Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12622 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12622 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CASTEL DI SANGRO il 25/12/1977
avverso la sentenza del 15/03/2018 del TRIBUNALE di SULMONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso CA1~1-0
4-1–P-r-o-r–Gen~ctittcle per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugna perché il fatto non sussiste.
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Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Sulmona in composizione monocratica ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 650 cod. pen., per non aver ottemperato agli obblighi imposti con l’ordinanza del 19.5.14, debitamente notificatagli, di rimuovere a proprie cure e a proprie spese entro novanta giorni i tre fori realizzati sul proprio fabbricato, utilizzati come impianto d’espulsione d’aria posti a servizio del locale cucina e della sala pranzo e, quindi, per non avere osservato detto provvedimento della pubblica autorità. Lo ha conseguentemente condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda.
Evidenzia la sentenza in esame come la responsabilità penale sia comprovata dalle risultanze dibattimentali, che documentano la violazione dell’ordinanza e la consapevolezza del contenuto dell’atto da parte dell’imputato che mai vi ottemperò, avendo il teste COGNOME riferito dell’emissione del provvedimento e della sua regolare notifica a COGNOME e il teste COGNOME che di seguito effettuò l’accertamento di riscontro, confermato l’inottemperanza allo stesso.
Avverso tale sentenza COGNOME ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione.
2.1. Col primo motivo di impugnazione viene lamentata violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.. Il difensore si duole che il Giudicante si sia limitato a riportare la dichiarazione resa dai testi COGNOME e COGNOME, senza un’analisi approfondita degli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato.
2.2. Col secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell’art. 650 cod. pen.. Si rileva che il Giudicante in nessun modo si è posto il problema della sussistenza di una delle ragioni (di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene) indicate nel suddetto articolo e comunque della legittimità del provvedimento non ottemperato. E ciò nonostante la documentazione difensiva prodotta, relativa al deposito del ricorso dell’imputato al TAR avverso detto atto amministrativo.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione viene dedotta violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. in relazione all’inosservanza del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio sancito dalla I. n. 46/06 ad integrazione dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.. Si rileva che il Tribunale giunge alla conclusione forzata della responsabilità penale dell’imputato per mancato adempimento di un provvedimento dell’autorità amministrativa pur conscio del fatto che tale provvedimento sia stato impugnato dinanzi al TAR Abruzzo. In violazione, quindi, del suddetto principio.
Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l’annullamento senza rinvi della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Il giudice penale chiamato a giudicare di una violazione di un provvedimento amministrativo, che si ritiene penalmente sanzionata dall’art. 650 cod. pen., deve, innanzitutto verificare la legittimità estrinseca dell’atto che costituisce presupposto della norma incriminatrice.
Orbene, nel caso in esame, in primis, tale valutazione risulta omessa, come lamentato nei tre motivi di ricorso, incentrandosi la sentenza impugnata sulla violazione dell’ordinanza, ma non sulle ragioni del provvedimento e, quindi, sulla riconducibilità della sua violazione al disposto dell’art. 650 cod. pen.. Costituisce, inoltre, approdo incontroverso della giurisprudenza di questa Corte la natura “residuale e sussidiaria” della previsione incriminatrice di cui all’art. 650 cod. pen., in ragione della quale la sanzione penale opera solo in assenza di altri strumenti giuridici di “assicurazione” degli effetti del provvedimento in rilievo, anche con natura di sanzione amministrativa ( si veda per tutte Sez. 1, n. 43398 del 25.10. 2005, Rv. 232745, secondo cui, in tema di inosservanza di provvedimento dell’autorità, la disposizione di cui all’art. 650 cod. pen. è norma di natura sussidiaria, che trova applicazione solo quando l’inosservanza del provvedimento dell’autorità non sia sanzionata da alcuna norma, penale o processuale o amministrativa). Per come emerge chiaramente dal capo di imputazione e dal provvedimento de quo la condotta posta in essere dall’imputato già risulta sanzionata dagli artt. 93,94 e 95 d.P.R. 380/2001, la cui violazione è stata parimenti contestata ( seppure dichiarata improcedibile per intervenuta prescrizione). Ne consegue che va affermata l’insussistenza del fatto di cui all’art. 650 cod. pen. e si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Annulla senza rinvio perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2019.