertati dai giudici di merito e sollecitare una divers interpretazione e valutazione del compendio probatorio non perseguibile in sede di legittimità.
Deve essere, in proposito, sottolineato come le doglianze formulate dal COGNOME siano dirette a contestare, nella sostanza, la ricostruzione del fatto non illogicamente operata nella sentenza impugnata, in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado; ciò senza considerare che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura degli elementi fattuali posti a fondament RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti prova nonché l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugNOME contenga l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 39563 RAGIONE_SOCIALE’08/092023, COGNOME, non massimata).
9.1. Nel caso di specie la Corte di merito non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado, ma ha risposto specificamente alle doglianze oggi
riproposte con argomentazioni adeguate, logiche ed omogenee rispetto a quelle del primo giudice.
I giudici di appello hanno, in particolare, rimarcato la specifica valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE prove raccolte nel corso del dibattimento sottolineando la chiarezza, univocità e concordanza del contenuto RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative e dibattimentali e la conseguente idoneità a dimostrare il ruolo di ideatore e promotore RAGIONE_SOCIALE‘ipotizzata associazione a delinquere svolto dal COGNOME.
La deliberazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale è fondata su una interpretazione RAGIONE_SOCIALE prove conforme a consolidate massime di esperienza e fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di manifesta illogicità e perciò insindacabil questa sede.
Le sentenze di merito espongono plurimi, significativi e convergenti elementi, logico-probatori a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘intraneità del ricorrente al sodalizio oggetto di scrutinio, desumibili dalle prove dichiarative e documentali nonché dalle conversazioni intercettate nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari che, a differenza di quando sostenuto dalla difesa, appaiono idonee a dimostrare la stabile ed attiva adesione del COGNOME all’attività del sodalizio in esame ed il ruolo apicale dallo stesso rivestito (vedi pagg. da 43 a 58 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
9.2. I giudici di appello, con percorso argomentativo privo di contraddizioni e fondato sulle prove documentali e dichiarative raccolte, hanno valorizzato come il ricorrente, in stretta collaborazione con il NOME, fosse la “mente” dei meccanismi fraudolenti nel capo di imputazione, interloquendo con il AVV_NOTAIO per la materiale redazione degli atti necessari per la costituzione RAGIONE_SOCIALE società adoperate per il reimpiego del denaro provento dei reati tributari in precedenza commessi ed ottenendo profitti ben superiori a quelli che sarebbero spettati ad un mero intermediario (vedi su quest’ultimo aspetto pag. 48 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
L’errore di impostazione nel quale cade il ricorrente è quello di far leva su elementi di prova ipotetici ovvero negativi (ci si riferisce alle doglianze con cui difesa lamenta che il ricorrente non avrebbe ricoperto alcuna carica nelle società coinvolte, non avrebbe materialmente redatto dichiarazioni dei redditi e bilanci social, non avrebbe apposto visti di conformità né partecipato agli atti di cessione dei crediti rogati dal AVV_NOTAIO), abbandonando il piano RAGIONE_SOCIALE‘esperienza fenomenica per privilegiare ipotesi alternative e ciò all’evidente scopo di sollecitare una diversa interpretazione e valutazione del compendio probatorio, inammissibile in questa sede.
Le doglianze difensive si incentrano, in particolare, sul fatto che i giudici merito avrebbero valorizzato un numero limitato di intercettazioni, peraltro ritenute dalla difesa generiche e non idonee a dimostrare la fattiva partecipazione
del COGNOME al sodalizio. La doglianza è destituita di fondamento, in quanto, pur cogliendo un aspetto oggettivo non contestabile e cioè il limitato numero di captazioni, non si confronta adeguatamente con il contenuto RAGIONE_SOCIALE stesse.
Le conversazioni intercettate poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di interpretazione e valutazione dei contenuti intercettati, risultano correttamente apprezzate dai giudici di merito in assenza di profili di illogicità o irragionevolezz ed in mancanza di travisamenti del loro contenuto.
