Art. 497-bis c.p.: Quando la Falsificazione di Documenti è Reato Autonomo
La corretta qualificazione giuridica di un fatto è cruciale nel diritto penale, poiché da essa dipendono l’entità della pena e le sorti del processo. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 12738/2024) ha ribadito un principio fondamentale riguardo all’art. 497-bis del codice penale, chiarendo che la falsificazione di un documento d’identità valido per l’espatrio da parte di chi lo possiede è un reato autonomo e non una semplice circostanza aggravante del possesso. Questa distinzione, apparentemente tecnica, ha conseguenze pratiche enormi.
Il Caso: Una Qualificazione Giuridica Errata
Il Tribunale di Bergamo aveva condannato un imputato per il possesso e la formazione di un documento d’identità falso, valido per l’espatrio. Tuttavia, nel definire il reato, il giudice di primo grado aveva commesso un errore significativo: aveva considerato la condotta di falsificazione (descritta nel secondo comma dell’art. 497-bis c.p.) come una mera aggravante della condotta di possesso (descritta nel primo comma).
Di conseguenza, il Tribunale ha proceduto al cosiddetto “bilanciamento” tra le circostanze, ritenendo che le attenuanti generiche concesse all’imputato fossero prevalenti sull’aggravante. Questo ha portato all’applicazione di una pena basata sul minimo edittale previsto per il solo possesso, una sanzione notevolmente inferiore a quella che la legge prescrive per chi materialmente falsifica il documento.
Contro questa decisione ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, sostenendo l’erronea applicazione della legge penale.
La Decisione della Cassazione: la Falsificazione è reato autonomo
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso del Procuratore Generale, annullando la sentenza del Tribunale e rinviando il caso per un nuovo giudizio sulla quantificazione della pena.
Distinzione tra Possesso e Falsificazione
I giudici di legittimità hanno riaffermato un orientamento ormai consolidato: i due commi dell’art. 497-bis c.p. non descrivono un reato base e la sua aggravante, ma due distinte ed autonome fattispecie di reato.
* Il primo comma punisce chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio.
* Il secondo comma punisce, con una pena più severa, chi, oltre a possedere il documento, lo ha anche materialmente contraffatto o alterato.
La differenza non è un semplice elemento accessorio, ma risiede nella descrizione stessa della condotta, che costituisce un elemento costitutivo del reato. La falsificazione è un’azione intrinsecamente più grave del semplice possesso, e la legge la sanziona come un reato autonomo.
L’errore del Giudice di Primo Grado
L’errore del Tribunale è stato duplice:
1. Errata qualificazione giuridica: Ha declassato un reato autonomo a semplice aggravante.
2. Illegittimo bilanciamento: Di conseguenza, ha proceduto a un bilanciamento tra attenuanti e una circostanza (l’inesistente aggravante) che non poteva essere bilanciata, finendo per disapplicare di fatto la norma più severa.
Questo ha portato all’applicazione di una pena illegale, perché inferiore al minimo edittale previsto dalla legge per il reato effettivamente commesso, ovvero la falsificazione del documento.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando la propria giurisprudenza costante. La descrizione della condotta che differenzia le due ipotesi (mero possesso vs. falsificazione) è un “elemento costitutivo del reato” e non può essere relegata al ruolo di “mero elemento circostanziale”. Trattandosi di due reati distinti, ciascuno con una propria cornice edittale, non è possibile applicare la pena prevista per l’uno quando è stata accertata la condotta descritta dall’altro. L’aver attribuito al fatto una qualificazione giuridica erronea ha viziato l’intero processo di determinazione della pena, rendendo l’annullamento della sentenza l’unica via percorribile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa sentenza ribadisce un principio di fondamentale importanza: la struttura delle norme penali deve essere rispettata con rigore. Confondere un reato autonomo con una circostanza aggravante non è un mero formalismo, ma un errore sostanziale che incide direttamente sulla giustizia della pena. La decisione assicura che chi non si limita a possedere un documento falso, ma contribuisce attivamente alla sua creazione, riceva una sanzione proporzionata alla maggiore gravità della sua condotta, senza possibilità di “sconti” derivanti da un’errata interpretazione della legge. Il caso torna ora al Tribunale di Bergamo, che dovrà ricalcolare la pena partendo dal corretto presupposto giuridico: la falsificazione è un reato autonomo e come tale va punito.
