Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51330 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51330 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 388 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che il primo motivo di ricorso, attinente alla responsabilità per il reato contestato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto inoltre quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la negata sostituzione della pena detentiva con misure alternative, secondo quanto previsto dalla riforma di cui al d.lgs. 150/22, che esso è parimenti manifestamente infondato perché la motivazione è congrua e priva di fratture logiche (v. pag. 6, là dove si fa riferimento alla prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023