Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6474 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6474  Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen., è manifestamente infondato;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, inoltre, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è necessaria la sussistenza di entrambi i presupposti legali della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento e, dunque, la mancata applicazione della causa di non punibilità è da ritenersi adeguatamente motivata laddove il giudice del merito dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti, né è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti per la sussistenza di ciascun presupposto (cfr. Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678);
che, nella specie, i giudici del merito hanno esplicitato le ragioni per cui la condotta non poteva reputarsi occasionale, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del diniego, non specificamente contestate in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2025.