Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6170 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 5 Num. 6170 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2023 del GIP TRIBUNALE di VERCELLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 09 maggio 2023, il Tribunale di Vercelli, quale giudice dell’esecuzione in parziale accoglimento dell’istanza formulata da NOME COGNOME, ha riconosciuto continuazione tra le sentenze emesse dal Tribunale di Vercelli e dalla Corte di appello di Tori rideterminando la pena complessiva in anni uno e mesi dieci di reclusione, poi, a seguito d richiesta del pubblico ministero, convertita in anni tre e mesi otto di liberazione anticipata
Avverso la citata ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verce ha proposto ricorso per cassazione e il giudizio si concluso con la sentenza di rigetto 9029 del 2024, pronunciata dalla Prima sezione di questa Corte.
Con atto pervenuto in data 19 novembre 2025, NOME COGNOME ricorre per cassazione ai sensi dell’art. 628-bis cod. proc. pen. al fine di ottenere «l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della C.E.D.U. o dei Protocolli addizion allegando istanze del medesimo tenore, a suo dire, in precedenza inoltrate, e chiedendo di ricevere la comunicazione del provvedimento decisorio presso la casa circondariale di Verona, ove è attualmente detenuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Premesso che la richiesta per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decision cui all’art. 628-bis cod. proc. pen., può essere presentata personalmente dall’interessato o un suo procuratore speciale (Sez. 5, n. 47183 del 12/10/2023, K., Rv. 285398-02), a sostegno dell’istanza il ricorrente si è limitato a riportare l’intero testo dell’art. 628-bis cod. a chiedere la nuova celebrazione di tutti i procedimenti a suo carico.
Di qui, l’impossibilità per questo Collegio di procedere a una corretta valutazione de ragioni del ricorso, di individuare i precetti convenzionali dei quali si lamenta la violaz verificare la natura e la gravità delle violazioni stesse.
Invero, la richiesta si sviluppa mediante un’esposizione generica, prolissa, caotica soprattutto, carente di indicazioni, non idonea a consentire un ordinato inquadramento dell ragioni di doglianza.
Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso il 08 gennaio 2026. e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.