Art. 131-bis: Quando la Difficoltà Economica non Basta per la Non Punibilità
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 19247 del 2024, offre un importante chiarimento sui requisiti necessari per accedere a questo beneficio, sottolineando che il disagio economico e sociale dell’imputato non è, da solo, sufficiente. Analizziamo insieme questa decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’imputato lamentava la mancata applicazione nei suoi confronti della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato la sua difficile condizione economica e il suo disagio sociale. A suo dire, queste circostanze avrebbero dovuto indurre la Corte a riconoscere la particolare tenuità del fatto contestatogli.
La Decisione della Corte di Cassazione e i Limiti dell’Art. 131-bis
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si basa su una valutazione nel merito della condizione dell’imputato, ma su un vizio procedurale del ricorso stesso, definito ‘aspecifico’. Secondo i giudici, l’imputato si è limitato a insistere sulla propria situazione personale, senza però confrontarsi con la vera ragione per cui la Corte d’Appello aveva negato il beneficio.
Il punto focale, ignorato dal ricorrente, era l’esclusione della natura occasionale del reato. La norma, infatti, stabilisce che la non punibilità può essere concessa solo se il comportamento illecito è occasionale, oltre che di minima offensività. La mancanza di questo requisito costituisce un motivo ostativo insuperabile.
Le Motivazioni: la Natura non Occasionale del Reato come Elemento Decisivo
La motivazione della Cassazione è netta: il ricorso è generico perché non attacca il cuore del ragionamento della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva basato il suo diniego sul fatto che il reato non fosse occasionale. Questo è un presupposto fondamentale dell’art. 131-bis. Di fronte a tale accertamento, il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente quella conclusione, dimostrando, ad esempio, un errore di valutazione da parte dei giudici di merito.
Invece, l’imputato ha spostato l’attenzione sulla sua condizione di difficoltà, un elemento che, seppur potenzialmente rilevante in un quadro generale, non può superare la mancanza di un requisito essenziale come l’occasionalità della condotta. Il motivo di ricorso, non confrontandosi con l’effettiva ratio decidendi della sentenza d’appello, è risultato inefficace e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda avvalersi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Non è sufficiente invocare circostanze personali, come il disagio economico, se non si soddisfano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla norma.
In particolare, la natura occasionale della condotta è un pilastro della disposizione. Se i giudici di merito accertano che il comportamento non è isolato, l’art. 131-bis non può trovare applicazione. Qualsiasi ricorso in Cassazione che ignori questo punto, concentrandosi su altri aspetti, è destinato a essere dichiarato inammissibile per aspecificità. La difesa deve quindi strutturare i propri motivi di impugnazione in modo mirato, contestando puntualmente ogni elemento ostativo individuato nella decisione che si intende riformare.
La difficoltà economica dell’imputato è sufficiente per ottenere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
No, secondo questa ordinanza la sola difficoltà economica non è sufficiente. Essa può essere considerata, ma solo se sono presenti tutti gli altri presupposti richiesti dalla norma, tra cui la natura occasionale della condotta.
Qual è uno dei requisiti fondamentali per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. evidenziato in questa ordinanza?
L’ordinanza sottolinea che la natura occasionale del reato è un requisito fondamentale e un motivo ostativo. Se la condotta criminale non è occasionale, la causa di non punibilità non può essere concessa.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’. L’imputato si è lamentato della mancata considerazione del suo disagio economico, ma non ha contestato la ragione specifica per cui i giudici d’appello avevano negato il beneficio, ovvero la natura non occasionale del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19247 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che l’unico motivo di ricorso lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., sul presupposto che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare lo stato di difficoltà economica dell’imputato e il suo disagio sociale;
rilevato che il motivo è aspecifico, non confrontandosi con l’esclusione della natura occasionale del reato che, in base alla richiamata norma, costituisce motivo ostativo rispetto al riconoscimento della causa di non punibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere esten COGNOME
e COGNOME
Il Presidente