La valutazione RAGIONE_SOCIALE conversazioni captate e RAGIONE_SOCIALE altre prove documentali e dichiarative attestanti il ruolo svolto dall’imputato in seno all’associazione in esame e la continuità che contraddistingueva l’attività svolta dal ricorrente, rendono ragione RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione al COGNOME di una posizione apicale nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso di cui al capo 1 RAGIONE_SOCIALE‘imputazione.
In particolare, i giudici di appello hanno correttamente argomentato che proprio la necessità di non “esporre” in maniera evidente il COGNOME, in considerazione del fondamentale ruolo ideativo e decisionale RAGIONE_SOCIALE‘intero meccanismo fraudolento conseguente all’accertata piena conoscenza RAGIONE_SOCIALEa legislazione tributaria e societaria, ha indotto l’imputato ed il suo sodale NOME ad affidare le cariche sociali e le mansioni esecutive a soggetti compiacenti o a vere e proprie “teste di legno”.
Il giudizio espresso nella doppia decisione conforme, pertanto, non presenta aspetti di illogicità o contraddittorietà, posto che il tenore RAGIONE_SOCIALE prove valutate motivazione consente di affermare la correttezza RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto provato il ruolo di promotore e organizzatore svolto dal COGNOME.
La complessiva ricostruzione descritta in sentenza, in nessun modo censurabile sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa completezza e RAGIONE_SOCIALEa coerenza con le risultanze processuali, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità ed è pertanto insindacabile in questa sede.
Va, in proposito, ribadito che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né che debba condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Il quarto motivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del COGNOME è aspecifico e non consentito.
10.1. Il ricorrente, pur eccependo formalmente violazione di legge e motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, contesta in realtà la ricostruzione dei
fatti svolta dai giudici di merito in ordine ai reati di cui ai capi 14) e sollecitando una rilettura degli elementi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione mediante l’adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione, richiesta preclusa in sede di legittimità.
La difesa propone una interpretazione alternativa del ruolo svolto dal COGNOME nelle condotte che hanno permesso il reimpiego dei proventi dei reati tributari che, oltre a risultare irricevibile in questa sede in quanto volta ad una diversa valutazione fattuale del materiale probatorio, è del tutto congetturale, priva di riscontri ed incompatibile con il contenuto RAGIONE_SOCIALE conversazioni intercettate, dei documenti acquisiti e RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Occorre ribadire, in proposito, che il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la revisione atomistica del giudizio di merito, bensì la verifica RAGIONE_SOCIALEa struttura logi del provvedimento, verifica che non può quindi estendersi alla valutazione dei singoli elementi di fatto acquisiti al processo, compito riservato alla competenza del giudice di merito.
10.2. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato e valutato gli elementi probatori ritenuti idonei a dimostrare come le condotte poste in essere dal COGNOME e dai suoi complici fossero destinate ad ostacolare l’identificazione RAGIONE_SOCIALEa provenienza delittuosa dei profitti dei reati tributari indicati nel capo di imputazione (vedi pagg. 50 e 51 del sentenza impugnata).
La valutazione finale RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale in ordine alla penale responsabilità del COGNOME in ordine ai reati di cui ai capi 14) e 15) RAGIONE_SOCIALE‘imputazione risulta, conclusione, immune da rilievi censori sul piano logico e da aporie di carattere giuridico.
Il quinto motivo del ricorso proposto dal COGNOME è manifestamente infondato.
A differenza di quanto apoditticamente affermato dal ricorrente, i giudici di appello hanno valutato e confutato le argomentazioni difensive nonché indicato in modo approfondito ed articolato gli elementi logico-probatori da cui desumere il pieno coinvolgimento del COGNOME nella commissione dei reati contestatigli (vedi pagg. da 43 a 51 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello).
Deve essere, inoltre, ribadito che il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver
tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; in sede di legittimità, non è, infatti, censurabile la sentenza, per il suo silenzio su u specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ch la sentenza evidenzi, come nel caso di specie, una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione RAGIONE_SOCIALEa prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, COGNOME, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, COGNOME, Rv. 275500).
Il sesto motivo di impugnazione con cui il COGNOME eccepisce l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal teste COGNOME è generico ed aspecifico.
