L’applicazione dell’Articolo 35-ter ordinamento penitenziario
Il tema dei diritti dei detenuti è centrale nel nostro sistema giuridico, e l’Articolo 35-ter ordinamento penitenziario rappresenta uno degli strumenti principali per garantire il ristoro in caso di condizioni detentive non conformi agli standard minimi di dignità. Tuttavia, la recente ordinanza della Corte di Cassazione mette in luce i rigorosi confini entro cui questo strumento può essere azionato, specialmente nel passaggio ai gradi superiori di giudizio.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da un reclamo proposto da un soggetto detenuto avverso un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza. Il ricorrente richiedeva l’applicazione dei benefici previsti dall’Articolo 35-ter ordinamento penitenziario, riferendosi a periodi di detenzione trascorsi in due diversi istituti penitenziari. Dopo il rigetto del reclamo da parte del Tribunale di Sorveglianza competente, il detenuto si è rivolto alla Suprema Corte lamentando un vizio di motivazione. In particolare, la difesa sosteneva che le relazioni dell’amministrazione penitenziaria, su cui si era basata la decisione, fossero smentite da dati fattuali esterni, fatti notori e persino articoli di stampa che descrivevano condizioni critiche nelle carceri interessate.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno analizzato il ricorso giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità. La Corte ha rilevato che le doglianze presentate non riguardavano violazioni di legge o mancanze logiche insanabili nella motivazione del provvedimento impugnato, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti. Nel giudizio di Cassazione, infatti, non è possibile introdurre nuovi elementi di prova o chiedere un riesame dell’accertamento di merito già compiuto dai giudici territoriali.
I limiti dell’Articolo 35-ter ordinamento penitenziario
L’aspetto cruciale della sentenza riguarda l’insufficienza del richiamo a fatti generici o notizie di cronaca per ribaltare le conclusioni basate sulle relazioni ufficiali dell’amministrazione penitenziaria. Sebbene l’Articolo 35-ter ordinamento penitenziario sia volto a riparare i danni da sovraffollamento o trattamenti inumani, la prova di tali condizioni deve essere specifica e deve essere stata adeguatamente discussa nelle fasi di merito. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale di Sorveglianza se quest’ultimo ha fornito una spiegazione logica e aderente agli atti.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del ricorso per Cassazione. La Corte ha sottolineato che contestare i contenuti di una relazione amministrativa basandosi su articoli di giornale costituisce una deduzione di merito, preclusa in sede di legittimità. Il vizio di motivazione è stato ritenuto inesistente in quanto il tribunale aveva correttamente esaminato gli elementi a sua disposizione. La Corte ha inoltre ribadito che il tentativo di forzare un riesame fattuale porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in tremila euro.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma che la tutela prevista dall’Articolo 35-ter ordinamento penitenziario richiede una difesa tecnica puntuale sin dal primo grado. Non è possibile sperare in un ribaltamento della decisione in Cassazione basandosi su elementi esterni o suggestioni mediatiche se non si riesce a dimostrare un errore palese di diritto o una totale assenza di motivazione nel provvedimento impugnato. La decisione serve da monito per i professionisti del settore sulla necessità di ancorare le istanze risarcitorie a prove documentali solide e tempistiche processuali corrette, evitando ricorsi destinati all’inammissibilità.
Cosa succede se il ricorso per il risarcimento detenzione viene basato solo su notizie di cronaca?
Il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile se non supportato da prove specifiche inerenti al caso del singolo detenuto, poiché i giudici di legittimità non possono valutare fatti non accertati nei gradi precedenti.
È possibile contestare in Cassazione la relazione dell’amministrazione penitenziaria?
No, non è possibile contestare il contenuto fattuale della relazione in sede di Cassazione per ottenere un nuovo accertamento del merito, poiché tale verifica è riservata esclusivamente al Magistrato e al Tribunale di Sorveglianza.
Quali sono i costi per un ricorso inammissibile sull’articolo 35-ter?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma alla Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata stabilita in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8721 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8721 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso l’ordinanza in data 09/10/2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Pescara che respinto l’istanza ex art. 35-ter ord. pen. avuto riguardo ai periodi di detenzione negli istituti di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli Secondigliano;
Ritenuto che si lamenta vizio della motivazione, ma in realtà si contestano i contenuti della relazione dell’amministrazione penitenziaria su circostanze che, secondo la difesa, sarebbero escluso da altri dati fattuali, da fatti notori e da articoli di giornale;
che vengono pertanto dedotti in sede di legittimità profili che attengono all’accertamento del merito e il cui esame è precluso nel giudizio di Cassazione;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2026 Il CorSigere est sore GLYPH
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