Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32791 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32791 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento del ricorso in punto di trattamento sanzionatorio
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 6 giugno 2023, rilevando la sussistenza della rituale condizione di procedibilità, ha accolto l’appello proposto dal AVV_NOTAIO generale riformando la pronuncia emessa dal tribunale di Milano che, riconoscendo NOME COGNOME responsabile del reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, n. 2 n. 6 cod. pen., così come contestatogli, aveva applicato in favore dell’imputato la causa di esclusione dalla punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. La Corte territoriale riteneva insussistenti i presupposti per far luogo alla applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. in ragione dei precedenti penali dell’imputato e, considerato che i fatti contestati erano stati ritenuti provati anche dal primo giudice, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625 n.6 cod. pen ed applicata l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale, lo condannava alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.
Ha proposto ricorso il difensore dell’imputato. Lamenta, con il primo motivo, vizio di violazione della legge processuale, in quanto avrebbe dovuto essere dichiarata la inammissibilità dell’appello. Il PG, nelle conclusioni formulate nel giudizio di appello, svoltosi con il rito camerale, aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Dette conclusioni implicavano dunque la rinuncia all’impugnazione, volta, all’evidenza, alla riforma della sentenza del primo giudice. Con il secondo motivo deduce violazione della legge processuale poiché sia il PM che l’imputato avevano proposto le medesime conclusioni ( chiedendo entrambi la conferma della sentenza di primo grado), e si sarebbe quindi dovuto applicare l’art. 599 cod. proc. pen., provvedendosi alla citazione delle parti per il prosieguo del giudizio. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 131 bis cod. pen. La motivazione era del tutto insufficiente, facendo riferimento alla abitualità del reato e genericamente ai precedenti dell’imputato, senza alcuna specificazione. Con il quarto motivo si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche, oggetto delle richieste della difesa nel giudizio di primo grado, che avrebbero dovuto essere riesaminate; deducendo altresì vizio di motivazione riguardo alla pena inflitta, posto che era totalmente mancante il percorso argomentativo sul quale si era basata la dosimetria del trattamento sanzionatorio.
Il AVV_NOTAIO generale ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte di legittimità ha più volte affermato che la rinuncia all’impugnazione è atto forma che non ammette equipollenti e, pertanto, non danno luogo a rinuncia le conclusioni di udienza con cui il pubblico ministero chieda la conferma della sentenza di condanna di primo grado, che era stata impugnata con appello del suo ufficio in relazione alla quantificazione della pena Sez. 2, n. 23404 del 09/02/2017, Moi,Rv. 270311 – 01).Pertanto, non equivale a rinuncia all’impugnazione la richiesta del AVV_NOTAIO generale che, nel giudiz d’impugnazione proposto dal pubblico ministero, solleciti la conferma del provvedimento di assoluzione impugnato (Sez. 3 n. 16131 del 20/12/2022 , B., Rv. 284493 – 01). Conseguentemente, non vi è spazio per l’invocata applicazione dell’art. 599 bis cod. proc. pen, restando così assorbito l’esame del secondo motivo.
2.Venendo alla doglianza relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista all’art. 131 bis cod. pen. va premesso che la novella legislativa di cui all’art. 1, comma 1, lett. c) n.1 d.lgs 10/10/2022, n.150, ha ridisegnato i limiti di applicabilità dell’istitut più favorevole al reo, estendendo la possibilità di riconoscere la minima offensività del f anche nei casi di reati puniti con la pena non superiore nel minimo a due anni. Il riconosciment della ipotesi di particolare tenuità del fatto sarebbe quindi possibile nel caso in esame, ostandovi il limite edittale previsto dalla norma così come modificata. Trattandosi di lex mi si applica ai fatti di reato commessi in epoca anteriore all’entrata in vigore della norma c (Sez. 1 – n. 30515 del 02/05/2023 , Muftah, Rv. 284975-01). Va però rilevato che i giudici merito hanno escluso il riconoscimento della particolare tenuità del fatto in ragione dei plu precedenti penali dell’imputato, richiamati nell’atto di appello del PM, la cui sussistenza n neppure contestata dall’appellante. L’art. 131 bis, richiede, ai fini del beneficio, che la co non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata r dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, COGNOME, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede. E’ dunque corretta e conforme al suesposto principio la decisio della Corte territoriale, secondo cui è certamente da escludere nel caso in esame l’applicazione dell’art.131 bis cod pen, ricorrendo inequivocabilmente quella serialità di comportamenti rilevanza penale considerati dalla norma condizione ostativa per l’applicazione dell’istituto d particolare tenuità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.E’ invece fondato il quarto motivo. Va invero ribadito il costante insegnamento di questa Cort secondo cui, in tema di motivazione della sentenza di condanna pronunciata, in grado di appello, in riforma di sentenza assolutoria di primo grado, il giudice ha l’obbligo di confutare, in m specifico e completo, le argomentazioni della decisione liberatoria e di valutare le ulte argomentazioni in essa non sviluppate, ma comunque dedotte dall’imputato dopo la sua deliberazione e prima della sentenza di secondo grado, pronunciandosi altresì sui motivi di impugnazione relativi a violazioni di legge intervenute nel primo giudizio in danno del prede
e da costui non dedotte per carenza di interesse, nonché sulle richieste subordinate avanzate dallo stesso imputato nel corso della discussione in primo grado. (Sez. 4 – , n. 43976 del 26/09/2023, COGNOME, Rv. 285483 – 02 Sez. 6, n. 22120 del 29/4/2009, COGNOME, Rv. 243946. (conf. Sez. 3, n. 50351 del 29/10/2019, COGNOME, Rv. 277616). Orbene, la sentenza impugnata nulla argomenta in ordine alla quantificazione della pena irrogata all’imputato, né fornisce indicazione alcuna riguardo al relativo calcolo.
Si impone conseguentemente l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio sul punto. Ai sensi dell’art. 624 cod.proc.pen. va dichiarata la irrevocabilità della sentenza impugnata in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
PQM
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Milano. Rigetta il ricorso nel Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione penale responsabilità dell’imputato.
Roma, 2 luglio 2024