Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28394 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28394 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/senlite le conclusioni del PG R. 4.4) -‘, 1{2, ‘ ‘sLo GLYPH &LA.. cot GLYPH t’,t9A)2-te-t.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, con ordinanza emessa in data 12 giugno 2023 ha dichiarato inammissibili le istanze proposte da COGNOME NOME in terna di misure alternati
1.1 In motivazione si evidenzia che i titoli di reato in espiazione sono tutti aggravati finalità di agevolazione di una organizzazione mafiosa e, pertanto, rientrano nel previsione di legge di cui all’art. 4 bis ord.pen. cd. prima fascia. Si evidenzia che COGNOME non ha collaborato con la giustizia e che non vi sono elementi per ritenere che collaborazione sia impossibile o inesigibile.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore COGNOME NOME. Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Secondo la difesa il Tribunale ha erroneamente ritenuto sussistente la attual pericolosità dell’COGNOME, posto che costui è detenuto da tre anni (con residuo pena di d anni) e dagli atti emerge il buon comportamento tenuto in sede di espiazione. Il marginal coinvolgimento nei fatti andava valutato quantomeno come ipotesi di collaborazione impossibile. Si rappresenta, inoltre, che il Tribunale non ha tenuto conto dei prin espressi dalla Corte Costituzionale nella decisione n.32 del 2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato sotto un profilo – preliminare – di individuazione della discip legge applicabile.
Il Tribunale, in particolare, pur decidendo dopo la variazione legislativa dell’art. bis (attuata con il d. I. n.162 del 2022) non applica il nuovo testo di legge, come era tenut fare (la normativa sopravvenuta è da ritenersi più favorevole). Ciò appare evidente da tenore della ordinanza, ove continua a farsi menzione – quale unica modalità d superamento della ostatività – alla collaborazione con la giustizia, aspetto non in linea il nuovo testo legislativo.
Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, per nuova e complessiva valutazione delle domande.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Sorveglianza d Napoli.
Così deciso in data 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente