Art. 131-bis e Precedenti Penali: Quando il Passato Blocca la Non Punibilità
L’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che introduce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la presenza di precedenti penali ‘della stessa specie’ costituisce un ostacolo insormontabile all’applicazione di questo beneficio. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto contestato fosse di lieve entità. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già respinto questa tesi, evidenziando la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato.
L’Ostacolo all’Applicazione dell’Art. 131-bis: i Precedenti
Il cuore della questione giuridica risiede nella valutazione dei precedenti penali del ricorrente. La Corte d’Appello aveva rilevato condanne definitive per due episodi di evasione e per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). Secondo i giudici di merito, tali reati dovevano considerarsi ‘della stessa specie’ di quello per cui si stava procedendo. Questa valutazione è cruciale, poiché uno dei requisiti per accedere al beneficio della particolare tenuità del fatto è che il comportamento dell’autore non sia abituale, condizione che viene esclusa in presenza di reati della stessa indole.
La Valutazione dei Reati ‘della Stessa Specie’
La Corte ha ritenuto che i precedenti per evasione e resistenza a pubblico ufficiale fossero sintomatici di una tendenza a trasgredire le norme e le decisioni dell’autorità. Tale inclinazione è stata considerata omogenea rispetto al nuovo reato contestato, rendendo il comportamento dell’imputato non occasionale, ma abituale. Di conseguenza, è venuto meno uno dei pilastri fondamentali su cui si regge l’applicazione dell’art. 131-bis.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, lo ha dichiarato manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici supremi hanno osservato che il motivo di ricorso non faceva altro che riproporre la medesima questione già adeguatamente analizzata e respinta dalla Corte d’Appello. La valutazione dei giudici di secondo grado, secondo cui le condanne pregresse per evasione e resistenza a pubblico ufficiale fossero preclusive all’applicazione del beneficio, è stata ritenuta corretta e priva di vizi logici. La Cassazione ha quindi confermato che tali precedenti sono effettivamente ‘della stessa specie’ e rivelano una non occasionalità del comportamento delittuoso, impedendo l’applicazione della causa di non punibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento secondo cui un’attenta valutazione dei precedenti penali è indispensabile per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La presenza di condanne per reati ‘della stessa specie’ non è un mero dato statistico, ma un indicatore qualitativo della personalità dell’imputato e della sua propensione a delinquere. La decisione riafferma che il beneficio della particolare tenuità del fatto è riservato a condotte veramente sporadiche e occasionali, escludendo chi, attraverso il proprio passato giudiziario, dimostra una tendenza consolidata a violare la legge. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché è stata negata l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis)?
È stata negata perché il ricorrente aveva precedenti penali per evasione e resistenza a pubblico ufficiale, considerati dalla Corte ‘della stessa specie’ del reato per cui si procedeva. Tali precedenti hanno fatto ritenere il comportamento non occasionale, escludendo così uno dei requisiti per il beneficio.
Cosa significa che dei reati sono ‘della stessa specie’?
Significa che, pur essendo reati diversi, presentano caratteristiche simili per natura o modalità di esecuzione, indicando una medesima inclinazione a violare una certa categoria di norme. In questo caso, i reati indicavano una tendenza generale a trasgredire le decisioni dell’autorità.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la conferma della decisione impugnata. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6951 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6951 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PARMA il 08/03/1972
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura l’esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come preclusive si rivelassero le condanne intervenute in ordine a due ipotesi di evasione e quelle per il delitto di cui all’art. 337 cod da ritenersi della stessa specie di quello per cui è processo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.