Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27394 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27394 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a LURAS il 24/07/1966
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato l sentenza resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Tempio Pausania nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R 9 ottobre 1990, n. 309, così riqualificata l’originaria imputazione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputata che ha sollevato i seguenti motivi:
2.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al diniego della causa di non punibilit di cui all’art.131-bis cod. pen., per avere la Corte del merito motivato l’abitua della condotta in ragione della sussistenza di tre precedenti, due dei quali n potevano essere valutati in quanto estinti in forza dell’art. 445, comma 2, cod. pro pen. Sul punto, la motivazione sarebbe anche inadeguata per essersi limitata ad evidenziare che il valore economico della sostanza, pari ad euro 100, è “tutt’altro che modesta”. La difesa richiama pronunce di questa Suprema Corte a mente delle quali l’estinzione degli effetti penali inibisce la valutazione del precedente nell’o dell’abitualità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Osserva che l’unico precedente resi valutabile sarebbe la condanna n. 2 del 1997, la quale tuttavia non sarebbe sufficiente a fondare un giudizio di abitualità ostativa all’applicazione della causa non punibilità. La Corte territoriale non avrebbe compiuto una valutazione complessiva della condotta dell’imputata;
2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione in ordine alla sospensione condizionale della pena, che si sostiene avrebbe potuto essere concessa proprio in ragione dell’estinzione ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. dei reati di cui ai nn. 1 e 2 del casellario nonché dell’estinzione dei reati ex art 167, comma 1, cod. pen. Nel caso in esame, si sarebbe in presenza dei presupposti previsti dall’art. 163 cod. pen., in quanto la pena finale irrogata all’imputata (8 di reclusione) è ben al di sotto dei limiti di due anni previsti dall’art. 163 cod. nè ricorrerebbe alcuno dei casi di cui all’art. 164 cod. pen. La difesa richiama principio in tema di estinzione del reato derivante da decreto penale di condanna, secondo cui la concessione della sospensione condizionale della pena, disposta con decreto penale per reato poi estinto, ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. pro pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall’a 163 cod. pen. Ricorda poi che due delle tre condanne che formano il corredo dei precedenti sono state condizionalmente sospese con positivo decorso del termine di 5 anni, risultando pertanto il reato estinto ai sensi dell’art. 167, comma 1, cod.
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Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La fondatezza del primo motivo determina l’accoglimento del ricorso.
2. La Corte di appello ha negato il proscioglimento per particolare tenuità del fatto anche in ragione del fatto che l’imputata risultava gravata da tre precede penali, uno dei quali specifico, i cui effetti penali si erano estinti, a norma de 445, comma 2, cod. proc. pen. – conseguenza che opera ipso iure e non richiede un provvedimento del giudice dell’esecuzione (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282515; Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, COGNOME e altro, Rv. 269765; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266120; Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014, deo. 2015, COGNOME, Rv. 263503). – senza in alcun modo tener conto che, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale ex art. 131bis, comma 3, cod. pen., non rilevano i reati estinti ai sensi dell’art. 445, comma cod. proc. pen., in quanto l’estinzione del reato elide ogni effetto penale d sentenza (Sez. 5, n. 24089 del 05/05/2022, COGNOME, Rv. 283222).
Ne consegue che, come sostenuto da questa Sezione (Sez. 4, n. 11732 del 17/03/2021, Moiola, Rv. 280705), a proposito del medesimo effetto che discende, alle stesse condizioni, dal disposto di cui all’art. 460, comma 5, cod. proc. p (norma di analogo contenuto rispetto a quello sopra evocata a proposito del patteggiamento), l’estinzione degli effetti penali inibisce la valutazione precedente nell’ottica dell’abitualità di cui all’art. 131-bis, comma 3, cod. Residuerebbe, nel caso di specie, un solo precedente (risalente al 1997) che tuttavia, non può integrare il requisito dell’abitualità, dal momento che, com sostenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591), ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della cau di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abitu quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (in termini, Sez. 6, n. 6551 09/01/2020, NOME COGNOME Rv. 278347).
Tanto premesso, la Corte di appello dovrà rivalutare i presupposti di cui all’art. 131-bis cod. pen., esclusa la possibilità di fare riferimento, ai fini del g circa l’abitualità, alle sentenze di patteggiamento per le quali è interven l’estinzione del reato.
Il secondo motivo è assorbito.
Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio
3.
per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Cagliari.
Così deciso il 9 aprile 2025
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