Art. 131-bis: Quando l’Abilità Criminale Esclude la Tenuità del Fatto
L’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto, continua a essere un tema centrale nel dibattito giurisprudenziale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali su come la peculiare abilità criminale di un imputato possa influenzare tale valutazione, anche in assenza di una formale abitualità nel reato. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato condannato per un reato commesso con particolare astuzia ai danni di una turista straniera. La difesa aveva richiesto l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis, sostenendo la lieve entità del fatto. Tuttavia, i giudici di merito avevano negato tale beneficio, evidenziando non solo le modalità insidiose della condotta, ma anche un dettaglio significativo: l’imputato era stato arrestato in flagranza per ben tre volte, in un breve arco temporale, per tentato furto con destrezza. Sebbene questi episodi non fossero sufficienti a configurare l’abitualità del comportamento, che avrebbe escluso di per sé l’applicazione della norma, sono stati ritenuti indicativi di una spiccata capacità a delinquere.
La Decisione della Cassazione sull’art. 131-bis
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno ribadito che la valutazione sulla tenuità del fatto non è un mero calcolo matematico, ma un giudizio complesso che rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito. Tale giudizio, basato sui criteri dell’art. 133 c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno), può essere sindacato in sede di legittimità solo in caso di mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Nel caso specifico, la motivazione è stata ritenuta logica e congrua. La Corte ha sottolineato che la valutazione non può prescindere dalle forme concrete di estrinsecazione del comportamento e dalla gravità del contrasto con la legge.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra l’abitualità del reato e la peculiare abilità dell’imputato. La Corte ha spiegato che, sebbene i tre arresti precedenti non integrassero il presupposto dell’abitualità ostativo all’applicazione dell’art. 131-bis, essi costituivano un elemento decisivo per apprezzare un altro aspetto: la speciale abilità e professionalità dimostrata nel commettere il reato. 
Questa “peculiare abilità” è stata considerata un fattore che aggrava il disvalore della condotta, rendendola incompatibile con il concetto di “particolare tenuità”. La condotta, perpetrata con furbizia ai danni di un soggetto vulnerabile come un turista straniero, lontano dal proprio paese, è stata giudicata particolarmente insidiosa e meritevole della sanzione penale. In sostanza, un’elevata capacità a delinquere, anche se non sfociata in una formale abitualità, aumenta il grado di offensività del singolo episodio e, di conseguenza, il “bisogno di pena” da parte dell’ordinamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis, il giudice deve compiere una valutazione a tutto tondo. La semplice assenza di una condizione ostativa, come l’abitualità, non garantisce automaticamente il beneficio. Elementi come la professionalità nel compimento del reato, l’astuzia, l’insidiosità della condotta e la scelta di vittime vulnerabili sono tutti indici che, se adeguatamente motivati, possono portare a escludere la particolare tenuità del fatto. La decisione rafforza il principio secondo cui la non punibilità è riservata a episodi di criminalità realmente marginali e occasionali, e non a manifestazioni, seppur singole, di una consolidata abilità criminale.
 
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis?
Non si applica quando la valutazione complessiva della condotta, basata sui criteri dell’art. 133 del codice penale, rivela un’offensività non lieve. In questo caso, le modalità particolarmente insidiose e astute del comportamento e la peculiare abilità criminale dell’imputato sono state ritenute ostative alla sua applicazione.
I precedenti arresti per reati simili impediscono sempre l’applicazione dell’art. 131-bis?
Non necessariamente. La sentenza chiarisce che i precedenti arresti, pur non essendo sufficienti a configurare formalmente l'”abitualità” del reato (che escluderebbe automaticamente il beneficio), possono essere utilizzati dal giudice per valutare la peculiare abilità e la professionalità dell’imputato, elementi che aumentano la gravità del fatto e possono quindi portare a negare la tenuità.
Quali elementi specifici ha considerato la Corte per valutare la gravità della condotta?
La Corte ha considerato decisive le modalità particolarmente insidiose e astute con cui è stato commesso il reato, la vulnerabilità della vittima (una turista straniera lontana dal suo paese) e la peculiare abilità criminale dell’imputato, dimostrata anche da precedenti arresti per tentato furto con destrezza.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35363 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35363  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
 NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con unico motivo, violazione di legge per mancata applicazione dell’art.131-bis cod. pen.
Il ricorso è manifestamente infondato. Per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen., il giudizio su tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (S 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., essa rientra nei pot discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisive, ai fini della valutazione del grado di offensività, modalità particolarmente insidiose della condotta, perpetrata con particolare astuzia a danno di una turista straniera lontana dal suo paese di origine. L’argomentazione secondo cui l’NOME, in un breve arco temporale, era stato arrestato per tre volte in flagranza per tentato furto con destrezza anteriormente alla commissione dei fatti per cui processo, se non vale a connotare l’abitualità del reato, vale ad apprezzare la peculiare abilità dell’imputato, dimostrata anche nel compimento del reato per cui si procede.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Presidente