Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1060 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1060 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2022
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la condanna dei predetti in ordine al reato di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen., commesso in data 08.02.2015;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella querela della persona offesa e acquisite ex art. 512 cod. proc. pen., è manifestamente infondato sotto entrambi i profili dedotti:
diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il Tribunale ha esperito tutti i tentativi necessari per reperire il dichiarante che, nonostante ciò, non è stato rintracciato (cfr. verbale di vane ricerche citato a pag. 3 della sentenza impugnata);
non emerge da alcun elemento (né i ricorrenti lo indicano) che la sottrazione all’esame dibattimentale sia stata volontaria e determinata da una libera scelta;
l’impossibilità sopravvenuta di raccogliere la prova dichiarativa è stata imprevedibile, posto che, come riporta la sentenza, la persona offesa è cittadino comunitario con regolare residenza, da due anni, a Roccalumera);
è rispettato il principio di cui le dichiarazioni predibattimentali rese i assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell’art. 6 della CEDU – fondare in modo esclusivo o significativo l’affermazione della responsabilità penale (cfr. per tutte Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, dep. 2011, D.F., Rv. 250199); invero nella specie le accuse di aggressione da parte della vittima trovano conferma nelle ammissioni degli imputati che, pur presentandosi come aggrediti, «hanno ammesso che una colluttazione abbia avuto luogo in un contesto che indica chiaramente il loro atteggiamento volto a ricercare e punire la vittima» (cfr. pag. 3 sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia difetto di motivazione sulle eccezioni sollevate in merito alla credibilità della persona offesa, è generico e manifestamente infondato, poiché, da un lato, non tiene conto delle ragioni della decisione che si fondano sul riscontro fornito dagli stessi imputati e dall’altro lato evidenzia la mancata valutazione di due circostanze di cui non illustra la idoneità ad inficiare il costrutto argomentativo della sentenza impugnata: la persona offesa era in stato di urbiachezza e gli imputati erano sobri;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/12/2022