Art. 388 cp: Quando il Ricorso in Cassazione è Solo una Copia
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla funzione del ricorso di legittimità e sulle conseguenze di un suo uso improprio, in particolare in relazione a un caso di violazione dell’art. 388 cp. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato nei gradi di merito, sottolineando un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza per ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo la decisione per comprendere meglio le ragioni e le implicazioni.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva giudicato colpevole del reato previsto dall’art. 388 cp. Questo articolo punisce chiunque, per sottrarsi all’adempimento di un obbligo civile derivante da una decisione giudiziaria, compie atti fraudolenti sui propri beni. Nel caso specifico, la contestazione era legata alla presunta elusione delle conseguenze di un pignoramento. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di merito, ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, sperando in un ribaltamento del verdetto.
La Decisione della Corte e il ruolo dell’art. 388 cp
La Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di questa decisione non risiede in una nuova analisi dei fatti, ma in una valutazione puramente procedurale dei motivi presentati. I giudici hanno riscontrato che le argomentazioni della difesa non erano altro che una mera riproposizione di doglianze già ampiamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione giuridicamente corretta, puntuale e logicamente coerente, immune da vizi.
Le Motivazioni
La Corte ha specificato che il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti in sede di legittimità. Essi erano “meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito”. La sentenza impugnata aveva già affrontato in modo esauriente tutti gli aspetti cruciali del reato ex art. 388 cp, tra cui:
1. La sufficienza della notifica del pignoramento per far scattare gli obblighi di legge.
2. Il dolo, ovvero l’intenzionalità della condotta materiale tenuta dal ricorrente.
3. La congruità del trattamento sanzionatorio applicato.
Poiché la motivazione della Corte d’Appello era completa e priva di manifeste incongruenze logiche, il tentativo del ricorrente di rimettere in discussione tali punti è stato considerato un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito, cosa non permessa davanti alla Cassazione. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, all’inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve basarsi su specifici vizi di legge (violazione di norme, vizi di motivazione evidenti) e non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni fattuali già sconfitte nei precedenti gradi di giudizio. Per chi affronta un procedimento penale, anche per reati come la violazione dell’art. 388 cp, è cruciale comprendere che il giudizio di legittimità non offre una terza possibilità di discutere come si sono svolti i fatti. La strategia difensiva deve, fin dal primo grado, essere solida e ben argomentata, perché le possibilità di correggere il tiro si riducono drasticamente man mano che si sale nei gradi di giudizio. Tentare un ricorso palesemente infondato o ripetitivo porta solo a un’ulteriore condanna, questa volta alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni corrette e logiche.
Cosa viene contestato a chi è imputato per il reato ex art. 388 cp nel caso di specie?
Nel caso specifico, gli elementi costitutivi del reato contestati e ritenuti provati dai giudici di merito includono la sufficienza della notifica di un pignoramento, il dolo (intenzionalità) nella condotta dell’imputato e la misura della sanzione applicata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24014 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4 GLYPH letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti,i1 provvedimento impugnato e le memorie trasmesse dalla parte civile;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione ai tratti costitutivi d reato contestato anche con riguardo alla sufficienza del dato legato alla notifica de pignoramento, al dolo ascrivibile alla condotta materiale tenuta dal ricorrente, alla misura de trattamento sanzionatorio irrogato così da rendere il relativo giudizio di merito immune dai prospettati vizi inerenti la configurabilità del reato di cui all’ad 388 cp e non censurabile in qu sede sul piano della tenuta motivazionale;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen. ma non la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civil perche la decisione che occupa prescinde dalle dette difese
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 22 aprile 2024.