Rifiuto del test antidroga: non sempre è un reato di lieve entità
L’applicazione dell’art. 131-bis Codice Penale, che esclude la punibilità per i reati di “particolare tenuità”, rappresenta un tema di grande dibattito, specialmente quando si tratta di reati stradali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto importanti chiarimenti sul rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti (art. 187, comma 8, del Codice della Strada). La Corte ha stabilito che per valutare la tenuità del fatto non basta guardare al semplice rifiuto, ma occorre un’analisi complessiva della condotta e della personalità del conducente.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di una conducente, condannata in primo grado e in appello per essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare un’eventuale alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droghe. La difesa sosteneva che tale condotta dovesse rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 131-bis Codice Penale, chiedendo l’annullamento della sentenza per la mancata esclusione della punibilità.
La Decisione della Cassazione sull’applicazione dell’Art. 131-bis Codice Penale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno sottolineato come il ricorso fosse del tutto generico e non si confrontasse adeguatamente con le solide argomentazioni della sentenza impugnata. La Corte territoriale, infatti, aveva motivato in modo logico e completo le ragioni per cui il beneficio della particolare tenuità del fatto non poteva essere concesso nel caso specifico.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato i giudici a negare l’applicazione dell’art. 131-bis Codice Penale. La Corte d’Appello, e di conseguenza la Cassazione, non ha valutato il mero rifiuto come un atto isolato, ma lo ha inserito in un contesto più ampio che ne ha aggravato la portata.
Sono stati considerati elementi decisivi:
1. La personalità dell’imputata: La conducente aveva precedenti penali specifici, tra cui uno per traffico di sostanze stupefacenti. Questo elemento è stato ritenuto indicativo di una certa inclinazione a delinquere e di una personalità non compatibile con la concessione di un beneficio che presuppone una ridotta offensività.
2. Il comportamento durante il controllo: Al momento dei fatti, l’imputata ha manifestato un forte nervosismo e agitazione, mostrando difficoltà a relazionarsi con le forze dell’ordine. Tale comportamento è stato interpretato come un sintomo di una situazione di pericolo concreto.
3. Le circostanze accessorie: L’assenza del certificato assicurativo del veicolo è stata un’ulteriore circostanza che, sommata alle altre, ha contribuito a delineare un quadro di generale inaffidabilità e di disprezzo per le regole della circolazione stradale.
Secondo la Corte, tutti questi elementi, letti congiuntamente, dimostravano una “non modesta lesione del bene giuridico protetto”, ovvero la sicurezza della circolazione. La condotta dell’imputata non si esauriva nel rifiuto, ma evidenziava tutti i sintomi di un’azione che metteva concretamente in pericolo la sicurezza pubblica.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis Codice Penale non è mai automatica e richiede un’analisi olistica. Nel contesto dei reati stradali, il comportamento complessivo del conducente, la sua storia personale e le circostanze del fatto sono determinanti. Un rifiuto di sottoporsi a un test, se accompagnato da altri indizi di pericolosità, non può essere considerato un’offesa lieve, poiché mette a repentaglio un bene primario come la sicurezza di tutti gli utenti della strada.
È possibile applicare l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) a chi rifiuta di sottoporsi al test antidroga?
In linea di principio sì, ma la Corte di Cassazione specifica che la valutazione non può limitarsi al singolo atto di rifiuto. Se la condotta complessiva del soggetto (come nervosismo, agitazione, mancanza di assicurazione) e i suoi precedenti penali indicano una concreta pericolosità per la circolazione stradale, il beneficio viene escluso perché l’offesa al bene giuridico della sicurezza pubblica non è considerata di lieve entità.
Quali elementi considera il giudice per negare l’applicazione dell’art. 131-bis in casi di reati stradali?
Il giudice valuta non solo la condotta specifica del reato, ma anche elementi soggettivi e di contesto. Nel caso analizzato, sono stati considerati decisivi i precedenti penali dell’imputata (in particolare per traffico di stupefacenti), il suo stato di agitazione al momento del controllo, la difficoltà a rapportarsi con le forze dell’ordine e la mancanza del certificato assicurativo.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non ha contestato in modo specifico e puntuale le argomentazioni della Corte d’Appello. Il ricorrente si è limitato a riproporre la propria richiesta in modo generico, senza confrontarsi con le motivazioni precise fornite dalla corte precedente per negare la particolare tenuità del fatto, venendo così meno al cosiddetto “onere motivazionale” del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FROSINONE DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato la condanna emessa suo carico dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in relazione al reato ex art. 187 comma 8 C.d.S. (rifiuto di sottoporsi ad accertamenti relativi alla alterazione stanze stupefacenti).
Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso con cui lamenta, violazi di legge e vizio motivazionale in relazione alla causa di esclusione della punibi ex art. 131-bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata sul pu
Del tutto assente nel ricorso, infatti, è il confronto con le argomenta esposte dalla corte territoriale per negare la sussistenza dei presupposti di cui 131 bis, cod. pen. [cfr., sull’onere motivazionale, sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, lone, Rv. 274647; sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678).
Invero il giudice distrettuale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, ha del tutto logicamente motivato la esclusione del beneficio non facendo ricorso a valutazioni sulla personalità dell’imputata, con precedenti p tra cui uno concernente il traffico di sostanza stupefacente, ma attingendo agl menti di fatto della condotta posta in essere, evidenziando il nervosismo e l’ zione della prevenuta, la difficoltà di rapportarsi con le forze dell’ordine e l di certificato assicurativo, onde desumere una non modesta lesione del bene giu dico protetto, risultando evidenziati tutti i sintomi di un’azione che poneva in p la sicurezza della circolazione.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Co Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga-mento spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniari nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi e te