Art. 131-bis e Reato di Evasione: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Tenuità del Fatto
L’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto, è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 1074 del 2024, offre un importante chiarimento sui criteri di valutazione della tenuità, in particolare nel contesto del reato di evasione. La decisione sottolinea come specifiche circostanze concrete possano precludere l’accesso a questo beneficio, anche quando il danno cagionato appare minimo.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di evasione. L’imputato aveva presentato ricorso per Cassazione, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. A suo avviso, la sua condotta avrebbe dovuto essere considerata di lieve entità e, pertanto, non meritevole di sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’applicazione dell’art. 131-bis
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo generico e manifestamente infondato. La Corte ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito, i quali avevano negato l’applicazione dell’art. 131-bis sulla base di una valutazione attenta delle circostanze specifiche del fatto.
Le Motivazioni: Perché il Fatto non è Tenue?
Il fulcro della motivazione risiede nell’analisi del comportamento complessivo dell’imputato. La Corte d’Appello aveva evidenziato due elementi chiave, ritenuti ostativi a un giudizio di minore offensività:
1. La destinazione dell’evaso: L’imputato non si era semplicemente allontanato dalla propria abitazione, ma si era recato a casa di un soggetto pluripregiudicato. Questa circostanza è stata interpretata come un indicatore di una maggiore pericolosità sociale e di una non trascurabile gravità della condotta.
2. Le modalità del rientro: Il ritorno dell’imputato presso la sua abitazione non è stato spontaneo, ma è avvenuto solo perché stavano sopraggiungendo gli agenti addetti al controllo. Questo dettaglio ha suggerito che, in assenza dell’intervento delle forze dell’ordine, l’evasione sarebbe proseguita.
Secondo la Cassazione, la valutazione di questi elementi concreti è sufficiente a motivare correttamente il rigetto della richiesta di applicazione dell’art. 131-bis, poiché impediscono di qualificare il fatto come “particolarmente tenue”.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis non può essere astratta, ma deve basarsi su un’analisi completa di tutte le circostanze del caso concreto. Per il reato di evasione, non rileva solo la durata dell’allontanamento, ma anche il contesto in cui esso si inserisce. Frequentare persone con precedenti penali durante l’evasione o interrompere la condotta illecita solo per cause esterne e non per una scelta volontaria sono fattori che possono legittimamente escludere il beneficio della non punibilità. La decisione finale ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati generici e manifestamente infondati. La Corte ha stabilito che la sentenza di secondo grado aveva correttamente motivato la sua decisione, rendendo le doglianze del ricorrente non meritevoli di esame nel merito.
Quali circostanze specifiche hanno impedito l’applicazione dell’art. 131-bis nel caso di evasione?
Due circostanze sono state decisive: primo, il fatto che l’imputato si fosse recato presso l’abitazione di un pluripregiudicato; secondo, il suo rientro presso il domicilio non è stato volontario, ma è avvenuto solo a causa del sopraggiungere degli agenti di controllo. Questi elementi sono stati considerati ostativi a un giudizio di minore offensività del fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1074 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1074 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 27/07/1974
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati poiché la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando la circostanza che l’imputato si sia recato a casa di un pluripregiudicato e il ritorno presso l’abitazione solo perché sopraggiungevano gli operanti, addetti al controllo e, dunque, sulla base dell’apprezzamento di concrete circostanze di fatti ritenute, in concreto, ostative alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023