Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11506 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11506 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 391-ter, comma 3 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla configurabilità del reato di cui all’art. 391-ter, comma 3, cod. pen., è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d’appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale chiarendo che l’utilizzo del dispositivo deve ritenersi “indebito” non già in quanto proveniente dall’esterno, bensì in quanto illecitamente utilizzato da un detenuto all’interno dell’istituto carcerario (si veda p. 2 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha, con motivazione logica e puntuale, ritenuto le gravi modalità del fatto sintomatiche di una accresciuta pericolosità sociale del ricorrente (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/03/2026
Preidnte
Il
NOME COGNOME
DEPC.)377TA
fN
26
2026
ff