Art. 131-bis e Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta un tema di grande interesse pratico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali su quando un ricorso volto a ottenerne il riconoscimento possa essere considerato inammissibile per la sua genericità. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i criteri adottati dai giudici di legittimità.
Il Caso: Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un imputato, negando l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, contestando proprio l’esclusione di tale beneficio.
I Fatti Contestati
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione sulla gravità del fatto, desunta da due elementi principali: l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta, pari a 544,70 grammi, e l’intensità dell’elemento soggettivo, ovvero il dolo. Secondo i giudici di merito, queste circostanze erano ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Cassazione sull’art. 131-bis
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso proposto dall’imputato e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda non tanto sul merito della questione, quanto su un vizio procedurale fondamentale: la genericità dei motivi di impugnazione.
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
I giudici hanno definito il ricorso come ‘palesemente generico’. Questo significa che l’atto di impugnazione non si confrontava in modo specifico e critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Invece di smontare punto per punto il ragionamento della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a censure astratte, senza spiegare perché, nel caso specifico, la quantità della sostanza e l’intensità del dolo non avrebbero dovuto essere considerate ostative all’applicazione dell’art. 131-bis.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione è chiara e diretta. Si sottolinea che, per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso non può limitarsi a riproporre una diversa valutazione dei fatti, ma deve individuare vizi logici o giuridici specifici nel percorso argomentativo del giudice precedente. In questo caso, la sentenza della Corte d’Appello aveva chiaramente indicato le ragioni del diniego del beneficio, ragioni che il ricorrente ha completamente ignorato nel suo atto di impugnazione.
Quantità dello Stupefacente e Intensità del Dolo
La Corte ribadisce che il quantitativo della sostanza stupefacente e l’intensità del dolo sono parametri validi per valutare la gravità complessiva del fatto e, di conseguenza, per escludere la particolare tenuità. Il ricorso, non contestando in maniera puntuale come questi elementi fossero stati valutati erroneamente dalla Corte d’Appello, si è rivelato inefficace.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale del processo penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Chi intende contestare una sentenza deve farlo attraverso una critica argomentata e pertinente, dialogando con la motivazione del provvedimento impugnato. Limitarsi a una generica doglianza, specialmente su istituti come l’art. 131-bis che richiedono una valutazione discrezionale del giudice basata su indici concreti, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘palesemente generico’. Non ha contestato in modo specifico le motivazioni della sentenza impugnata, che aveva escluso l’applicazione della particolare tenuità del fatto basandosi su elementi concreti.
Quali elementi hanno impedito l’applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131-bis?
L’applicazione dell’art. 131-bis è stata esclusa a causa della gravità del fatto, dimostrata da due fattori principali: l’elevato quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta (544,70 grammi) e l’intensità del dolo dell’imputato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4668 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4668 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il 27/01/1989
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l’esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e l’affermazione della gravità del fatto non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata che ha considerato il quantitativo rinvenuto di sostanza stupefacente (gr. 544,70) e la intensità del dolo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024