Art. 131 bis per guida in stato di ebbrezza: i precedenti penali ostacolano la non punibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato principi fondamentali in materia di ricorsi e applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il caso riguardava una condanna per guida in stato di ebbrezza e la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis guida in stato di ebbrezza. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti cruciali sul peso dei precedenti penali e sulla specificità dei motivi di impugnazione.
I Fatti di Causa
Un’automobilista veniva condannata in primo grado e in appello per il reato di guida in stato di ebbrezza. La difesa decideva di ricorrere in Cassazione, basando l’impugnazione su due motivi principali: un presunto vizio di motivazione riguardo all’accertamento del tasso alcolemico e, in secondo luogo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del codice penale.
La Corte d’Appello aveva già respinto entrambe le argomentazioni, ma la ricorrente ha insistito nel sottoporle al giudizio di legittimità.
L’analisi della Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giudicandoli entrambi infondati e, in ultima analisi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
Sulla contestazione del tasso alcolemico: il ricorso ‘fotocopia’
Il primo motivo, relativo alla prova del tasso alcolemico, è stato liquidato come meramente reiterativo. La Corte ha sottolineato un principio consolidato: un ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse identiche argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice del gravame (in questo caso, la Corte d’Appello). Per essere ammissibile, il ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Un’impugnazione che ignora la motivazione del giudice precedente e si limita a ripetere le proprie tesi è considerata ‘aspecifica’ e, come tale, inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Sull’applicabilità dell’art. 131 bis guida in stato di ebbrezza: i precedenti contano
Il secondo motivo, ben più sostanziale, riguardava il diniego dell’art. 131 bis guida in stato di ebbrezza. Anche su questo punto, la Cassazione ha confermato la correttezza della decisione della Corte territoriale. I giudici di merito avevano negato la particolare tenuità del fatto basandosi non solo sul livello del tasso alcolemico rilevato, ma soprattutto su un elemento decisivo: un precedente penale dell’imputata per omicidio stradale.
La Corte ha ribadito che, ai fini del giudizio sulla tenuità dell’offesa, il giudice deve fare riferimento ai criteri dell’art. 133 del codice penale. In questo contesto, un precedente penale, specialmente se per un reato della stessa indole o comunque indicativo di una certa pericolosità alla guida, assume un’importanza fondamentale. La condanna per omicidio stradale è stata ritenuta un indice chiaro di una condotta non occasionale e gravemente colpevole, incompatibile con il presupposto della ‘particolare tenuità’ richiesto dalla norma.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su due pilastri giuridici. Il primo è di natura processuale: l’inammissibilità del ricorso per cassazione fondato su motivi che sono una mera riproduzione di quelli già respinti in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Questo principio mira a garantire l’efficienza del giudizio di legittimità, evitando che la Suprema Corte diventi un terzo grado di merito.
Il secondo pilastro è di natura sostanziale e riguarda l’interpretazione dell’art. 131 bis c.p. La non punibilità per particolare tenuità del fatto non è un automatismo applicabile a tutti i reati al di sotto di una certa soglia edittale. È una valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare la condotta nel suo complesso, inclusa la personalità e i precedenti dell’imputato. Un precedente specifico e grave come l’omicidio stradale, in un contesto di guida in stato di ebbrezza, colora la condotta attuale di una luce diversa, escludendone la minima offensività richiesta dalla norma.
Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, attaccando specificamente le argomentazioni della sentenza di secondo grado e non limitandosi a una sterile ripetizione. In secondo luogo, e più importante per i cittadini, la possibilità di beneficiare della non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ è strettamente legata al profilo complessivo dell’autore del reato. I precedenti penali, specialmente se rilevanti, possono precludere l’accesso a questo istituto, anche quando il reato contestato, preso singolarmente, potrebbe apparire di modesta entità. La giustizia penale, in questo caso, guarda non solo al fatto, ma anche alla storia di chi lo ha commesso.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per aspecificità?
Quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dal giudice precedente, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Un precedente penale impedisce sempre l’applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)?
Secondo questa ordinanza, un precedente penale, specialmente se grave e collegato alla stessa area di comportamento (come un omicidio stradale per un caso di guida in stato di ebbrezza), è un elemento decisivo che può portare il giudice a escludere l’applicazione della causa di non punibilità.
Cosa succede se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una condanna a versare 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pochi NOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che la ha riconosciuta del reato di guida in stato di ebbrezza.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussis livello di tasso alcolemico e al diniego della causa di non punibilità di cui all’art.1
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo, attinente alla contestazione del tasso alcolemico, è me reiterativo della doglianza già respinta dalla Corte territoriale con motivazione del t logica ed in linea con le risultanze processuali ( esito del referto ospedaliero evidenze contrarie). E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Supr come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su mo riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e que a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorar esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che condu dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugna senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; s n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scic Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 1 22/2/2002, COGNOME, Rv. 221693). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., giudici di merito hanno reso m esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della con giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del riconoscimento di ‘non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’ effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie, territoriale ha richiamato, in modo pertinente e rispettoso dei principi esposti, non del tasso alcolemico, ma anche il precedente penale dell’imputata, condannata per stradale.
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorre Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell processuali e al versamento della somma di 3.000,00 in favore della cassa delle amme Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
Il Coniglier estensore
GLYPH
Il Pr id ntà