Art. 131 bis cod. pen.: la Cassazione nega la tenuità del fatto per furto con precedente specifico
L’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., che esclude la punibilità per la particolare tenuità del fatto, è spesso al centro di dibattiti giudiziari, specialmente in relazione a reati contro il patrimonio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali sui limiti di applicazione di questa norma, stabilendo che la presenza di un precedente specifico e un danno non trascurabile possono essere determinanti per negarne il riconoscimento. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso: Furto in una Scuola di Danza
Il caso ha origine da un furto pluriaggravato commesso all’interno di una scuola di danza. L’imputato si era impossessato del denaro contenuto in due distributori automatici dopo aver forzato una finestra per entrare nei locali. Per questi fatti, era stato condannato sia in primo grado che in appello. La difesa dell’imputato, non rassegnata alla condanna, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, basando la sua argomentazione su un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Ricorso e la Valutazione sull’art. 131 bis cod. pen.
La difesa sosteneva che il reato commesso dovesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131 bis c.p., data la presunta modesta entità del danno. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni presentate non fossero altro che una ripetizione di quanto già esaminato e correttamente rigettato dalla Corte d’Appello. La decisione del giudice di merito, infatti, è stata considerata del tutto logica e ben motivata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due elementi chiave che impedivano di qualificare la condotta come “occasionale” e l’offesa come “di particolare tenuità”:
1. La non occasionalità della condotta: I giudici hanno evidenziato la presenza di un precedente penale specifico a carico dell’imputato. Questo elemento è stato ritenuto decisivo per escludere il carattere occasionale del comportamento, uno dei requisiti fondamentali per l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
2. L’entità del danno: La Corte ha sottolineato che il danno non si limitava al solo denaro sottratto, ma includeva anche i costi derivanti dall’effrazione della finestra e dal danneggiamento dei due distributori automatici. Questa valutazione complessiva del pregiudizio economico ha portato a escludere che l’offesa potesse essere considerata di particolare tenuità.
I giudici hanno specificato che questi elementi rientrano a pieno titolo nei parametri di valutazione previsti dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato: valutazione agli effetti della pena), ai quali si deve fare riferimento anche per giudicare la tenuità del fatto. Di conseguenza, la decisione della Corte territoriale di negare il beneficio era del tutto corretta e non presentava vizi logici o giuridici.
Le Conclusioni: i limiti all’applicazione della tenuità del fatto
Questa pronuncia della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. non è automatica e richiede una valutazione complessiva della condotta e delle sue conseguenze. La presenza di precedenti specifici è un forte indicatore della non occasionalità del comportamento illecito, ostacolando di fatto il riconoscimento del beneficio. Allo stesso modo, la valutazione del danno deve essere completa, includendo non solo il valore del bene sottratto ma anche tutti i pregiudizi accessori causati dall’azione criminale, come i danni da scasso. L’ordinanza conferma che un’analisi attenta di questi fattori è essenziale per bilanciare l’esigenza di non punire fatti di minima importanza con la necessità di sanzionare adeguatamente condotte che, seppur non gravissime, rivelano una certa propensione a delinquere e causano un danno apprezzabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni della difesa erano una mera ripetizione di quelle già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello con motivazioni considerate congrue, non contraddittorie e non manifestamente illogiche.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. in questo caso di furto?
Due elementi principali hanno impedito l’applicazione del beneficio: la non occasionalità della condotta, dimostrata dalla presenza di un precedente specifico a carico del ricorrente, e l’entità del danno, che non si limitava al denaro sottratto ma includeva anche i danni causati dall’effrazione di una finestra e dei distributori automatici.
L’esistenza di un precedente penale esclude sempre l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Secondo la Corte, un precedente specifico è un elemento fondamentale per valutare la non occasionalità della condotta. In questo caso, è stato un fattore decisivo per ritenere che il comportamento non fosse episodico e, quindi, per negare l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46146 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46146 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 20/09/1974
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
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OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna del predetto per un furto pluriaggravato, posto in essere all’interno di una scuola di danza (verbale di ricezione di querela orale di NOME COGNOME, mediante impossessamento della somma contenuta all’interno di due distributori automatici, con la recidiva specifica (in Roma il 26/5/2023);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto un unico motivo inerente al diniego dell’art. 131 bis, cod. pen., con argomentazioni del tutto reiterative delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con giustificazioni del tutto congrue, oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo valorizzato, ai fini del ritenuto bisogno di pena, la non occasionalità della condotta per la presenza di un precedente specifico, oltre all’entità dei danni cagionati dall’effrazione compiuta, sia ad una finestra che a due distributori automatici, pertanto valorizzando elementi certamente rientranti tra i parametri di cui all’art. 133, cod. pen. (sui requisiti dell’atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d’inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024