Art. 131-bis e Precedenti Penali: Quando la Tenuità del Fatto Non Basta
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale, non può essere concessa a chi ha una storia di reiterate condotte criminali. La decisione sottolinea come i precedenti penali specifici siano un ostacolo insormontabile per l’applicazione di questo beneficio, anche a fronte della giovane età dell’imputato.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un giovane contro una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per una serie di reati, tra cui resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto aggravato. La difesa lamentava, tra i vari motivi, la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che i fatti contestati fossero di lieve entità. Il ricorrente chiedeva, quindi, che la sua condotta venisse considerata non punibile per la sua particolare tenuità.
La Decisione della Cassazione e l’Applicazione dell’art. 131-bis
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni della difesa. I giudici hanno chiarito che le lamentele del ricorrente erano semplici “doglianze in punto di fatto”, ovvero contestazioni sulla valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito, che non possono trovare spazio nel giudizio di legittimità.
L’Ostacolo Insormontabile dei Precedenti Penali
Il punto cruciale della decisione riguarda proprio l’inapplicabilità dell’art. 131-bis. La Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse correttamente motivato il diniego del beneficio. L’imputato, infatti, “nonostante la giovanissima età, dal 2020 al 2023, ha cumulato quattro condanne per furto e rapina, e altre per violazione” della legge sugli stupefacenti. Questa serie di precedenti penali, maturata in un arco temporale molto breve, è stata considerata un indicatore inequivocabile di una spiccata tendenza a delinquere, del tutto incompatibile con la ratio della norma sulla particolare tenuità del fatto, che mira a escludere la punibilità solo per condotte del tutto occasionali e di minima gravità.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state nette e precise. I giudici di legittimità hanno confermato la logicità e completezza del ragionamento della Corte territoriale. L’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità è stata ampiamente dimostrata dai numerosi precedenti penali. L’analisi del casellario giudiziale ha rivelato un profilo criminale che impedisce di qualificare il reato contestato come un episodio isolato e trascurabile. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la determinazione della pena, evidenziando come fosse stata fissata partendo dal minimo edittale e come la Corte d’Appello avesse già operato una riduzione rispetto alla condanna di primo grado.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 131-bis c.p. non è un meccanismo automatico, ma richiede una valutazione complessiva della condotta dell’imputato e della sua personalità. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici e ravvicinati nel tempo, costituisce un elemento decisivo che osta alla concessione del beneficio. La decisione serve da monito: la giovane età non può, da sola, neutralizzare il peso di una storia criminale che dimostra una chiara inclinazione a commettere reati, rendendo la condotta non più “particolarmente tenue” agli occhi della legge.
Avere precedenti penali impedisce sempre l’applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì, secondo questa ordinanza, la presenza di numerosi precedenti penali specifici, come quattro condanne per furto e rapina, dimostra una tendenza a delinquere che è incompatibile con i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis.
La giovane età dell’imputato può giustificare l’applicazione dell’art. 131-bis nonostante i precedenti?
No, in questo caso la Corte ha sottolineato che, nonostante la “giovanissima età”, l’accumulo di quattro condanne in tre anni è stato un fattore decisivo per escludere il beneficio.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23373 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23373 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti g li atti e la sentenza impugnata ; dato avviso alle parti ; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME ; udita la relazione svolta dal consi g liere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui a g li artt. 337, 56-624-625 cod. pen., 4 I.n. 110 del 1975 non sono consentiti dalla legg e in sede di le g ittimità, perché costituiti da mere do g lianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impu g nato rivela essere completa e lo g icamente ineccepibile e dalla q uale si evince l’insussistenza dei presupposti per applicazione dell’art. 131 bis cod. e la corretta determinazione della pena inflitta. In riferimento all’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, ven g ono indicati i numerosi precedenti penali, per fatti specifici ( q uattro condanne per furto e rapina). La do g lianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. risulta manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale precisato che l’imputato “nonostante la g iovanissima età, dal 2020 al 2023, ha cumulato q uattro condanne per furto e rapina, e altre per violazione dell’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990”. Anche la motivazione relativa alla determinazione della pena appare con g rua, atteso che la pena base si è attestata sul minimo edittale e che g li aumenti per la continuazione sono stati stabiliti in misura ridotta, avendo peraltro la Corte di appello operato la riduzione di q uattro mesi di reclusione rispetto alla condanna riportata di primo g rado ;
Considerato che all’inammissibilità dell’impu g nazione seg ue la condanna del ricorrente al pa g amento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a g iustizia li q uidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ma gg io 2024
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