Art. 493-ter c.p.: i limiti del ricorso in Cassazione
L’applicazione dell’Art. 493-ter c.p., relativo all’indebito utilizzo e alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, rappresenta un tema centrale nel diritto penale moderno. Recentemente, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato un caso in cui la difesa ha tentato di contestare la valutazione delle prove effettuata nei gradi di merito, portando a importanti chiarimenti sui confini del giudizio di legittimità.
Il caso e la condanna in appello
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato previsto dall’Art. 493-ter c.p., confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’accusa riguardava l’utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento. Un elemento chiave emerso durante il processo di merito è stato l’identificazione certa del soggetto, avvenuta tramite la regolare registrazione presso una struttura ricettiva dove l’imputato aveva esibito i propri documenti d’identità originali.
La contestazione della difesa
Il ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione lamentando una presunta errata valutazione delle prove da parte dei giudici di merito. In particolare, la difesa mirava a ottenere una nuova valutazione degli elementi fattuali che avevano portato all’affermazione della responsabilità penale. Tuttavia, tale strategia si è scontrata con i limiti strutturali del ricorso per cassazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. I giudici hanno rilevato che il motivo proposto dall’imputato era meramente reiterativo delle censure già formulate in appello. Secondo la Corte, quando i giudici di merito forniscono una spiegazione logica, coerente e priva di vizi giuridici, la loro valutazione dei fatti diventa insindacabile. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come l’ingresso in hotel con documenti non contraffatti costituisse una prova solida dell’identità del reo e della sua condotta riconducibile all’Art. 493-ter c.p. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile perché non evidenziava violazioni di legge, ma richiedeva impropriamente un terzo grado di merito.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte di Cassazione ribadiscono un principio fondamentale: il ricorso non può limitarsi a una generica contestazione dei fatti già accertati. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere delle spese processuali e il versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di basare i ricorsi su vizi di legittimità reali, evitando la semplice riproposizione di argomenti fattuali già ampiamente dibattuti e risolti nei precedenti gradi di giudizio.
Quali condotte punisce l’Art. 493-ter c.p.?
Punisce chiunque utilizzi indebitamente carte di credito o di pagamento, oppure le falsifichi o ne possieda di falsificate o di provenienza illecita.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone solo questioni di fatto?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, poiché la Cassazione non può riesaminare le prove ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41247 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41247 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
v
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.;
Considerato che mediante il motivo proposto l’imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell’affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese, con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità, dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato che il ricorrente era stato regolarmente registrato, al momento del suo ingresso in hotel con i propri documenti, non contraffatti (pag. 4, primo capoverso);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023