Art. 131-bis: quando la Cassazione non può riesaminare la tenuità del fatto
L’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto, rappresenta un tema di grande interesse pratico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 28152/2024) chiarisce i limiti del sindacato di legittimità su tale istituto, stabilendo che non è possibile contestare in Cassazione la valutazione discrezionale del giudice di merito se questa è sorretta da una motivazione logica e sufficiente.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, previsto dall’art. 216 della legge fallimentare. La Corte di Appello di Roma aveva confermato la responsabilità penale di un imputato, concedendogli tuttavia il beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p.
Le ragioni del rigetto del ricorso sull’art. 131-bis
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non applicare la causa di non punibilità, data la presunta lieve entità del danno e le modalità della condotta. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile.
Il punto cruciale della decisione risiede nella natura del giudizio di cassazione. La Corte non è un “terzo grado” di merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici o contraddizioni manifeste. Non può, invece, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici di primo e secondo grado.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha stabilito che la valutazione sulla sussistenza o meno della particolare tenuità del fatto rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Nel caso specifico, i giudici di appello avevano fornito una motivazione che la Cassazione ha ritenuto “sufficiente e non illogica”, avendo adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive.
Il ricorso, secondo gli Ermellini, si risolveva in un tentativo di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e delle circostanze del caso, un’attività preclusa in sede di legittimità. Pertanto, attaccare la decisione di non applicare l’art. 131-bis senza evidenziare una palese illogicità o una carenza argomentativa nella sentenza impugnata, equivale a contestare il merito della decisione, rendendo il ricorso inammissibile.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di cassazione non serve a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Per poter contestare efficacemente la mancata applicazione dell’art. 131-bis in Cassazione, non è sufficiente sostenere una diversa interpretazione delle circostanze fattuali. È necessario, invece, dimostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. In mancanza di tali vizi, la valutazione sulla tenuità del fatto rimane insindacabile. La decisione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, confermando la definitività della sentenza di condanna.
È possibile contestare in Cassazione la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.?
Sì, ma solo a condizione di denunciare un vizio di motivazione (come la sua manifesta illogicità o totale assenza) o una violazione di legge. Non è possibile se il ricorso si limita a criticare la valutazione discrezionale del giudice di merito che sia supportata da una motivazione adeguata.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel valutare l’applicazione dell’art. 131-bis?
La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la legittimità della decisione, controllando che la motivazione del giudice di merito sia logica, coerente e completa. Non può riesaminare i fatti del processo per compiere una nuova e autonoma valutazione sulla tenuità del fatto.
Cosa accade se un ricorso contro la mancata applicazione dell’art. 131-bis viene dichiarato inammissibile?
La sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, stabilita discrezionalmente dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28152 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a AMASENO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la responsabilità per il delitto di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, r.d. n del 1942, con la sospensione condizionale della pena;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione di l e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità cui all’art. 131-bis cod. pen., non sia consentito in sede di legittimità, in quanto lo ste risolve in un sindacato sull’esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito sorre nella specie, da una sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende,
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24 aprile 2024
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Il consigliere estensore
Il Presidente