Articolo 393-bis c.p. e perquisizione: quando la reazione non è legittima
L’applicazione dell’Articolo 393-bis c.p. rappresenta un punto di equilibrio fondamentale tra la tutela del cittadino e l’esercizio dei poteri di polizia. La norma prevede che non sia punibile chi reagisce a un atto arbitrario del pubblico ufficiale, ma tale esimente richiede presupposti rigorosi che la giurisprudenza analizza con estrema attenzione.
I fatti e il controllo di polizia
Il caso trae origine da un controllo su strada durante il quale le forze dell’ordine decidevano di procedere a una perquisizione personale nei confronti di un cittadino. L’operazione veniva condotta ai sensi della normativa speciale sulla pubblica sicurezza, specificamente per la ricerca di armi o strumenti atti ad offendere. L’esito del controllo portava al rinvenimento e al conseguente sequestro di un taglierino.
Il soggetto coinvolto decideva di impugnare la sentenza di condanna, sostenendo che l’operato degli agenti fosse privo di giustificazione e che la sua condotta oppositiva dovesse essere scriminata proprio in virtù dell’Articolo 393-bis c.p., configurando la perquisizione come un atto arbitrario.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato come le doglianze proposte fossero meramente riproduttive di quanto già esaminato e correttamente respinto in sede di appello. La Corte ha confermato che non vi è stata alcuna violazione dei limiti funzionali da parte degli operanti.
Legittimità dell’atto e Articolo 393-bis c.p.
Perché possa scattare l’esimente, è necessario che il pubblico ufficiale agisca eccedendo i limiti delle proprie funzioni con modalità vessatorie o del tutto estranee ai propri doveri. Nel caso di specie, l’atteggiamento del ricorrente è stato ritenuto tale da legittimare oggettivamente il sospetto e, di conseguenza, la perquisizione preventiva. Il rinvenimento del taglierino ha ulteriormente confermato la fondatezza dell’atto ispettivo.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla corretta qualificazione giuridica dell’attività di polizia giudiziaria. I giudici hanno evidenziato che la perquisizione ex art. 4 della legge n. 172 del 1975 non richiede la flagranza di reato, ma è sufficiente un fondato sospetto basato su elementi oggettivi o sul comportamento del soggetto. Poiché l’atto era legittimo e conforme alle norme di pubblica sicurezza, viene meno il presupposto dell’arbitrarietà necessario per invocare l’Articolo 393-bis c.p..
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ribadisce che il cittadino non può opporsi legittimamente a un atto di autorità quando questo rientra nel perimetro delle facoltà legali concesse alle forze dell’ordine. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende sottolinea l’infondatezza di una strategia difensiva basata su una interpretazione distorta del concetto di atto arbitrario.
Cosa prevede l’esimente dell’Articolo 393-bis c.p.?
Prevede la non punibilità per chi commette un fatto di resistenza o oltraggio quando il pubblico ufficiale ha dato causa all’evento eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue funzioni.
Quando una perquisizione per armi è considerata legittima?
È legittima quando sussistono indizi o comportamenti del soggetto che giustificano il sospetto del possesso di armi, anche in assenza di un reato già commesso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorso viene rigettato senza esame del merito e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41986 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41986 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
rilevato che il motivo di ricorso con cui si censura la mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata da Corte di appello che ha osservato come, a dispetto di quanto affermato nel ricorso l’atteggiamento del ricorrente legittimasse la perquisizione ex art. 4 I. n. 172 del 1975 finalizzata alla ricerca di armi poi effettivamente rinvenuta in occasione dell’atto che ha portato al seque di un taglierino;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2023.