Art. 4 bis ord. pen.: La Cassazione Conferma la Linea Dura sulla Sospensione della Pena
L’applicazione delle norme sull’esecuzione della pena è un momento cruciale del sistema giudiziario, soprattutto quando si tratta di reati di particolare allarme sociale. L’art. 4 bis ord. pen. rappresenta una di quelle disposizioni che tracciano una linea netta, limitando i benefici per i condannati per crimini gravi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale su un aspetto tecnico ma dalle conseguenze pratiche enormi: l’irrilevanza del bilanciamento delle circostanze ai fini della sospensione della pena.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Revoca dell’Ordine di Esecuzione
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato, il quale si era visto notificare un ordine di esecuzione della pena senza alcuna sospensione. Egli si era quindi rivolto al Giudice dell’Esecuzione (GIP) chiedendo la revoca o, in subordine, la sospensione di tale ordine. Il GIP, tuttavia, aveva respinto la sua istanza, ritenendo che l’ordine fosse stato emesso in modo del tutto legittimo.
Contro questa decisione, l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Il fulcro della sua difesa si basava sulla speranza che la valutazione complessiva delle circostanze del reato potesse aprire uno spiraglio per la sospensione della pena.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile per i Reati ex art. 4 bis ord. pen.
La Suprema Corte ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa della legge, che non lascia spazio a dubbi. L’ordine di esecuzione, secondo gli Ermellini, è stato emesso correttamente senza sospensione perché il reato per cui è intervenuta la condanna rientra a pieno titolo nell’elenco ostativo previsto dall’art. 4 bis ord. pen.
Questa norma, nota per il suo rigore, preclude l’accesso a determinati benefici, inclusa la sospensione dell’ordine di carcerazione, per chi è stato condannato per delitti di mafia, terrorismo, rapina aggravata e altri crimini di grave allarme sociale.
Le Motivazioni della Corte: L’Irrilevanza del Bilanciamento delle Circostanze
Il punto giuridico più significativo affrontato dalla Corte riguarda il cosiddetto ‘bilanciamento delle circostanze’. Nel caso di specie, il reato commesso (rapina) era aggravato ai sensi dell’art. 628, comma 3 del codice penale, circostanza che automaticamente lo fa rientrare nel novero dei delitti di cui all’art. 4 bis ord. pen..
La difesa, probabilmente, puntava sul fatto che in sede di condanna l’aggravante fosse stata ‘bilanciata’ (cioè giudicata equivalente o subvalente) con delle circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 69 del codice penale. Questo bilanciamento, di fatto, può annullare l’effetto dell’aggravante sull’entità della pena finale.
Tuttavia, la Cassazione ha chiarito un principio fondamentale: ai fini dell’applicazione delle norme restrittive dell’ordinamento penitenziario, ciò che rileva è la sussistenza giuridica della circostanza aggravante, non il suo effetto concreto sulla pena dopo il giudizio di bilanciamento. In altre parole, anche se l’aggravante viene ‘neutralizzata’ ai fini della quantificazione della pena, essa continua a esistere e a qualificare il reato come uno di quelli ostativi ai benefici. La Corte ha richiamato un proprio precedente conforme (Sez. I n. 20796 del 2019) per rafforzare questa interpretazione, mostrando una continuità giurisprudenziale sul punto.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un orientamento severo ma coerente con la ratio dell’art. 4 bis ord. pen.: creare un regime differenziato e più rigoroso per i reati che destano maggiore preoccupazione sociale. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Certezza del Diritto: I Giudici dell’Esecuzione hanno un criterio univoco da seguire. Per decidere sulla sospensione dell’ordine di esecuzione, non devono entrare nel merito del bilanciamento delle circostanze operato dal giudice della cognizione, ma devono unicamente verificare se il titolo della condanna includa una delle fattispecie di reato o delle aggravanti elencate nelle norme ostative.
2. Prevedibilità per i Condannati: Per i soggetti condannati per tali reati, le possibilità di evitare l’immediata carcerazione si riducono drasticamente. La sentenza di condanna, una volta definitiva, porterà quasi automaticamente all’esecuzione della pena detentiva.
3. Monito del Legislatore: La pronuncia riafferma la volontà del legislatore di trattare con particolare rigore determinate forme di criminalità, ritenendo che la pericolosità sociale del reato, cristallizzata dalla presenza di specifiche aggravanti, prevalga su altre considerazioni legate alla personalità del reo (espresse tramite le attenuanti).
È possibile ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione per un reato incluso nell’elenco dell’art. 4 bis ord. pen.?
No, l’ordinanza chiarisce che l’ordine di esecuzione per un reato ricompreso in tale elenco viene emesso legittimamente senza sospensione, poiché la norma ha carattere ostativo.
Cosa succede se l’aggravante che fa rientrare il reato nell’art. 4 bis ord. pen. viene ‘bilanciata’ con delle attenuanti?
Secondo la Corte di Cassazione, il bilanciamento delle circostanze è irrilevante ai fini della sospensione. Ciò che conta per l’applicazione delle norme restrittive è la sussistenza giuridica dell’aggravante, indipendentemente dal suo effetto finale sulla determinazione della pena.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5551 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5551 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 07/04/1989
avverso l’ordinanza del 12/07/2024 del GIP TRIBUNALE di SANTA NOME COGNOME
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 12 luglio 2024 il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda introdotta da COGNOME NOMECOGNOME tesa ad ottenere la revoca dell’ordine esecuzione emesso dal PM in data 11 giugno 2024 o comunque la sua sospensione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –COGNOME NOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motiv manifestamente infondati.
Ed invero, l’ordine di esecuzione è stato emesso senza sospensione, come ritenu dal G.E., in modo del tutto legittimo, atteso che riguarda un reato ricompr nell’elenco di cui all’art.4 bis ord.pen. .
Nessuna valenza può darsi – a tal fine – al giudizio di comparazione tr circostanze di opposto segno, posto che ciò che rileva al fine di ritenere appli la disposizione di cui all’art. 4 bis ord.pen. è la ritenuta sussiste aggravante di cui all’art. 628 comma 3 cod.pen., pur se bilanciata ai sensi del 69 cod.pen. ( v. Sez. I n. 20796 del 12.04.2019, rv 276312).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di element atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibil al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. p pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente