Art. 131-bis e Ricorso: la Cassazione Boccia l’Appello Generico
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’importanza della specificità dei motivi di ricorso, specialmente quando si invoca l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale sulla particolare tenuità del fatto. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno dichiarato inammissibile un ricorso proprio perché carente di una critica argomentata e puntuale contro la decisione del giudice di merito. Analizziamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza era la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., che esclude la punibilità per i reati la cui offesa è di particolare tenuità e quando il comportamento non è abituale. Il ricorrente, tuttavia, si è limitato a lamentare genericamente la non applicazione della norma, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni addotte dalla corte territoriale per negarla.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su principi consolidati sia in materia di requisiti formali del ricorso sia sull’interpretazione dell’art. 131-bis.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sull’Art. 131-bis è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi interconnessi.
La Mancanza di Specificità dei Motivi di Ricorso
Il primo punto, di natura processuale, riguarda la violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale. La norma richiede che i motivi di ricorso siano specifici. La Cassazione chiarisce che la specificità non è solo un requisito intrinseco (evitare la genericità), ma anche estrinseco. Ciò significa che deve esistere una correlazione diretta tra le argomentazioni del ricorso e la complessità della decisione impugnata. Un ricorso che non si confronta con le ragioni esposte nella sentenza precedente, ma si limita a riproporre una tesi astratta, non assolve alla sua funzione tipica di critica argomentata e risulta, pertanto, inammissibile. Nel caso di specie, l’appello era appariscente ma vuoto, non contestando nel dettaglio il ragionamento del giudice d’appello.
I Requisiti Indispensabili per l’Applicazione dell’Art. 131-bis
Il secondo punto, di natura sostanziale, si concentra sui presupposti dell’art. 131-bis. La Corte ricorda che la sua applicazione è subordinata alla sussistenza di entrambi i presupposti legali: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. Di conseguenza, se il giudice di merito motiva adeguatamente l’assenza anche di uno solo di questi due requisiti, la decisione di non applicare la causa di non punibilità è legittima. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano esplicitato le ragioni per cui la condotta non poteva considerarsi occasionale. Il ricorrente, nel suo appello, ha omesso di contestare specificamente questo punto cruciale, rendendo il suo ricorso inefficace e, in ultima analisi, inammissibile.
Le Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Tecnico e Puntuale
Questa ordinanza offre una lezione pratica di grande valore: il ricorso per Cassazione non è una terza istanza di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Per questo motivo, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita. È indispensabile redigere un atto tecnicamente preciso, che individui e contesti punto per punto i vizi logici e giuridici della sentenza impugnata. Invocare l’applicazione dell’art. 131-bis senza smontare le argomentazioni del giudice che ne ha negato i presupposti si traduce in un ricorso destinato all’inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso riguardante l’art. 131-bis è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 cod. proc. pen. Non ha fornito una critica argomentata contro la sentenza impugnata, che aveva già motivato il diniego della norma.
Quali sono i presupposti necessari per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.?
Per applicare la causa di non punibilità dell’art. 131-bis, devono sussistere entrambi i presupposti legali: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. L’assenza di anche uno solo di questi elementi è sufficiente a escluderne l’applicazione.
Cosa significa che un ricorso manca di specificità “estrinseca”?
Significa che non c’è una correlazione tra le ragioni addotte nel ricorso e la complessità della decisione impugnata. In pratica, il ricorso non dialoga con le motivazioni della sentenza che contesta, limitandosi a enunciazioni generiche e non ad una critica puntuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6474 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 24/09/1998
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., è manifestamente infondato;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, né è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto (cfr. Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678);
che, nella specie, i giudici del merito hanno esplicitato le ragioni per cui la condotta non poteva reputarsi occasionale, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del diniego, non specificamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.