Art. 131-bis: I Requisiti di Specificità del Ricorso in Cassazione
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un tema di grande interesse pratico e giuridico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i requisiti che un ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito, evitando una declaratoria di inammissibilità. Vediamo insieme i dettagli del caso e i principi affermati dai giudici.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista appunto dall’art. 131-bis c.p. Il ricorrente lamentava, in sostanza, un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito, che avevano negato il beneficio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo presentato fosse non solo manifestamente infondato, ma anche privo dei requisiti di specificità e autosufficienza. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione e l’applicazione dell’art. 131-bis
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’analisi dei requisiti del ricorso. I giudici hanno sottolineato come l’atto di impugnazione non possa limitarsi a una generica contestazione della sentenza di secondo grado. Nel caso specifico, il ricorrente non si era confrontato in modo puntuale con la motivazione della Corte d’Appello.
Quest’ultima aveva escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis valorizzando un elemento cruciale: il danno patrimoniale derivante dal reato era stato giudicato ‘non infimo’. Si tratta di una valutazione di merito che, se logicamente argomentata come nel caso di specie, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, avrebbe dovuto:
1. Essere specifico: indicare con precisione le parti della motivazione contestate e le ragioni della presunta illogicità.
2. Essere autosufficiente: contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari a comprendere la critica mossa alla sentenza, senza che la Corte dovesse consultare altri atti.
La Cassazione ha rilevato che il provvedimento impugnato presentava, al contrario, un’ampia argomentazione, sostenuta da corretti principi logico-giuridici e priva di criticità. Il ricorso, non affrontando questi punti, si è rivelato inefficace e, pertanto, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: non basta lamentare un’ingiustizia, ma è necessario dimostrare, attraverso un ricorso strutturato, specifico e autosufficiente, i vizi che inficiano la sentenza impugnata. Quando si contesta la mancata applicazione dell’art. 131-bis, è indispensabile attaccare specificamente gli argomenti usati dal giudice di merito per escludere la particolare tenuità del fatto, come la valutazione sull’entità del danno. In assenza di una critica puntuale e argomentata, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, oltre che manifestamente infondato. Non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata.
Quale elemento ha impedito l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. secondo i giudici di merito?
L’elemento decisivo che ha impedito l’applicazione della norma è stata la valutazione del danno patrimoniale, considerato ‘non infimo’ (cioè non irrilevante) dalla Corte d’Appello. Questo ha escluso la particolare tenuità del fatto.
Cosa deve fare un ricorrente per evitare l’inammissibilità di un ricorso basato sull’art. 131-bis?
Il ricorrente deve redigere un motivo di ricorso che contesti specificamente e logicamente le argomentazioni della sentenza impugnata, dimostrando perché la valutazione del giudice (ad esempio, sul danno) sarebbe errata o illogica. Il ricorso deve contenere tutti gli elementi per essere compreso senza dover consultare altri atti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9371 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9371 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione all’art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienza, in quanto non si confronta con la motivazione che ha valorizzato il danno patrimoniale non infimo, è anche manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti logico-giuridici (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 e in motivazione; Sez. 6′ n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787) ed esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6 febbraio 2024.