Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28639 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28639 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREVITE NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME, che ha concluso chiedendo pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Messina ha confermato la decisione de ll Tribunale di Messina che aveva riconosciuto PREVITE NOME NOME del reato di guida senza patente aggravato dalla recidiva nel biennio e lo aveva condanNOME alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.600 di ammenda. Escludeva il richiesto beneficio di cui all’art.131 bis cod.pen. in quanto riconosceva la abitualità della condotta in ragione di un precedente specifico e negava altresì la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente misura alternativa della sanzione amministrativa, atteso che la ripercussione sul versante patrimoniale dell’imputato non avrebbe prodotto un adeguato effetto dissuasivo, ovvero in una prospettiva di rieducazione del reo.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato denunciando violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art-131 bis cod.pen. laddove la Corte di Appello, pur ammettendo che ricorrevano le condizioni oggettive inerenti ai limiti di pena, escludeva il beneficio in ragione del carattere di abitualità, operando una non corretta interpretazione della norma che, sulla base della decisione a Sezioni Unite TUSHAJ, andava letta nel senso che non era sufficiente, ai fini dell’abitualità, la ricorrenza di un unico precedente specifico essendo necessari più reati della stessa specie e, pertanto almeno altri due commessi in precedenza.
Con una seconda articolazione assume contraddittorietà della motivazione nella parte in cui escludeva la sostituzione della pena detentiva in una prospettiva di inidoneità della pena pecuniaria sostitutiva a svolgere una funzione di rieducazione, ma al contempo disponeva la sospensione condizionale della pena esprimendo pertanto una prognosi favorevole sull’astensione del reo dalla commissione di ulteriori reati, di fatto contraddicendo l’argomento logico speso in precedenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato. La difesa dell’imputato evidenzia che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. in ragione della sussistenza della circostanza
ostativa COGNOME dell’abitualità COGNOME della COGNOME condotta. COGNOME Tale COGNOME argomentazione COGNOME è effettivamente erronea, in quanto la precedente condotta di guida senza patente costituisce il presupposto del reato de quo, per cui non può essere posta, da sola, a fondamento del diniego del beneficio.. abeé . Va osservato peraltro che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di NOMEzza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazìone del comportamento incrimiNOME, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. A tale fine, pur non potendosi riconoscere nella fattispecie il carattere dell’abitualità, nel senso normativa indicato dall’art.131 bis comma 4 cod.pen. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, non può non considerarsi, ai sensi della stessa disposizione, la particolare conformazione della condotta contravvenzionale ascritta (caratterizzata dalla reiterazione dell’azione antidoverosa che, da sola, vale ad integrare un illecito amministrativo) e la circostanza, valorizzata dal giudice distrettuale, che il PREVETE risulta incorso in un precedente della stessa specie nell’anno precedente quello di commissione dei fatti oggi ascritti. Tali elementi ostano al riconoscimento della speciale causa di non punibilità (cfr. sez.6, n.20491 del 20/04/2022, M., Rv.280344; sez.1, n.1523 del 5/11/2018, COGNOME, Rv.274794; sez.6, n.11780 del 21/01/2020, P., Rv.278722), di talchè il giudizio espresso dalla Corte distrettuale in relazione ai profili di non modesta offensività della condotta e di reiterazione dell’illecito appaia complessivamente correttpcon le precisazioni sopra evidenziate.
4g.
Con riguardo alla sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, va osservato come la sua concessione sia rimessa alla discrezionalità del giudice, che la esercita secondo i criteri indicati dall’art 58 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ossia nei limiti fissati dalla legge e tenendo conto dei criteri indicati nell’articolo 133 del Codice penale. Ovviamente incombe sul giudice l’obbligo di dare conto delle ragioni sottese all’esercizio di tale potere discrezionale, fornendo adeguata motivazione in merito -per quel che qui interessa- alla mancata conversione. Va precisato che, ai fini della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, il giudice ricorre ai criteri previsti dall’art 133 cod. pen.; la sua discrezionalità può essere esercitata motivando sugli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia della sanzione, come è avvenuto nella specie, avendo il giudice ritenuto la pena pecuniaria inadeguata, tenuto conto del precedente specifico e della personalità dell’imputato, e inidonea ad esercitare efficacia afflittiva e rieducativa. Né il diniego della conversione può essere riconosciuto contraddittorio rispetto al riconoscimento, da parte del primo giudice, della sospensione condizionale che è istituto che, nei limiti indicati dalla disciplina normativa, è volto a sospendere la esecuzione della sanzione penale per un determiNOME periodo in una prospettiva di estinzione dello íz»,` stesso e j COGNOME persegue finalità rieducative e risocializzanti tteileztatutzg de pene sostitutive.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 11 aprile 2024.