Art. 131-bis: Quando il Ricorso per la Tenuità del Fatto è Inammissibile
L’introduzione dell’Art. 131-bis del codice penale ha rappresentato una svolta significativa nel sistema sanzionatorio, offrendo una via d’uscita per i reati di lieve entità. Tuttavia, l’accesso a questa causa di non punibilità è subordinato a requisiti precisi, la cui assenza può portare alla reiezione della richiesta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso basato su tale norma, sottolineando come la semplice riproposizione di argomenti già vagliati sia destinata all’insuccesso.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Ancona. La difesa lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista appunto dall’Art. 131-bis del codice penale. L’unico motivo di ricorso si concentrava su un presunto vizio di motivazione della sentenza impugnata, che aveva negato l’applicazione del beneficio.
I Requisiti dell’Art. 131-bis e il Ruolo della Non Abitualità
L’Art. 131-bis subordina la non punibilità a due condizioni fondamentali: la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento. La tenuità dell’offesa viene valutata sulla base dei criteri indicati nell’articolo 133, primo comma, del codice penale (modalità della condotta, gravità del danno, intensità del dolo o grado della colpa). La non abitualità, invece, impedisce l’applicazione del beneficio a chi abbia commesso reati della stessa indole in passato o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Nel caso esaminato, la Corte d’Appello aveva fondato il proprio diniego proprio sulla mancanza di quest’ultimo requisito, dimostrando l’insussistenza della non abitualità della condotta dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni principali. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato meramente ‘reiterativo’, ovvero si limitava a riproporre le stesse doglianze già presentate e puntualmente respinte nel giudizio d’appello, senza introdurre nuovi elementi di critica. In secondo luogo, è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Suprema Corte ha evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata era del tutto logica e priva di vizi evidenti. Il giudice di merito aveva correttamente argomentato la sua decisione, basando il diniego dell’Art. 131-bis sull’assenza del requisito della non abitualità. La Corte ha inoltre colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: ai fini della valutazione della tenuità del fatto, non è necessario che il giudice analizzi in dettaglio ogni singolo criterio dell’art. 133 c.p., essendo sufficiente che indichi gli elementi ritenuti più rilevanti a sostegno della sua conclusione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza un orientamento giurisprudenziale chiaro: per contestare efficacemente il diniego dell’Art. 131-bis, non basta insistere su argomenti già esaminati e respinti. È necessario, invece, individuare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito. La decisione sottolinea inoltre che tutti i requisiti previsti dalla norma, inclusa la non abitualità del comportamento, sono essenziali e devono essere scrupolosamente verificati. Un ricorso che ignori la ratio della decisione impugnata, limitandosi a una sterile riproposizione delle proprie tesi, non solo sarà dichiarato inammissibile, ma comporterà anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quali motivi principali la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché era reiterativo di doglianze già proposte e respinte in appello, e perché era manifestamente infondato, dato che la motivazione della corte territoriale sul diniego del beneficio era logica e corretta.
Qual è il requisito fondamentale per l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. che mancava nel caso di specie?
Il requisito mancante, come evidenziato nella sentenza impugnata e confermato dalla Cassazione, era quello della non abitualità della condotta, necessario per il positivo riconoscimento della causa di non punibilità.
Nella valutazione della tenuità dell’offesa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., il giudice deve esaminare tutti i criteri dell’art. 133 cod. pen.?
No, secondo il principio consolidato richiamato dalla Corte, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dall’art. 133, comma primo, cod. pen. È sufficiente che il giudice indichi quelli ritenuti rilevanti per fondare la sua decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41161 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41161 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d’appello di Ancona dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione in tutte le sue forme, in ordine al mancato riconoscimento dell’art. 131bis , cod. pen., non Ł consentito perchØ reiterativo di doglianze già proposte in appello e ivi puntualmente disattese ed Ł anche manifestamente infondato, allorquando la censura verta su una motivazione priva di illogicità evidenti, come quella resa dal giudice adito, il quale ha adeguatamente fondato il diniego di applicazione della causa di non punibilità sulla base di argomenti corretti (si veda, nella specie, pag. 4 della sentenza impugnata ove si dimostra l’insussistenza del requisito di non abitualità, necessario al positivo riconoscimento dell’art. 131bis , cod. pen.), in applicazione del consolidato principio di questa corte, a tenore del quale, ai fini dell’applicabilità dell’art. 131bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non Ł necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
– Relatore –
Ord. n. sez. 16086/2025
CC – 18/11/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO