Art. 131-bis e motivazione implicita: la Cassazione fa chiarezza
Quando un giudice nega il beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale, è sempre tenuto a spiegarlo con una motivazione specifica e dedicata? Con l’ordinanza n. 38087/2024, la Corte di Cassazione torna su questo tema cruciale, stabilendo che il rigetto può essere anche implicito, a patto che emerga chiaramente dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il caso in esame
La vicenda trae origine dal ricorso di un imputato, condannato dalla Corte d’Appello per reati legati agli stupefacenti. La difesa lamentava principalmente due aspetti: in primo luogo, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, senza che i giudici di merito avessero fornito una motivazione esplicita su tale punto; in secondo luogo, contestava la determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
L’imputato sosteneva che la sua condotta dovesse rientrare nell’ambito dell’art. 131-bis, ma la Corte territoriale, pur non pronunciandosi direttamente sulla richiesta, aveva confermato una condanna penale.
L’analisi della Cassazione sulla motivazione implicita dell’Art. 131-bis
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti fondamentali sul concetto di motivazione implicita. I giudici supremi hanno osservato che, sebbene mancasse una sezione della sentenza d’appello dedicata espressamente a confutare l’applicabilità dell’art. 131-bis, la sua esclusione era chiaramente desumibile dal ragionamento complessivo.
La Corte d’Appello, infatti, nel determinare la pena e nel valutare la gravità del fatto, aveva messo in luce una serie di elementi oggettivamente incompatibili con il concetto di “speciale tenuità”:
- Il disvalore della vicenda: considerato significativo.
- Il quantitativo: definito “non modesto” di sostanza stupefacente.
- La modalità di gestione: descritta come “commerciale”, finalizzata allo spaccio.
- Il numero di acquirenti: ritenuto “potenzialmente” molto più consistente rispetto allo spaccio su pubblica via.
Secondo la Cassazione, evidenziare questi aspetti equivale a spiegare, implicitamente ma inequivocabilmente, perché il fatto non possa essere considerato di particolare tenuità. Citando un proprio precedente (Sez. 4, n. 5396/2023), la Corte ha ribadito che non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione difensiva, quando il suo rigetto emerge con chiarezza dalla struttura argomentativa del provvedimento.
La congruità della pena e i limiti del giudizio di legittimità
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena, è stato respinto. La Corte ha sottolineato che la decisione dei giudici di merito di discostarsi dal minimo edittale era stata adeguatamente giustificata proprio attraverso il richiamo alle stesse circostanze (quantitativo, modalità commerciale, ecc.) usate per descrivere la gravità del fatto.
Su questo punto, la Cassazione ha ricordato un principio consolidato: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione sulla congruità della pena. La sua determinazione è una prerogativa del giudice di merito e può essere sindacata solo se frutto di palese arbitrarietà o di un ragionamento manifestamente illogico, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione della Suprema Corte risiedono nel principio di economia processuale e nella coerenza logica della motivazione giudiziale. Non è necessario che un giudice risponda punto per punto a ogni istanza difensiva se la sua valutazione complessiva del fatto contiene già, in sé, la risposta. Nel caso specifico, l’analisi della gravità del reato, effettuata per determinare la pena, conteneva tutti gli elementi necessari per escludere la particolare tenuità del fatto. Imporre una motivazione autonoma e ripetitiva sarebbe stato un formalismo superfluo.
Le conclusioni
L’ordinanza n. 38087/2024 rafforza un importante principio procedurale: la motivazione di una sentenza va letta nel suo complesso. Il rigetto di un’istanza, come quella per l’applicazione dell’art. 131-bis, può essere legittimamente considerato motivato anche in forma implicita, purché le ragioni di tale esclusione siano chiaramente rintracciabili nell’apparato argomentativo del giudice. Questa decisione sottolinea come la valutazione della gravità del reato sia un momento centrale del giudizio, le cui conclusioni possono riverberarsi su più aspetti della decisione finale, inclusa l’applicabilità di istituti premiali.
Un giudice può escludere l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. senza fornire una motivazione esplicita?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’esclusione può essere implicita, a condizione che dall’intera struttura argomentativa della sentenza emergano elementi fattuali e valutazioni che sono logicamente incompatibili con il requisito della “particolare tenuità del fatto”.
Quali elementi sono stati considerati incompatibili con la particolare tenuità del fatto in questo caso di spaccio?
I giudici hanno considerato incompatibili con la tenuità del fatto i seguenti elementi: il quantitativo non modesto di sostanza stupefacente, la modalità di gestione “commerciale” della detenzione finalizzata allo spaccio e il numero di acquirenti potenzialmente più consistente rispetto allo spaccio su pubblica via.
La Corte di Cassazione può riesaminare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena. Il suo controllo è limitato a verificare che la motivazione del giudice di merito non sia il risultato di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38087 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da COGNOME NOME.
Rilevato che la difesa lamenta, nel primo motivo di ricorso, carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.;
considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata implicitamente esclusa dalla Corte di merito: nel corso della disamina della regiudicanda, nel rideterminare la pena, i giudici hanno posto in evidenza come la condotta serbata dal ricorrente, sulla base di elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche, non potesse essere inquadrata in un ambito di speciale tenuità (cfr. pag. 5 della motivazione, dove si evidenzia il disvalore maggiore della vicenda, collegato al quantitativo non modesto di sostanza stupefacente detenuto dall’imputato, alla modalità di gestione “commerciale” della detenzione finalizzata allo spaccio ed al numero di acquirenti “potenzialmente” più consistente rispetto allo spaccio operato sulla pubblica via).
Considerato che la giurisprudenza di questa Corte ritiene non censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096).
Rilevato che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata, oggetto del secondo motivo di ricorso, sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza, attraverso le circostanze sopra menzionate, le ragioni poste a fondamento del discostamento dal minimo edittale.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore