Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36987 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 497 bis comma secondo cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che invoca la figura del falso grossolano, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 4 e 5);
Considerato che il secondo motivo – che si duole della qualificazione “peggiorativa” della ipotesi di cui al comma secondo dell’art. 497 bis cod. pen. come fattispecie autonoma invece che come aggravante ritenuta equivalente alle attenuanti dal giudice di primo grado – è manifestamente infondato in quanto il giudice di secondo grado:
si è limitato a correggere in diritto l’errore giuridico in cui era incorso il giudice di primo grado senza da ciò far derivare conseguenze sfavorevoli per l’imputato (la misura della pena non è stata toccata, cfr. pag. 5);
ha risposto al motivo di grave che contestava la configurabilità della ipotesi di cui al secondo comma;
Ritenuto che il terzo motivo, che invoca l’applicazione delle pene sostitutive, è inedito;
Considerato che il quarto motivo, che va valere la necessità di una riduzione della pena per le attenuanti generiche in ragione o del giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. o, comunque, della natura autonoma della fattispecie di cui al comma secondo dell’art. 497 bis cod. pen., si pone in stridente contraddizione con il secondo motivo e, comunque, evita di misurarsi con la risposta già fornita sul punto dalla Corte di appello (pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024