La falsificazione di un documento d’identità da parte di chi lo possiede è un’aggravante o un reato autonomo?
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, la condotta di falsificazione prevista dall’art. 497-bis, comma 2, del codice penale costituisce un reato autonomo e non una mera circostanza aggravante del possesso descritto nel primo comma.
Qual è la conseguenza pratica di qualificare la falsificazione come reato autonomo anziché come aggravante?
La conseguenza principale è che non è possibile effettuare il bilanciamento tra questa condotta e le eventuali attenuanti. Il giudice deve applicare la pena prevista per il reato autonomo di falsificazione, che ha un minimo edittale più elevato rispetto a quello del semplice possesso, senza poterla ridurre al di sotto di tale soglia sulla base delle attenuanti.
Perché il Pubblico Ministero ha potuto ricorrere direttamente in Cassazione contro la sentenza di primo grado?
Il ricorso diretto per cassazione è stato possibile perché la sentenza non era appellabile dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 593 c.p.p. Inoltre, il caso non rientrava nell’ipotesi di modifica del titolo di reato da parte del giudice, in quanto già la stessa accusa aveva erroneamente contestato la falsificazione come circostanza aggravante, un errore poi recepito dal giudice nella sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12738 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12738 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/08/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla quantificazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha condannato NOME per il reato di cui all’art. 497-bis commi 1 e 2 c.p. per il possesso e la formazione di un documento d’identità valido per l’espatrio falso. In particolare il Tribunale, aderendo all’impostazione del titolare dell’azione penale trasfusa nella formulazione del capo d’imputazione, ha qualificato la condotta di formazione del documento falso di cui al secondo comma dell’art. 497-bis c.p. quale aggravante della fattispecie di cui al primo comma dello stesso articolo.
Avverso la sentenza ricorre il AVV_NOTAIO Generale presso la Corte d’appello di Brescia deducendo l’erronea applicazione della legge penale ed eccependo come, per conforme giurisprudenza di legittimità, la condotta prevista dall’art. 497-bis, comma 2 c.p. integra una autonoma fattispecie di reato e non una mera circostanza aggravante di quello previsto dal comma precedente del medesimo articolo, come invece ritenuto dal Tribunale, che, dopo averne neutralizzato l’incidenza ritenendola minusvalente rispetto alle concesse attenuanti generiche, ha dunque applicato una pena inferiore al minimo edittale previsto dal menzionato secondo comma dell’art. 497-bis.
CONSIDERATO IN IDIRITTO
Il ricorso è fondato.
Pregiudizialmente deve rilevarsi che correttamente il AVV_NOTAIO Generale ha impugnato la sentenza di primo grado proponendo ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza non appellabile dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 593 comma 1 c.p.p. Infatti non si ricorre nel caso di specie l’ipotesi in cui il giudice di primo grado, condannando l’imputato, abbia modificato il titolo di reato per il quale era stata esercitata l’azione penale, posto che già il pubblico ministero, nel formulare l’imputazione, aveva qualificato il fatto ai sensi dell’art. 497 comma 1 c.p., come poi ritenuto in sentenza, e contestato la condotta di formazione dell’atto falso di cui al successivo comma 2 come mera circostanza aggravante.
Ciò premesso va ribadito l’oramai consolidato orientamento di questa Corte per il quale il secondo comma dell’art. 497 bis c.p., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma
rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie’ essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di mero elemento circostanziale (ex multis Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468).
All’evidenza il Tribunale – che pure ha ritenuto la responsabilità dell’imputato per la condotta integrante la fattispecie di cui al secondo comma del citato art. 497-bis – ha dunque attribuito al fatto una qualificazione giuridica erronea ed ha illegittimamente proceduto al bilanciamento con le attenuanti generiche riconosciute all’imputato, procedendo di conseguenza a determinare la pena facendo altrel:tanto erroneamente riferimento al minimo edittale previsto dal primo comma del suddetto articolo e non a quello più elevato contemplato dal secondo.
Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata in riferimento al punto oggetto dell’impugnazione del AVV_NOTAIO Generale con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo.
Così deciso il 31/
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