In proposito è sufficiente riportarsi a quanto già argomentato (par. 7.4) in ordine all’identica doglianza esposta nel nono motivo del ricorso proposto dal COGNOME.
Il settimo motivo di ricorso con cui il COGNOME lamenta la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in sede di legittimità.
La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità manifeste, ha fondato il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, sulla gravità dei fatti -desumibile dalla sistematicità RAGIONE_SOCIALE condotte e dalla significativa rilevanza del danno patito dall’Erario- nonché sulla mancata dimostrazione di alcuna resipiscenza da parte del COGNOME (vedi pag. 59 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Deve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui, ne motivare il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi rilevabili dagli atti o dedotti dalle parti, essendo sufficiente che la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Tale giudizio costituisce, infatti esercizio di un potere valutativo riservato all discrezionalità del giudice di merito nei soli limiti atti a far emergere in misur sufficiente la valutazione circa l’adeguamento RAGIONE_SOCIALEa pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo e non censurabile in sede di legittimità se fondato, come nel caso di specie, su una motivazione esente da illogicità manifeste (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
L’ottavo motivo del ricorso con il quale il COGNOME eccepisce l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE intercettazioni per carenza dei provvedimenti autorizzativi è del tutto generico e aspecifico.
Il ricorrente si limita a dedurre la mancanza dei provvedimenti autorizzativi con affermazioni generiche, estremamente sintetiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito.
Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unit secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano, come nel caso di specie, esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01)
Il secondo motivo di impugnazione con cui l’NOME eccepisce l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano è al contempo aspecifico e manifestamente infondato.
Il ricorrente, con affermazioni apodittiche ed assertive, sostiene la mancata consumazione del reato di autoriciclaggio e la conseguente competenza territoriale del Tribunale di Monza senza confrontarsi con le corrette argomentazioni con le quali i giudici di appello hanno rigettato l’identico motivo di appello.
La Corte territoriale, con motivazione priva di aporie ed illogicità, ha ritenuta corretta la decisione con cui il primo giudice ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale in considerazione del fatto che il reato più grave tra quelli in contestazione (l’autoriciclaggio di cui ai capi 14 e 30) si è consumato a Gessate -comune che rientra nel circondario del Tribunale di Milano- al momento del versamento nelle casse RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma pari 343.896,57, denaro proveniente dai reati tributari di cui al capo di imputazione che veniva, quindi, reimpiegato dagli imputati per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE quote societarie RAGIONE_SOCIALEa predetta persona giuridica (vedi pagg. 5 e 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e pag. 40 RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggetto di ricorso), ricostruzione non censurabile in quanto fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.
Detta valutazione, peraltro, risulta insindacabile, considerato che «la competenza va determinata, in base al principio RAGIONE_SOCIALEa perpetua tio iurisdictionis, con criterio ex ante, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa situazione risultante dalle figure soggettive e dagli addebiti indicati nella formulazione RAGIONE_SOCIALE‘imputazione e che la competenza va attribuita sulla base di ciò che si “prospetta” e non di ciò che si “ritiene”, quindi facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di
reato, prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla effettiva ravvisabilità RAGIONE_SOCIALE originarie ipotesi di connessione» (così Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., Rv. 271223, in motivazione).
16. Il quarto motivo di impugnazione proposto dal ricorrente NOME è aspecifico.
Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., a seguito di una valutazione deg elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove.
La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità, ha ritenuto dimostrato il reimpiego in attività economiche dei proventi dei reati tributari per un importo pari a 343.896,57 euro; le condotte descritte nel capo 30 sono state correttamente ritenute idonee a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen. in considerazion RAGIONE_SOCIALEa natura fraudolenta e dissimulatoria RAGIONE_SOCIALE operazioni di trasferimento del denaro di provenienza delittuosa ed a prescindere dalla formale causale con cui tali versamenti sono stati indicati nella documentazione contabile e finanziaria RAGIONE_SOCIALE società coinvolte (vedi pagg. 50 e 51 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Il ricorso, a fronte RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione adottata dai giudici di appello, non offre compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata con conseguente aspecificità del motivo di impugnazione.
