Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41202 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41202 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VARIO NOME NOME a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputata NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani di condanna per il reato di cui all’art. 90 co.2 D.P.R. 570/1960;
Rilevato che il motivo unico di ricorso – con cui la ricorrente deduce violazione di legge inosservanza delle norme processuali in relazione all’art. 507 cod. proc. pen.manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; secondo il consolidat orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, il giudice può esercitare il pote disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 cod. proc. p anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907; Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, Rv. 276217; Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019 Rv. 276430); che l’assunzione di una testimonianza ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. in un momento diverso da quello indicato dalla norma costituisce mera irregolarità, non essendo la stessa affetta da inutilizzabilità o da null ordine generale ricollegabile all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto l’escussione teste, “anticipata” rispetto al termine di acquisizione delle prove, non può incid sull’assistenza, sulla rappresentanza o sull’intervento dell’imputato (Sez. 3, n. 45931 d 09/10/2014, Rv. 260871);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.