Art. 131-bis e Spinta a Delinquere: Quando la Tenuità del Fatto non Basta
L’applicazione dell’Art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, è spesso al centro di dibattiti giuridici. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fornisce un importante chiarimento, stabilendo che la valutazione non può limitarsi alla gravità del danno, ma deve considerare le modalità della condotta e la ‘spinta a delinquere’ del reo. Analizziamo una decisione che ha ritenuto inapplicabile tale beneficio a un soggetto che aveva violato gli arresti domiciliari per procurarsi stupefacenti.
I Fatti del Caso
Un individuo, sottoposto alla misura della restrizione domiciliare, si allontanava dalla propria abitazione per acquistare una quantità di cocaina. Dopo circa venticinque minuti dal controllo iniziale che ne aveva accertato l’assenza, l’uomo faceva ritorno a casa. La Corte d’Appello lo condannava, escludendo la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’imputato presentava quindi ricorso in Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere considerata di lieve entità.
L’Art. 131-bis e la Decisione della Corte
Il ricorso è stato giudicato ‘manifestamente infondato’ e quindi dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Il punto centrale della decisione non riguarda l’entità del danno o del pericolo causato, ma l’analisi complessiva del comportamento del soggetto. La Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, che aveva correttamente valorizzato i parametri indicati dall’Art. 131-bis.
Le Motivazioni: Oltre i Precedenti Penali
Il ricorrente contestava che la decisione si basasse eccessivamente sui suoi numerosi precedenti penali. Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che questo aspetto è stato considerato solo in via ‘aggiuntiva’. Il vero fulcro della motivazione risiede altrove.
La Corte ha ritenuto che la decisione di violare una misura restrittiva come gli arresti domiciliari, non per una necessità impellente, ma specificamente per commettere un altro reato (l’acquisto di droga), sia un indicatore inequivocabile di una forte ‘spinta a delinquere’. Questo elemento soggettivo è stato considerato incompatibile con il concetto di ‘particolare tenuità del fatto’. La condotta, analizzata nelle sue concrete modalità, rivela una noncuranza per le prescrizioni dell’autorità giudiziaria e una chiara propensione a infrangere la legge, elementi che ostacolano l’applicazione del beneficio previsto dall’Art. 131-bis.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: la valutazione per la concessione della non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un mero calcolo matematico basato sull’entità del reato. È un giudizio complesso che deve tenere in debita considerazione il comportamento complessivo dell’autore del reato. La ‘spinta a delinquere’, desumibile dalle modalità concrete dell’azione, diventa un criterio determinante. Evadere dai domiciliari per acquistare sostanze stupefacenti non è un fatto tenue, perché svela un’inclinazione a delinquere che il legislatore ha inteso escludere dal perimetro dell’Art. 131-bis. La decisione, quindi, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, confermando la linea di rigore della giurisprudenza in casi simili.
È possibile applicare l’articolo 131-bis del codice penale a chi viola gli arresti domiciliari per acquistare droga?
No, secondo questa ordinanza, la scelta di violare la restrizione domiciliare per commettere un altro illecito, come l’acquisto di stupefacenti, dimostra una ‘spinta a delinquere’ che rende il fatto non particolarmente tenue e quindi esclude l’applicazione dell’art. 131-bis.
I precedenti penali sono l’unico elemento che esclude l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
No. La Corte ha specificato che i precedenti penali e giudiziari sono stati un elemento valutato solo ‘aggiuntivamente’. Il fattore decisivo per negare il beneficio è stato l’analisi delle modalità concrete della condotta e della volontà criminale manifestata dal soggetto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e, data l’evidente infondatezza del ricorso, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14762 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto contrariamente a quanto prospettato, la Corte ha concretamente valorizzato i parametri dettati dall’art. 131-bis cod. pen., facendo riferimento alle modalità e alla spinta a delinquere del ricorrente, allontanatosi dal luogo di restrizione domiciliare per procurarsi un quantitativo di cocaina e comunque visto tornare dopo circa venticinque minuti dall’originario controllo, mentre solo aggiuntivamente è stato fatto riferimento ai numerosi precedenti penali e giudiziari, anche in materia di stupefacenti;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in regione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il Consigliere estensore