Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32909 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 32909  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE EUROPEO DELEGATO nel procedimento a carico di COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a RIESI avverso l ‘ordinanza in 06/05/2025 del TRIBUNALE DI CALTANISSETTA ;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore annullamento con rinvio generale NOME COGNOME, che ha concluso per l ‘ dell’ordinanza impugnata ;
a  seguito  di  trattazione  in  camera  di  consiglio,  senza  la  presenza  delle  parti  in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1bis e seguenti del codice di procedura penale.
Il Procuratore Europeo Delegato impugna l’ordinanza in data 06/05/2025 del Tribunale di Caltanissetta che, accogliendo l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME, ha annullato il decreto in data 04/04/2025 del G.i.p. del Tribunale di Caltanissetta, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto derivato dal reato di riciclaggio contestato al capo C) e avente come reato presupposto il reato di cui all’art. 640 -bis cod. pen., contestati a COGNOME NOME e COGNOME NOME (capo A) e a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME (Capo B).
Deduce:
1.1. Violazione di legge in relazione all’art. 640 -bis cod. pen.
1.1.1. Il Procuratore Europeo ricorrente premette che il Tribunale di Caltanissetta,  nell’ordinanza  impugnata,  ha  escluso  la  configurabilità  del fumus del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ritenendo non provata l’idoneità a trarre in inganno RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE degli  artifici  e  raggiri contestati.
1.1.2. Deduce, quindi, la manifesta illogicità di tale valutazione, in quanto le acquisizioni investigative avevano evidenziato un articolato meccanismo fraudolento posto in essere da COGNOME NOME, con l’ausilio della moglie COGNOME NOME, attraverso la strumentalizzazione a tal fine di aziende a loro riconducibili e con l’ausilio della prestanome COGNOME NOME.
In particolare, osserva il Procuratore, attraverso la cessione dei terreni della RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE (29.04.2014), con contestuale retrocessione a PRIMULA di COGNOME NOME, si è realizzata una triangolazione negoziale volta ad aggirare i requisiti di legge e a cumulare più agevolazioni pubbliche: contributo RAGIONE_SOCIALE -PSR 2007/2013 misura 121 (€ 590.320,08 liquidati il 13.04.2018); finanziamento RAGIONE_SOCIALE con premio di primo insediamento (€ 40.000,00 liquidati il 20.12.2019); cessione agevolata dei fondi con patto di riservato dominio per € 780.676,22 (29.04.2014).
1.2. Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, gli artifici e raggiri emergono in maniera univoca da una serie di condotte coordinate, consistenti nell’o ccultamento del collegamento tra cedente e acquirente dei terreni (RAGIONE_SOCIALE e PRIMULA), entrambe riconducibili a COGNOME; nell’u tilizzo di un prestanome (COGNOME NOMENOME, formalmente titolare ma priva di autonomia gestionale, in realtà persona di fiducia dei coniugi COGNOME/COGNOME; nella presentazione di business plan mai realizzati, con dichiarazioni false o reticenti sugli investimenti (impianto oliveto, nuove colture orticole, riconversione pescheto); nell’o missione sistematica di circostanze rilevanti (vincoli di inalienabilità e indivisibilità dei terreni, morosità nei pagamenti, sovrapposizione di contributi) nelle comunicazioni agli enti erogatori; nel riutilizzo strumentale delle somme pubbliche per sanare esposizioni bancarie della RAGIONE_SOCIALE, anziché per i previsti investimenti agricoli.
Il Collegio del riesame ha ritenuto insussistenti gli artifici perché RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano comunque a conoscenza di parte delle vicende e della morosità.
Il ricorrente osserva che ciò contrasta con il consolidato orientamento della Suprema Corte , secondo cui l’idoneità degli artifici va valutata ex ante , ossia in astratto, in rapporto alla capacità di trarre in inganno un ente pubblico dotato di media diligenza, senza che rilevi la scoperta successiva o l’effettivo conseguimento del vantaggio.
In ciò viene indicato il vizio di violazione di legge in cui è incorso il Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché aspecifico.
1.1. L’impugnazione del ricorrente, invero, è esclusivamente diretta a contestare l’ordinanza del Tribunale nella parte in cui esclude la sussistenza del fumus del reato di truffa di cui all’art. 640 -bis cod. pen., non contestato a COGNOME e che, anzi, è estranea a esso, che costituisce il reato presupposto del fatto di riciclaggio che le viene addebitato.
Il  Tribunale del riesame, in effetti, ha rimarcato l’estraneità dell’indagata alle truffe costituenti il reato presupposto e, al contempo, ha rilevato la marginalità del suo ruolo nella vicenda in esame, in quanto subentrata quale amministratrice di società in dissesto.
Con specifico riferimento alla condotta di riciclaggio a lei contestata, si legge nell’ordinanza impugnata: « le si contesta il reato di riciclaggio in ragione della sua partecipazione alle operazioni meglio descritte in atti di cd. ‘corto circuito finanziario’ e indicate nel capo d’imputazione. Sul punto si osserva che, per quanto riguarda la prima delle tre operazioni in contestazione, versamento di tre assegni circolari dell’importo di € 140.000,00 avvenuto in data 01/09/2027, questa risulta essere antecedente sia alla asserita truffa contestata al capo A), consumata in data 10/12/2019, sia a quella menzionata al capo B), essendo l’importo percepito in data 14/04/2018, pertanto non si comprende a quale reato presupposto si faccia riferimento nello specifico».
Il  Tribunale ha così osservato che le condotte contestate a COGNOME non sono utili a far ritenere il fumus del delitto di riciclaggio, atteso che i versamenti degli assegni bancari che sostanziano la condotta riciclatoria hanno data antecedente alla stessa consumazione delle truffe contestate ai capi A) e B), così che risulta materialmente impossibile che detti versamenti abbiano a oggetto un profitto non ancora realizzato.
1.2.  Le  conclusioni  così  raggiunte  dal  Tribunale  non  sono  state  in  alcun modo censurate con il ricorso in esame, esclusivamente orientato a dimostrare la configurabilità di artifici e  raggiri  e la sussistenza del fumus dei  delitti  di  truffa contestati ai capi A) e B), ma rimasto del tutto silente rispetto alla posizione di
COGNOME e alla condotta di riciclaggio a lei contestata al capo C) ed esclusa dal Tribunale.
D a ciò deriva l’inammissibilità del ricorso, perché affetto da aspecificità estrinseca, che si configura quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286468 -01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 -01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425 -01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568 -01; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, COGNOME, Rv. 240109 -01). La qualità di parte pubblica del ricorrente lo esonera dalla condanna al pagamento delle spese processuali. 
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 23/09/2025 Il Consigliere estensore                                Il Presidente NOME COGNOME