Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9014 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9014 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 del TRIBUNALE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma con sentenza del 2/12/2022, ritenuto il fatto di lieve entità e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha condannato NOME alla pena euro 800,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma 2 L. 110/75.
Averso la sentenza ha proposto appello, qualificato come ricorso dalla Corte territoriale, l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. rilevando che dal tenore della motivazione sarebbe evidente la minima lesività del fatto e che avrebbe dovuto essere applicata la causa di esclusione della punibilità. Nello specifico il ricorrente evidenzia che, oltre a quelli già indicati in sentenza, l’istituto
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avrebbe ben potuto essere riconosciuto anche considerato che il coltello era un “multifunzioni” svizzero, che la lama era ridotta e in quanto per l’imputato, soggetto senza fissa dimora e totalmente incensurato, tale strumento era necessario per le esigenze quotidiane.
In data 24 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO, evidenziato che non risulta che il ricorrente abbia chiesto l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. nel corso del giudizio, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 6 novembre 2023 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso, originariamente qualificato come atto di appello, la difesa deduce la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
La doglianza è infondata.
2.1. In ordine alla possibilità di sollevare per la prima volta avanti la Corte di cassazione la questione relativa all’applicazione della causa di non punibilità si sono pronunciate le Sezioni Unite nell’anno 2016, con specifico riferimento all’ipotesi in cui la sentenza di merito sia stata pronunciata prima dell’entrata in vigore dell’art. 131 bis cod. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 – 01 per le quali «L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis cod. pen., avendo natura sostanziale, è applicabile, per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione e per solo questi ultimi la relativa questione, in applicazione degli artt. 2, comma quarto, cod. pen. e 129 cod. proc. pen., è deducibile e rilevabile d’ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. anche nel caso di ricorso inammissibile» e anche, non massimata sul punto, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, COGNOME, Rv. 266595 – 01)
Successivamente, in ordine alla rilevabilità per la prima volta in cassazione della mancata applicazione della norma quando non è stata presentata un’analoga richiesta nel corso del giudizio di merito, si sono formati due distinti orientamenti.
Secondo un primo indirizzo la questione non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se l’art. 131 bis cod. pen. era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d’appello, ostandovi in ciò quanto disposto dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciarsi comunque sull’applicabilità o meno della relativa causa di esclusione della punibilità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282773 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 – 01; Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, COGNOME, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, COGNOME, dep. 2017, Rv. 269160; Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, COGNOME, Rv 268281; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, COGNOME, Rv. 266678-01).
L’indirizzo di contrario avviso, invece, ritiene che la mancata applicazione della citata causa di esclusione della punibilità può essere sempre essere oggetto di censura e anche essere rilevata d’ufficio nel giudizio di legittimità in quanto questa -in presenza di un ricorso ammissibile e quando i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano, quindi, necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine- sarebbe assimilabile alle altre cause di proscioglimento per le quali vale la regola fissata dall’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 – 01; Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, 2021, Ugboh, Rv. 280707 – 01; Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164-01).
2.2. Il Collegio condivide e intende dare continuità al primo e prevalente orientamento.
Nelle due decisioni citate le Sezioni Unite hanno circoscritto l’analisi al caso in cui l’art. 131 bis cod. pen. è entrato in vigore dopo clie si è concluso il giudizio di merito ed è stata pronunciata la sentenza impugnata con il ricorso.
La soluzione adottata per tale specifica situazione -quella nella quale si è trovata la parte che non ha potuto invocare il riconoscimento della causa di non punibilità nel corso del giudizio di merito- non ha portata generale.
2.2.1. Nel caso in cui la sentenza di merito, di primo o secondo grado, sia stata pronunciata dopo che l’art. 131 bis cod. pen. è entrato in vigore, in
primo luogo, non si pone alcun problema di applicazione o meno della disciplina più favorevole all’imputato ai sensi dell’art. 2, comma quarto, cod. pen. e ciò perché la parte ha avuto la possibilità di chiedere al giudice di merito di pronunciarsi in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità.
Proprio in tale prospettiva, d’altro canto, le Sezioni Unite hanno fatto espresso ed esclusivo riferimento alla disposizione di cui all’art. 609, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede che la Corte di cassazione ha il potere di decidere le questioni “che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello” e non al più generale principio contenuto nell’art. 129 cod. proc. pen.
2.2.2. La causa di non punibilità introdotta con l’art. 131 bis cod. pen., inoltre, presenta dei caratteri di peculiarità rispetto alle altre ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen.,
La valutazione in ordine all’applicazione o meno della stessa, che afferisce al quantum di gravità della responsabilità, infatti, è condizionata a una verifica che presuppone degli accertamenti in fatto che sono tipici del giudizio di merito e che devono essere necessariamente effettuati dal giudice di merito, chiamato ad esprimersi in base ai criteri previsti dal combinato disposto degli artt. 131 bis e 133 cod. pern. nell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto sul punto.
2.2.3. Alla stregua dei profili evidenziati si deve ritenere che la rilevabilità ex officio della citata causa di non punibilità sia limitata alle sole fasi di merito e che il controllo in sede di legittimità possa essere richiesto solo nel caso in cui la parte, quanto meno nelle conclusioni, abbia sollecitato il giudice a pronunciarsi sul punto.
Solo in questo caso, infatti, la questione può essere dedotta con i motivi di ricorso nei termini del vizio della motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità (in senso per certi aspetti analogo cfr. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 e Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, COGNOME, Rv. 276596 -01 con riferimento all’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.).
2.3. Nel caso di specie non risulta che la difesa, anche solo nelle conclusioni riportate nel verbale, abbia richiesto l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen.
Per tale ragione il ricorso -ritenuto che la soluzione in ordine alla possibilità di censurare la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. in
sede di legittimità per la prima volta sia infondata- deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14 novembre 2023
Consigligre estensore
Il Presidente