17. Il quinto motivo di ricorso, con cui l’NOME lamenta la violazione degli artt. 187 e seguenti cod. proc. pen. conseguente all’asserita applicazione RAGIONE_SOCIALEa prova presuntiva tributaria, è generico ed aspecifico.
La Corte territoriale, con percorso argomentativo privo di contraddizioni, aporie ed illogicità manifeste, hanno escluso che il primo giudice abbia fatto ricorso alle cd. presunzioni tributarie ed evidenziato che la condanna del ricorrente è fondata su una congerie di elementi indiziari ritenuti idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente secondo i criteri previsti dall’art. 192 cod. proc. pen (vedi pag. 52 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze processuali e logicamente corretta, si limita a reiterare la doglianza già dedotta in appello con affermazioni generiche ed apodittiche, senza indicare i punti di motivazione in relazione ai quali i giudici di merito avrebbero fatto ricorso alle presunzioni tributarie e violato le disposizioni di cui agli artt. 187 e seguente cod. proc. pen.
e senza confrontarsi con quanto affermato sul punto dalla Corte di merito con conseguente aspecificità del motivo di impugnazione.
Appare evidente che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugNOME ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di legittimità di percepire con esattezza l’oggetto RAGIONE_SOCIALE censure e si pone come fonte strumentale di successivi ricorsi straordinari (vedi Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, COGNOME, Rv. 264441 – 01; Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, Valle, Rv. 272725 – 01).
Deve essere, in proposito, ribadito che il requisito RAGIONE_SOCIALEa specificità dei motivi implica l’onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rili mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 – 01; da ultimo Sez. 2, n. 47879 RAGIONE_SOCIALE’08/11/2023, COGNOME, non massimata), onere che non risulta rispettato nel caso di specie.
Il sesto motivo del ricorso proposto dall’NOME è manifestamente infondato.
18.1. I giudici di appello, con motivazione articolata e coerente con le risultanze istruttorie, hanno correttamente applicato il consolidato e condivisibile orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato pagamento di somme dovute al titolo di contributi previdenziali e assistenziali costituisce condotta idonea a perfezionare il reato di cui all’art. 10-quater d.l.gs. 74/2000 in quanto tale norma incriminatrice ricomprende sia la c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea sia la c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa e, quindi, anche non afferenti alle imposte dirette o all’Iva (vedi Sez. 3, n. 8689 del 30/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 27501501; Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275833; Sez. 6, n. 37085 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 281958 – 01; da ultimo Sez. 3, n. 2779 del 12/10/2023, COGNOME, non massimata).
Il Collegio intende, ribadire, in proposito, che l’essenza RAGIONE_SOCIALEa condotta sanzionata dall’art. 10-quater del d.l.gs. n. 74 del 2000 non è rappresentata dall’omogeneità o eterogeneità RAGIONE_SOCIALE imposte compensate ma dal ricorso a un istituto applicato in assenza di un valido titolo legittimante, per cui a rilevare, p che la dimensione formale, è la natura sostanziale RAGIONE_SOCIALE‘operazione realizzata.
Di conseguenza il delitto contestato si concretizza ogniqualvolta la condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento ideologicamente falso sia, come nel caso di specie, idonea a prospettare una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante, a prescindere dalla natura del tributo.
