Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37498 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37498 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 2570/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 17692/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica presso il Tribunale di SALERNO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a CAVA DE’ TIRRENI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Salerno Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso e le conclusioni della difesa
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Salerno con ordinanza dell’8 maggio 2025 respingeva l’appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di COGNOME NOME.
COGNOME NOME Ł indagato, in concorso con COGNOME NOME, del reato di cui agli artt. 56, 421 bis cod. pen. per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco a fare scoppiare un ordigno tipo bomba carta in prossimità dell’ingresso della Questura e della Prefettura nel centro di Salerno.
Grazie alle telecamere di sicurezza veniva ricostruita la dinamica dell’azione criminosa, venivano anche individuati i due soggetti che avevano lanciato l’ordigno, prima inquadrati a volto coperto e, successivamente, a volto scoperto.
Il giudice per le indagini preliminari riteneva certa la identificazione di COGNOME ma non quella di COGNOME e, inoltre, non riteneva configurabile il contestato reato che Ł a pericolo concreto, poichØ si sarebbe arretrata troppo, trattandosi di tentativo, la soglia della condotta punibile.
Conclusivamente respingeva l’istanza del p.m. di emissione della misura.
Il pubblico ministero proponeva appello avverso il diniego del giudice per le indagini preliminari ritenendo che la identificazione di COGNOME rispettasse i canoni della gravità indiziaria necessaria e sufficiente stante la fase procedimentale e che la condotta degli indagati non si fosse limitata alla mera detenzione dell’ordigno, per arrivare all’accensione e al lancio dello stesso, con una perfetta idoneità dell’azione a cagionare il turbamento dell’ordine pubblico.
Il pubblico ministero insisteva pertanto per l’applicazione al COGNOME della misura degli arresti domiciliari a fronte di una imputazione provvisoria ex art. 421 bis ovvero, in subordine, ex art. 435 cod. pen., stante la personalità dell’indagato colpito già da Daspo per la durata di tre anni.
Sotto il profilo della configurabilità del tentativo del reato di cui all’art. 421 bis cod. pen., il Tribunale, come già il giudice per le indagini preliminari, riteneva che – stante la natura di reato di pericolo – non fosse configurabile un tentativo, pena l’eccessivo arretramento della soglia di punibilità della condotta che richiede comunque il verificarsi di un pericolo.
NØ riteneva configurabile la fattispecie di cui all’art. 435 cod. pen. in difetto dell’elemento soggettivo specifico costituito dalla finalità di attentare alla pubblica incolumità.
Il Tribunale riteneva che, al piø, si potesse configurare la contravvenzione di cui all’art. 703 cod. pen. che non consente l’emissione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il pubblico ministero di Salerno rilevando la erronea applicazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione.
La ritenuta non configurabilità della fattispecie criminosa indicata in via subordinata, ex art. 435 cod. pen. riposa, secondo il provvedimento impugnato, sulle caratteristiche della bomba carta, non indagate, che non consentirebbero di inferire dalla condotta il necessario dolo specifico e ciononostante la norma non richieda che la materia esplodente abbia caratteristiche di micidialità.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza del dolo specifico in ragione della assenza di accertamenti sulla micidialità dell’ordigno nonchØ per la giovanissima età dell’indagato e per la sua incensuratezza, senza prendere in considerazione le circostanze di tempo e luogo della condotta.
Il difensore dell’indagato COGNOME depositava memoria difensiva in data 27 agosto 2025 con cui chiedeva il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e deve essere respinto.
Questo Collegio non intende soffermarsi sulla configurabilità del tentativo del delitto ex art. 421 bis cod. pen. che Ł questione sulla quale anche il ricorrente non ha sviluppato censure.
Pertanto, la disamina si concentrerà sulla configurabilità del delitto di cui all’art. 435 cod. pen., contestato in via alternativa.
Il delitto previsto dall’art 435 cod. pen. si realizza anche, per espresso dettato di legge, con la detenzione di sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di dinamite o altre materie esplodenti (Sez. 1, n. 2326 del 04/12/1972, dep. 1973, Zambon, Rv. 123623 – 01) e per la sua consumazione la legge non esige che il fine di attentare alla pubblica incolumità sia realizzato, ma soltanto che la detenzione dell’esplosivo sia qualificata da tal fine (dolo specifico).
Anche se detto fine non sia raggiunto, pertanto, si tratta di reato consumato e non soltanto tentato (Sez. 1, n. 831 del 13/05/1968, COGNOME, Rv. 109180 – 01).
Quanto alla denunciata carenza motivazionale circa la sussistenza del dolo specifico, la stessa Ł infondata.
Sebbene, infatti, come rilevato nel provvedimento impugnato, la condotta materiale del reato considerato sussista anche nel caso di detenzione di materie non micidiali o non particolarmente offensive, la natura del materiale detenuto Ł elemento imprescindibile per valutare la sussistenza del dolo di attentare alla pubblica incolumità.
Conseguentemente, in carenza di un accertamento circa la micidialità dell’ordigno, non Ł prevedibile alcuno sviluppo circa la configurazione del dolo specifico richiesto dalla norma.
GLYPH¨ pacifico, infatti, che la prova del dolo specifico possa essere fornita da una serie di indici fattuali quali, ad esempio, la natura dei mezzi usati, la loro potenzialità offensiva, ovvero le condizioni d tempo e di luogo in cui avvenne la condotta (v., ad es., mutatis mutandis, i principi affermati in relazione al delitto di strage da Sez. 1, n. 11394 del 11/02/1991, Abel, Rv. 188643 – 01).
Nel caso in esame la natura dei mezzi usati, la loro potenzialità offensiva e le specifiche modalità di impiego degli stessi non sono state indagate perchØ, appunto, non Ł stato fatto alcun accertamento sulle caratteristiche dell’ordigno.
Il tribunale, correttamente, ha ritenuto di non potere colmare tale lacuna indagando altre caratteristiche dell’azione, come indicato dal ricorrente, poichØ, in difetto di tale imprescindibile accertamento, ogni altra verifica circa le caratteristiche estrinseche della condotta Ł comunque irrilevante non potendo tali aspetti sopperire quelli mancanti e non piø accertabili.
2. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
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