Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9253 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9253 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila del 18/11/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila dichiarava inammissibile la domanda di affidamento in prova presentata da NOME COGNOME, in considerazione del tipo di reato per il quale egli stava espiando la pena (associazione di stampo mafioso ed estorsione aggravata dal metodo mafioso) in uno con l’omessa allegazione, da parte del condannato, degli elementi richiesti dall’art. 4-bis Ord. pen., come novellato dal d.l. n.162/2022 nella ipotesi di condanna per violazione dell’art. 416-bis cod. pen.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4-bis Ord. pen. e 416-bis.1 cod. pen. per avere applicato le preclusioni previste per i reati della c.d. ‘prima fascia’ del citato art. 4-bis anche ai condannati per reati aggravati dal metodo mafioso che, però, non fanno parte di alcuna consorteria criminale. Al riguardo egli osserva che è stato condannato unicamente per estorsione aggravata dal metodo mafioso e non anche per associazione di stampo mafioso e che, di conseguenza, nel suo caso le allegazioni e gli adempimenti indicati dalla disposizione normativa in questione sono inapplicabili.
2.2. Con il secondo motivo il condannato si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., del vizio di motivazione per travisamento della sentenza di condanna da parte del Tribunale di sorveglianza per non avere rilevato che la condanna pronunciata nei suoi confronti era unicamente per estorsione aggravata e non anche per il reato associativo.
2.3. Con il terzo motivo NOME COGNOME censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 4-bis Ord. pen. ed il vizio di motivazione manifestamente illogica nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha imposto, ai fini della ammissibilità della richiesta di misure alternative alla detenzione, condotte riparatorie e dissociative oggettivamente
impossibili dato che egli non è stato condannato per violazione dell’art. 416-bis cod. pen.
2.4. Col il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della violazione dell’art. 125 del codice di rito per omessa motivazione rispetto alle domande subordinate di detenzione domiciliare e di semilibertà.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto della impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto con la conseguente conferma della ordinanza impugnata, sia pure con la parziale correzione della motivazione ai sensi dell’art. 619 del codice di rito.
Con riferimento ai primi tre motivi (che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione) si rileva che, sebbene il ricorrente sia stato condannato unicamente per estorsione aggravata dal metodo mafioso e non anche per violazione dell’art. 416-bis cod. pen., tuttavia deve confermarsi la inammissibilità della sua richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione.
2.1. Invero, il comma 1-bis dell’art. 4-bis Ord. pen., come modificato dal d.l. 162/2022 convertito nella I. 199/2022 , prevede, tra l’altro, che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell’articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, purché gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di
collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa”.
2.2. Pertanto, sulla base del chiaro tenore letterale della disposizione normativa richiamata, l’odierno ricorrente, essendo stato condannato per estorsione aggravata dal metodo mafioso deve dimostrare gli adempimenti e fornire le allegazioni sopra indicate, pena la inammissibilità della richiesta. Orbene, nel caso in esame costituisce circostanza pacifica (nemmeno contestata dal ricorrente) il fatto che manca la prova degli adempimenti di cui sopra e che l’odierno ricorrente non ha fornito alcun elemento specifico circa la assenza di collegamenti con la criminalità organizzata ed il pericolo di ripristino degli stessi, di talché la declaratoria di inammissibilità del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila risulta corretta, sia pure con la precisazione che NOME COGNOME non è stato condannato per associazione di stampo mafioso.
Il quarto motivo è anche esso infondato poiché i requisiti sopra indicati riguardano anche la detenzione domiciliare e la semilibertà, con la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità deve intendersi implicitamente estesa anche a tali richieste avanzate, in via subordinata, dall’odierno ricorrente.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2026.