Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39813 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39813 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROCCACASALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che, ribaltando l’esito assolutorio di primo grado, dichiarava l’imputata colpevole dei delitti di furto aggravato e continuato e indebito utilizzo della carta bancomat della p.o. con riguardo alle condotte successive al 18/4/2016, condannandola alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile;
letta la memoria difensiva a firma degli AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO e COGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME e dato atto delle conclusioni, corredate da nota spese, rassegnate dal patrono della parte civile;
considerato che i primi due motivi di ricorso che censurano il giudizio di responsabilità della prevenuta revocando in dubbio l’attendibilità della persona offesa, sono strutturati in fatto e manifestamente infondati, avendo la Corte di merito (pagg. 4-7) dato conto dell’attendibilità della denunziante, della marginalità e mera apparenza delle contraddizioni segnalate dalla difesa, dell’esistenza di corposi riscontri alla ricostruzione accusatoria, rivenienti dalle dichiarazioni de testi COGNOME ed Anzuini, dalle quali emerge il reiterato uso personale ed abusivo della carta di pagamento della p.o.;
rilevato che l’ulteriore motivo, con il quale si deduce l’erronea applicazione e la carente motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile in quanto la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità in discorso non risulta formulata alla Corte di merito e, implicando valutazioni di merito, non può essere introdotta per la prima volta in questa sede; che la giurisprudenza di legittimità ha in proposito chiarito che, in caso di accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, l’imputato assolto in primo grado che voglia avvalersi della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ha l’onere di richiedere espressamente al giudice dell’impugnazione l’applicazione dell’istituto per non incorrere nella preclusione di cui all’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non potendo la questione, una volta che non sia stata dedotta in appello, rientrare nella cognizione del giudice di legittimit (Sez. 3, n. 12724 del 15/02/2019, Rv. 280945-01; Sez. 7, Ord. n. 15659 del 08/03/2018, Rv. 272913-01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma l’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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