Art. 131-bis c.p. e Resistenza a Pubblico Ufficiale: La Cassazione Conferma l’Esclusione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione. L’analisi si concentra sulla non applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p., al reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Questa decisione consolida gli effetti della riforma legislativa del 2019, tracciando un confine netto per le strategie difensive in questo ambito.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un cittadino condannato dalla Corte d’Appello di Brescia per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato ha adito la Suprema Corte di Cassazione, lamentando che i motivi alla base della sua condanna fossero manifestamente infondati. Tra le varie doglianze, il ricorrente contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, un istituto che consente di escludere la pena per reati considerati di modesta gravità.
La Decisione della Corte e l’Applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi. In primo luogo, i giudici hanno ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse logica, coerente e puntuale nel descrivere la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato. In secondo luogo, e questo rappresenta il cuore della pronuncia, la Corte ha affrontato la questione specifica dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p..
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha evidenziato un dato temporale decisivo: il reato era stato commesso il 14 gennaio 2021. Questa data è successiva all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 53 del 14 giugno 2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 77 dell’8 agosto 2019. Tale normativa ha modificato in modo significativo l’articolo 131-bis del codice penale.
In particolare, la riforma ha introdotto una specifica eccezione al comma 3, numero 2, dell’articolo, stabilendo che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata a determinati reati, tra cui quello di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), quando il fatto è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.
Di conseguenza, la richiesta del ricorrente di beneficiare di tale istituto era giuridicamente infondata. La legge, nella sua formulazione attuale e applicabile al caso di specie, esclude categoricamente questa possibilità, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato e, quindi, l’intero appello inammissibile.
Conclusioni: L’Impatto della Riforma sulla Difesa Penale
Questa ordinanza della Cassazione non introduce un principio nuovo, ma consolida l’interpretazione della normativa post-riforma. L’implicazione pratica è chiara: per i reati di resistenza a pubblico ufficiale commessi dopo l’agosto 2019, la difesa non può più fare leva sulla particolare tenuità del fatto per ottenere una declaratoria di non punibilità. La volontà del legislatore, confermata dalla giurisprudenza di legittimità, è stata quella di inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte che minano l’autorità e il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende sancisce la fine del percorso giudiziario e riafferma la linea di rigore voluta dal legislatore.
È possibile invocare la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) per il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No. Secondo l’ordinanza, a seguito della modifica legislativa del 2019, l’art. 131-bis, comma 3, n. 2 c.p. esclude espressamente che l’offesa possa essere ritenuta di particolare tenuità per il reato di cui all’art. 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale) quando commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse motivata in modo logico e coerente, e che l’invocazione dell’art. 131-bis c.p. fosse giuridicamente errata alla luce della normativa vigente al momento del fatto.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27258 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27258 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate;
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione del reato contestato in tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che, il giudice del gravame ha motivato in maniera logica circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) ed, in ogni caso, il fatto per cui si procede è stato commesso in data 14 gennaio 2021, pertanto trova applicazione l’art. 131-bis, comma 3, n. 2 cod. pen. – così come modificato dall’art. 16 comma 1, lett. b), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, nella I. 8 agosto 2019, n. 77 – che prevede come l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità nei casi di cui all’art. 337 c.p., quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07 giugno 2024
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Il Consigliere estensore
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