Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29536 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29536 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
PU – 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso di NOME NOMECOGNOME nato a San Giorgio a Cremano il 10/04/1991, avverso la sentenza in data 10/06/2024 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
dato atto dell’assenza del difensore che aveva chiesto la trattazione orale
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 10 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 26 maggio 2022 del Tribunale di Nola, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato del capo c), perchØ estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena irrogata per il residuo reato del capo a), consistente nella violazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in anni otto di reclusione.
L’imputato ricorre sulla base di tre motivi per vizio di motivazione. Eccepisce con il primo l’inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate dal G.i.p. del Tribunale di Bari con RIT 2120/08 sulla base della nota del GICO n. 0233994/08 non presente in atti; con il secondo l’assenza degli elementi costitutivi del reato dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; con il terzo l’omessa riqualificazione del fatto ai sensi del sesto comma dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
3. Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Il primo motivo Ł inammissibile sotto un triplice profilo: per difetto di specificità, essendo consolidato il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, Ł onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416); per difetto di decisività, perchØ non Ł superata la cosiddetta “prova di resistenza”; (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262011), in quanto nel caso in esame la prova si Ł formata in dibattimento con l’esame degli operanti del GICO di Bari che hanno riferito sulle operazioni e sul contenuto delle intercettazioni; per difetto della denunciata assenza di motivazione, perchØ la Corte territoriale ha ben spiegato che i decreti autorizzativi del G.i.p. contenevano ampi riferimenti al compendio indiziario del reato contestato attraverso la relatio alla nota del GICO di Bari che riportava l’excursus investigativo che aveva indotto gli inquirenti a ritenere l’esistenza di un traffico di sostanze del tipo hashish e cocaina sull’asse Bari, Foggia, Napoli.
Il terzo motivo Ł del pari fattuale e rivalutativo. Secondo la giurisprudenza, la fattispecie associativa prevista dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Ł configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l’attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (tra le piø recenti, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278098 – 01). La Corte di appello ha motivatamente escluso la possibilità di riqualificare il fatto ai sensi del sesto comma dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nel par. 2.2.5. della sentenza impugnata ove si legge che la frequenza dei contatti tra i sodali in breve lasso di tempo, i rapporti con gruppi extra-regionali, la fitta rete di relazioni strumentali al rifornimento
e alla collocazione sul mercato della droga, la disponibilità di luoghi ove stoccare lo stupefacente, l’articolata attività delle sentinelle, il linguaggio convenzionale e la ripartizione dei ruoli, erano indici inequivocabili non solo dell’associazione ma anche dell’assidua e operosa attività. Dalle intercettazioni era emerso che proprio lo COGNOME gestiva una piazza di spaccio ‘sotto la Cisternina’ e non disdegnava di recapitare a domicilio il narcotico oggetto di compravendita. La sentenza resiste, dunque, anche sotto questo profilo, alle censure sollevate.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME