Articolo 335 c.p. e i limiti del ricorso in Cassazione
L’applicazione dell’Articolo 335 c.p. riguarda la responsabilità del custode di beni sottoposti a sequestro. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità, confermando la condanna per chi non vigila correttamente sui beni affidati dall’autorità giudiziaria.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di una cittadina per il reato di agevolazione colposa della sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro. La difesa ha proposto ricorso lamentando una errata valutazione delle prove da parte dei giudici di merito. In particolare, la ricorrente cercava di proporre una ricostruzione alternativa della vicenda criminosa, sostenendo che gli elementi probatori non fossero stati interpretati correttamente durante il processo d’appello.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che le censure mosse non riguardavano violazioni di legge, ma miravano a ottenere una “rilettura” degli elementi di prova. Tale operazione è preclusa in Cassazione, poiché il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici, essendo basata su una valutazione globale e coerente di tutto il materiale probatorio acquisito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di intangibilità degli accertamenti di fatto operati nei gradi precedenti. Quando la Corte d’appello fornisce un apparato argomentativo puntuale e logico, il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito. Nel caso dell’Articolo 335 c.p., la responsabilità era stata accertata attraverso un esame scrupoloso delle circostanze che hanno portato alla sottrazione del bene sequestrato. La ricorrente non è riuscita a dimostrare una reale illogicità della sentenza, limitandosi a proporre una versione dei fatti più favorevole alla propria tesi difensiva.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata irrogata una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, data la natura manifestamente infondata delle doglianze espresse. Questa pronuncia ribadisce che la custodia di beni sequestrati impone un dovere di vigilanza attivo e che ogni contestazione in sede di legittimità deve riguardare esclusivamente vizi procedurali o di applicazione della norma, e non la ricostruzione storica degli eventi.
Cosa prevede l’Articolo 335 c.p.?
La norma punisce il custode che, per colpa, agevola la sottrazione, la distruzione o il deterioramento di una cosa sottoposta a sequestro penale o amministrativo.
Perché la Cassazione ha rigettato il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché richiedeva un nuovo esame delle prove, attività che spetta solo ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione.
Quali sono i costi in caso di ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una somma tra i mille e i seimila euro a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 304 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 304 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Russo
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 335 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto, quanto all’unico motivo di ricorso, che le censure della ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello, che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio e utilizzando un puntuale e logico apparato argomentativo, non censurabile in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022