18.2. Anche l’ulteriore affermazione difensiva secondo cui la corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa causa di non punibilità del pagamento del debito tributario prevista dall’art. 13, comma 1, del d. Igs. n. 74 del 2000 nella parte in cui parifica le tre fattispecie di cui agli art. 10-bis, 10-ter e 10-quater, dimostrerebbe che la norma di cui all’art. 10-quater punirebbe esclusivamente l’omesso versamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi e sul valore aggiunto si pone in insanabile contrasto con quanto affermato da questa Corte in modo univoco ed assolutamente condivisibile (vedi Sez. 3, n. 13149 del 03/03/2020, Bonelli, Rv. 279118-01 secondo cui il medesimo argomento utilizzato dall’odierno ricorrente: “non tiene conto del chiaro disposto normativo del citato art. 17, del D.I.gs. 9 luglio 1997 n. 241. Quest’ultimo, menzioNOME dall’art. 10-quater, non limita infatti in alcun modo la facoltà del contribuente di procedere alla compensazione di postazioni di debito o credito afferenti alla medesima imposta (cd. compensazione verticale), essendo l’innovazione introdotta dalla disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10-quater, d.l.gs. n. 74 del 2000, costituita proprio dal superamento del concetto di compensazione tradizionale tra debiti e crediti di imposta RAGIONE_SOCIALEa stessa natura (compensazione c.d. verticale, che non obbliga il contribuente alla presentazione del moRAGIONE_SOCIALEo F24 se non nel caso in cui emerga un residuo a debito), mediante l’estensione RAGIONE_SOCIALEa facoltà di compensazione anche a debiti e crediti di natura diversa, nonché alle somme dovute agli enti previdenziali (c.d. compensazione orizzontale, che invece viene effettuata mediante la presentazione obbligatoria del moRAGIONE_SOCIALEo F24). Devesi cioè ritenere che l’art. 17 ha solo allargato le ipotesi di compensazione già previste dalle norme tributarie, senza prevedere che l’istituto possa trovare applicazione solo relativamente a tributi RAGIONE_SOCIALEa stessa specie o di specie diversa”). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il settimo motivo di ricorso con cui l’COGNOME deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena, è al contempo manifestamente infondato e non consentito in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, COGNOME, non massimata).
19.1. La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata dal primo giudice in misura superiore al minimo edittale in ragione RAGIONE_SOCIALEa gravità dei fatti e RAGIONE_SOCIALE ulteriori cinque condotte delittuose poste in essere dall’NOME (vedi pag. 59 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente.
Il Collegio intende ribadire, in proposito, il consolidato orientamento di questa Corte in materia di oneri motivazionali correlati alla definizione del trattamento sanzioNOMErio, secondo il quale la determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto RAGIONE_SOCIALEa media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza RAGIONE_SOCIALEa pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01; Sez. 5, n. 47783 del 27/10/2022, COGNOME, non massimata).
19.2. Destituita di fondamento è la censura con cui il ricorrente lamenta l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella parte in cui i giudici di merito hanno irrogat nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘NOME una pena superiore a quella determinata nei confronti del co-imputato COGNOME, nonostante quest’ultimo sia stato condanNOME anche per il reato associativo.
La lamentata illogicità non è assolutamente ravvisabile in considerazione del fatto che, nel caso RAGIONE_SOCIALE‘NOME, la pena base è stata determinata in relazione ad un reato (art. 648-ter.1 cod. pen.) per cui era prevista una pena edittale sensibilmente maggiore di quella prevista per il reato più grave contestato allo COGNOME (art. 8 d.l.gs. 74/2020 nella sua formulazione precedente alla novella del 2019).
Peraltro, il giudice di primo grado, con motivazione ritenuta corretta dalla Corte di merito, ha correttamente specificato di aver concesso le attenuanti generiche esclusivamente allo COGNOME in ragione RAGIONE_SOCIALEa minima importanza del suo ruolo e RAGIONE_SOCIALEa conseguente necessità di una maggiore mitigazione RAGIONE_SOCIALEa pena, circostanza non ritenuta sussistente nel caso RAGIONE_SOCIALE‘NOME e degli altri imputati (vedi pag. 43 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e pag. 59 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Appare, pertanto, evidente che tali circostanze (pena edittale superiore e mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche) hanno inevitabilmente e logicamente comportato l’applicazione al ricorrente di una pena più grave di quella irrogata al co-imputato COGNOME con conseguente manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa censura difensiva.
20. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti COGNOME NOME ed NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME, limitatamente al capo 22 perché il reato è estinto per prescrizione, e per l’effetto ridetermina la pena per le residue imputazioni in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 16.000 di multa. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME ed NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila ciascuno in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso, il 14 dicembre 2023
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La Presidente