Art. 131-bis: Quando è Troppo Tardi per Chiederne l’Applicazione?
Nel processo penale, la tempistica e la corretta formulazione delle proprie richieste sono fondamentali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una regola cruciale: non si può attendere l’ultimo grado di giudizio per sollevare questioni che andavano proposte prima. Il caso in esame riguarda l’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Scopriamo insieme perché la Corte ha respinto il ricorso e quali insegnamenti possiamo trarne.
I Fatti del Caso: Una Richiesta Tardiva
Una persona, dopo essere stata condannata nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo del ricorso era la presunta carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. Questo articolo, ricordiamo, consente di escludere la punibilità per reati minori, quando l’offesa è minima e il comportamento non è abituale.
Tuttavia, la difesa non aveva sollevato questa specifica doglianza nei motivi di appello. La richiesta di valutare la particolare tenuità del fatto è stata quindi formulata per la prima volta solo davanti ai giudici di legittimità.
La Decisione della Corte: Il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato del nostro ordinamento processuale: le questioni non sollevate in appello non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione. Questo principio è sancito dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
La Corte ha sottolineato che, essendo l’art. 131-bis già in vigore al momento della sentenza d’appello, la difesa avrebbe dovuto e potuto presentare tale richiesta al giudice di secondo grado. Non avendolo fatto, ha perso la possibilità di farlo valere successivamente.
Le Motivazioni: La Preclusione Processuale e l’art. 131-bis
La motivazione della Corte si articola su un concetto chiave della procedura penale: la preclusione. Vediamo di cosa si tratta.
L’Effetto Devolutivo dell’Appello
L’appello trasferisce al giudice superiore solo le questioni specificamente contestate con i motivi di gravame. Ciò significa che il giudice d’appello può pronunciarsi solo sui punti della sentenza di primo grado che sono stati oggetto di critica da parte dell’appellante. Se una questione, come l’applicabilità dell’art. 131-bis, non viene inclusa nei motivi, si considera come accettata e non può essere riesaminata.
La Tempistica è Tutto
La Cassazione, richiamando un proprio precedente (sentenza n. 4835 del 2021), ha ribadito che la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. Farlo significherebbe chiedere alla Cassazione di valutare elementi di fatto che sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (primo grado e appello). La Cassazione, infatti, è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti.
La Corte ha inoltre precisato che la ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente il riepilogo dei motivi d’appello riportato nella sentenza impugnata, qualora lo avesse ritenuto incompleto o errato, cosa che non è avvenuta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per la pratica legale: la strategia difensiva deve essere completa e lungimirante fin dai primi gradi di giudizio. Non è possibile ‘conservare’ argomenti per la Cassazione. Ogni potenziale motivo di doglianza, inclusa la richiesta di applicazione di istituti favorevoli come l’art. 131-bis, deve essere tempestivamente sollevato nell’atto di appello. In caso contrario, il rischio concreto è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.)?
No, la Cassazione ha stabilito che la questione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità se non è stata precedentemente sollevata come motivo di appello, a condizione che l’articolo fosse già in vigore al momento della sentenza di secondo grado.
Cosa succede se un motivo di ricorso non viene presentato in appello?
Secondo l’ordinanza, se un motivo di ricorso, come la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis, non viene sollevato in appello, si verifica una preclusione. Ciò significa che non può più essere esaminato dalla Corte di Cassazione, e il ricorso su quel punto verrà dichiarato inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29034 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29034 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nata a Carmagnola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/10/2023 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la carenza di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen., oltre a essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede;
che, invero, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il suddetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (cfr.: Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773-01);
che, nella specie, la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto specificamente contestare nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda, in particolare, la pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il 2 luglio 2024.