Art. 131 bis inammissibile: quando la condotta abituale esclude la tenuità del fatto
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale, è uno strumento fondamentale per garantire la proporzionalità della sanzione penale. Tuttavia, la sua concessione non è automatica e incontra precisi limiti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che l’Art. 131 bis è inammissibile quando la condotta del reo è tutt’altro che occasionale e sono presenti precedenti penali specifici. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato per aver violato ripetutamente l’obbligo di presentazione alla polizia, una misura impostagli tramite un D.A.S.P.O. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive). Questa misura preventiva gli imponeva di presentarsi presso un ufficio di polizia in concomitanza con lo svolgimento di eventi sportivi.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando unicamente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131 bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Art. 131 bis inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. La decisione si fonda su due ordini di ragioni: una di carattere procedurale e una di carattere sostanziale. I giudici hanno stabilito che i presupposti per l’applicazione dell’istituto non sussistevano, né potevano essere valutati in quella sede, confermando la condanna e addebitando al ricorrente le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché l’Art. 131 bis è stato Ritenuto Inammissibile
Le motivazioni della Corte offrono spunti di riflessione cruciali sui limiti applicativi della particolare tenuità del fatto.
Mancata Deduzione nel Precedente Grado di Giudizio
In primo luogo, la Corte ha rilevato un vizio procedurale decisivo: l’imputato non aveva sollevato la questione dell’applicazione dell’art. 131 bis nei motivi di appello. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che le questioni non devolute al giudice del gravame non possano essere proposte per la prima volta in sede di legittimità. Questo principio garantisce il corretto svolgimento dei gradi di giudizio ed evita che la Cassazione si trasformi in una terza istanza di merito.
La Non Occasionalità della Condotta
Anche superando l’ostacolo procedurale, la Corte ha chiarito che, nel merito, la richiesta sarebbe stata comunque infondata. L’art. 131 bis richiede che il comportamento del reo non sia abituale. Nel caso di specie, l’imputato era stato condannato per ‘numerose violazioni’ dell’obbligo di presentazione. Questa pluralità di condotte, rivelata dalle contestazioni, dimostra una ‘non occasionalità’ del comportamento illecito, che è di per sé ostativa al riconoscimento del beneficio.
La Recidiva Specifica e le Preclusioni di Legge
A rafforzare la decisione, i giudici hanno sottolineato la presenza di precedenti penali che avevano già portato al riconoscimento della recidiva specifica. La condizione di recidivo, specialmente se per reati della stessa indole, è un indicatore della propensione a delinquere del soggetto e contrasta con la ratio dell’art. 131 bis, che mira a escludere la punibilità per fatti che rappresentano un episodio isolato e di minima gravità nella vita di una persona. Inoltre, la Corte ha menzionato l’esistenza di una specifica preclusione normativa (art. 131 bis, comma 3, n. 1, c.p.), che impedisce l’applicazione del beneficio in determinati casi, tra cui quello del delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza un principio cardine: la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è una scappatoia per comportamenti seriali o per soggetti con una storia criminale specifica. L’Art. 131 bis è inammissibile non solo per vizi procedurali, come la mancata deduzione in appello, ma soprattutto quando la condotta del reo è abituale e non occasionale. Questa decisione serve da monito, sottolineando che l’istituto è riservato a episodi criminosi veramente marginali e sporadici, che non rivelano una pericolosità sociale del soggetto.
Quando l’applicazione dell’art. 131 bis del codice penale può essere considerata inammissibile?
L’applicazione dell’art. 131 bis c.p. è considerata inammissibile sia per motivi procedurali, come la mancata richiesta nel precedente grado di appello, sia per motivi sostanziali, qualora la condotta non sia occasionale e l’autore del reato sia un recidivo specifico.
La recidiva specifica impedisce di beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, la recidiva specifica, unitamente alla non occasionalità della condotta, costituisce un elemento ostativo che impedisce il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p.
Cosa succede se un motivo di ricorso non viene presentato nel grado di giudizio precedente?
Se una specifica richiesta, come l’applicazione dell’art. 131 bis c.p., non viene sollevata come motivo di gravame in appello, il suo esame in Cassazione è precluso, rendendo il ricorso su quel punto irrimediabilmente inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12290 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui NOME COGNOME, condanNOME per numerose violazioni all’obbligo di presentazione alla polizia impostogli con il RAGIONE_SOCIALE in concomi con lo svolgimento delle manifestazioni sportive per le quali operava il divieto, lamen mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., è certamente inammissibile, non risultando dalla sentenza impugnata che l’appellante avesse dedotto su punto motivo di gravame o comunque richiesto l’applicazione dell’istituto ed essendo, in og caso, evidentemente ostativa la non occasionalità della condotta rivelata dalle contestazioni sub iudice e dai precedenti penali che hanno giustificato il riconoscimento della recidiva specif sussistendo, inoltre, la preclusione prevista dall’art, 131 bis, terzo comma, n. 1), cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2024.