Art. 131-bis: Precedenti Penali e Inammissibilità del Ricorso
L’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, continua a essere un tema centrale nel dibattito giurisprudenziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 10995 del 2024, offre un chiaro esempio dei limiti di questa norma, soprattutto quando l’imputato ha precedenti penali specifici. Analizziamo insieme la decisione per comprendere perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Messina. L’imputato, tramite il suo legale, aveva proposto un unico motivo di ricorso, lamentando la mancata applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto, prevista appunto dall’art. 131-bis c.p.
La difesa sosteneva che, nel caso di specie, la condotta dovesse essere considerata di lieve entità e, pertanto, non meritevole di sanzione penale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa tesi, confermando la decisione dei giudici di merito.
Le motivazioni sull’inapplicabilità dell’art. 131-bis
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo di ricorso ‘manifestamente infondato’. La decisione si basa su due pilastri fondamentali evidenziati già dalla Corte d’Appello:
1. Precedente Condanna Specifica: I giudici hanno sottolineato la presenza di una precedente condanna a carico del ricorrente per un reato della stessa indole. Questo elemento è stato considerato decisivo, poiché la norma sulla tenuità del fatto mira a escludere dalla sanzione penale solo le condotte occasionali e di minima gravità. Un precedente specifico indica, al contrario, una certa propensione a delinquere che mal si concilia con il beneficio richiesto.
2. Assenza dei Connotati di Tenuità: Oltre al precedente, la Corte ha valutato la condotta in sé, concludendo che non presentava i ‘connotati di tenuità’ necessari per l’applicazione dell’art. 131-bis. La valutazione sulla tenuità del fatto non si limita solo all’entità del danno, ma comprende anche le modalità della condotta, che in questo caso non sono state ritenute sufficientemente lievi.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni: condanna e implicazioni
L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati che sovraccaricano il sistema giudiziario.
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un meccanismo automatico. La sua applicazione richiede una valutazione complessiva che tiene conto sia della condotta oggettiva sia del profilo soggettivo dell’autore del reato. La presenza di precedenti penali specifici rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per ottenere il beneficio, poiché incide negativamente sul giudizio di occasionalità e non gravità della condotta, elementi cardine della norma.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte ha considerato adeguata la motivazione della Corte d’Appello, che aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. a causa di una precedente condanna specifica dell’imputato e dell’assenza dei connotati di tenuità della condotta.
Cosa prevede l’esimente dell’art. 131-bis del codice penale?
L’art. 131-bis c.p. prevede la non punibilità per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento non è abituale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10995 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10995 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(NOME)
Rilevato che l’unico motivo dedotto con il ricorso si rivela manifestamente infondato a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte di merito (pag. 3 sent.) quanto all’inapplicabilità dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen., con richiamo ad una precedente condanna specifica ed alla assenza di connotati di tenuità della condotta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 19 gennaio 2024