L’interpretazione dell’Articolo 73 comma 5 TUS e i limiti del ricorso
Nel panorama giuridico penale, l’applicazione dell’Articolo 73 comma 5 TUS è spesso oggetto di dispute interpretative riguardanti la lieve entità del fatto. Recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta su un caso in cui un ricorrente cercava di contestare la qualificazione giuridica del reato e la conseguente confisca di somme di denaro. La decisione della Corte offre spunti interessanti sulla tenuta delle motivazioni espresse dai giudici di merito.
Il caso e la normativa di riferimento
Il procedimento nasce da un’impugnazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente focalizzava le proprie lamentele su un unico motivo di ricorso, centrato sulla qualificazione della condotta ai sensi dell’Articolo 73 comma 5 TUS. In particolare, veniva contestata la misura della confisca, cercando di ottenere la restituzione delle somme sequestrate.
La normativa citata, l’Articolo 73 comma 5 TUS, disciplina i casi in cui, per mezzi, modalità dell’azione o per la qualità e quantità delle sostanze, il fatto può essere considerato di lieve entità, comportando pene sensibilmente ridotte rispetto alla fattispecie ordinaria.
L’inammissibilità del ricorso per genericità
La Suprema Corte ha rilevato che le censure sollevate non presentavano elementi di novità rispetto a quanto già ampiamente discusso e rigettato dai giudici di secondo grado. La giurisprudenza di legittimità è molto chiara su questo punto: un ricorso che si limita a replicare critiche già vagliate e disattese nel merito, senza evidenziare vizi logici specifici della sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità.
I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già motivato in modo coerente e puntuale il rigetto delle doglianze difensive, facendo leva anche sulle misure di sicurezza previste dall’art. 85 bis del medesimo Testo Unico.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta applicazione dei principi di diritto da parte dei giudici di merito. È stato osservato che la sentenza impugnata non presentava incongruenze logiche manifeste e che la qualificazione del fatto era stata operata sulla base delle evidenze acquisite durante il processo. Inoltre, per quanto riguarda la confisca delle somme, la decisione è stata ritenuta immune da vizi, poiché i giudici di merito avevano adeguatamente giustificato il legame tra il denaro e l’attività illecita contestata.
In assenza di nuovi argomenti giuridici idonei a scardinare il ragionamento della Corte d’Appello, il ricorso non può che essere considerato una mera riproposizione di tesi già smentite, mancando di quella specificità necessaria per accedere al giudizio di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta non solo la conferma della sentenza precedente, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, secondo quanto previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è stata inflitta una sanzione economica di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a causa della responsabilità nel determinare la causa di inammissibilità. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di presentare ricorsi fondati su critiche precise e non meramente ripetitive delle fasi di merito.
Cosa accade se un ricorso ripropone le stesse critiche già espresse in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se si limita a replicare doglianze già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito senza evidenziare nuovi vizi logici.
È possibile ottenere la restituzione di somme confiscate per reati di droga?
Solo se si dimostra l’estraneità di tali somme al reato, altrimenti la confisca viene confermata come misura di sicurezza prevista dalla legge.
Quali sono i costi per un ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8896 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8896 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Taranto dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; .
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate con l’unico motivo di ricorso, riguardanti la qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 TUS ( atteso che in appello non risultavano devoluti motivi sulla responsabilità) e la restituzione delle somme in confisca, replicano doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti ( anche facendo leva, sulla misura di sicurezza, al disposto dell’art. 85 bis TUS), puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025