Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11492 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11492 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO Ali
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 387 bis cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, relativo all’attendibilità delle contrastanti dichiarazioni rese dai due testimoni, è generico oltre che manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha viceversa evidenziato la concordanza delle dichiarazioni, sottolineando come le difformità attenessero a circostanze accessorie (si veda p. 5 della sentenza impugnata e p. 4 della sentenza di primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/03/2026
DEPOSITATA
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