Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35159 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 35159  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/04/2025 del TRIBUNALE di LANCIANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio;
RITENUTO IN FATTO
 Con  sentenza  in  data  11/04/2025,  il  Tribunale  di  Lanciano  in  composizione monocratica ha ritenuto NOME responsabile del reato di cui all’art. 650 cod. pen. per avere violato in cinque diverse giornate la misura cautelare dell’obbligo di presentazione, e lo ha condannato alla pena di euro duecento di ammenda.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione e ha denunciato inosservanza di legge ed erronea applicazione dell’art. 650 cod. pen., poichØ la fattispecie non Ł applicabile alle violazioni di misure cautelari, che sono autonomamente sanzionate.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento della sentenza senza rinvio perchØ il fatto non sussiste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Secondo costante e granitico orientamento di legittimità, aderente al dato testuale della disposizione richiamata in imputazione, «in tema di inosservanza di provvedimento dell’autorità, la disposizione di cui all’art. 650 cod. pen. Ł norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l’inosservanza del provvedimento dell’autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa. Ne consegue che la violazione del divieto di dimorare in un determinato Comune, imposto quale misura coercitiva ai sensi dell’art. 283 cod. proc. pen., e sanzionato dall’art. 276 stesso codice con la possibile applicazione di una misura piø grave, non costituisce il reato previsto e punito dal citato art. 650 cod. pen.» (Sez. 1, n. 43398 del 25/10/2005, P.g. in proc. Zorzi ed altro, Rv. 232745 – 01).
Piø in generale, come già da tempo risalente affermato, «non Ł configurabile la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. in caso di violazione di prescrizioni inerenti all’esecuzione  di  misure  cautelari  personali,  potendo  dar  luogo  la  detta  violazione unicamente alla conseguenza di ordine processuale prevista dall’art. 276 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 5548 del 25/10/1996, P.g. in proc. Tommasini, Rv. 206069 – 01).
SicchŁ a fronte dell’accertamento delle condotte descritte in sentenza, tutte integranti l’inadempimento alle prescrizioni imposte con misura cautelare, la norma incriminatrice richiamata in imputazione non poteva trovare applicazione.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, potendo la Corte decidere senza che siano necessari ulteriori accertamenti, perchØ il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchØ il fatto non sussiste.
Così Ł deciso, 10/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME