Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 30224 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 30224 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nata ad COGNOME il 15/07/1973
avverso la sentenza del 17/03/2025 del GIUDICE Dl PACE Dl CANOSA Dl PUGLIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, COGNOME ha concluso chiedendo l ‘ annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte presentate dall ‘ avv. NOME COGNOME il quale, nell ‘ interesse di NOME COGNOME ha chiesto l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 marzo 2025, il Giudice di pace di Canosa di Puglia, in applicazione degli artt. 530 cod. proc. pen., 131bis cod. pen. e 34, d.lgs. n. 274 del 2000, ha prosciolto NOME COGNOME per la particolare tenuità del fatto, dall ‘ accusa di avere commesso il delitto di cui all ‘ art. 595 cod. pen. per avere offeso l ‘ onore e la reputazione di NOME COGNOME, dermatologo presso l ‘ ASL BAT nel distretto DSS 3-Canosa di Puglia, inviando una mail con una frase dal contenuto offensivo dal proprio indirizzo di posta elettronica ad altro indirizzo accessibile a terzi, poi inoltrata ad altro indirizzo mail ove più persone ne avevano preso visione; in Canosa di Puglia il 26 e il 30 ottobre 2023. Con lo stesso provvedimento l ‘ imputata è stata condannata al risarcimento dei danni in favore della parte civile liquidati in 500 euro, oltre al pagamento delle spese di costituzione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza per il tramite del Difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 538 cod. proc. pen., 131bis cod. pen., 34, d.lgs. n. 74 del 2000, nonché l ‘ erronea interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, l ‘ erronea condanna alle statuizioni civili e alle spese dell ‘ imputata assolta ex art. 530 cod. proc. pen. La sentenza applicherebbe norme tra loro alternative, giungendo a una condanna alle statuizioni civili pur di fronte a una sentenza di assoluzione, con violazione dell ‘ art. 538 cod. proc. pen. secondo cui il giudice può condannare alle statuizioni civili richieste dalla parte costituita nel solo caso di condanna. Se è vero che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale disposizione nella parte in cui non prevedeva che il giudice, quando pronunciava sentenza di proscioglimento ex art. 131bis cod. pen., decidesse anche sulla domanda risarcitoria, detta sentenza riguarderebbe solo quella causa di non punibilità, sicché in tutte le altre ipotesi assolutorie il giudice non potrebbe condannare alle statuizioni civili richieste dalla parte costituita ex art. 74 cod. proc. pen. E dal momento che, nel caso di specie, l ‘ art. 131bis cod. pen. sarebbe stato erroneamente applicato a un reato di competenza del giudice di pace, cui sarebbe applicabile soltanto la speciale causa di improcedibilità prevista dall ‘ art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente condanna to l’imputata alle statuizioni civili.
Allo stesso modo, anche l ‘ art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000 sarebbe stato erroneamente applicato, atteso che esso subordinerebbe la pronuncia di proscioglimento al consenso dell ‘ imputato e della persona offesa, mai richiesto.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all ‘ art. 595 cod. pen. La sentenza impugnata incorrerebbe nella mancanza di motivazione sub specie ‘ motivazione apparente ‘ , non essendosi pronunciata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia dal punto di vista oggettivo (essendosi al cospetto di un esercizio del diritto di critica, posto che la mail era diretta all ‘ URP, organo a cui indirizzare istituzionalmente doglianze, esposti, disservizi), sia dal punto di vista soggettivo, atteso che l ‘ intenzione della ricorrente sarebbe stata quella di denunciare un disservizio e non di diffamare il dott. COGNOME
In data 16 giugno 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l ‘ annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
In data 27 giugno 2025 è pervenuta una memoria a firma dell’avv. COGNOME il quale, nell’interesse dell’imputata, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che deve ritenersi astrattamente sussistente l ‘ interesse a ricorrere dell ‘ imputato avverso la sentenza del giudice di pace che abbia applicato la causa di non punibilità dell ‘ art. 131bis cod. pen. Infatti, tale pronuncia, una volta divenuta irrevocabile, comporta, ai sensi dell ‘ art. 651bis cod. proc., la configurabilità del giudicato in ordine all ‘ accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all ‘ affermazione che l ‘ imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o per il risarcimento del danno. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso è ammissibile soltanto nel caso in cui esso indichi specificamente il concreto svantaggio processuale da rimuovere e le ragioni che avrebbero dovuto portare il giudice a una pronuncia ampiamente liberatoria (Sez. 5, n. 44118 del 10/10/2019, Rv. 277847 – 01).
Nel caso di specie, il ricorso è diretto a far valere sia il mancato proscioglimento nel merito, atteso che, con il secondo motivo, è stata censurata la motivazione in punto di ritenuta sussistenza della contestata diffamazione; sia l’interesse a rimuovere la condanna alle statuizioni civili, che secondo la tesi difensiva non potrebbe essere emessa in caso di applicazione della causa di improcedibilità dell’azione penale prevista dall’art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000 per il procedi mento
davanti al giudice di pace. Pertanto, ricorrono le condizioni di ammissibilità del ricorso richieste dal richiamato indirizzo giurisprudenziale.
Tanto osservato, muovendo, secondo l ‘ ordine logico, dal secondo motivo, deve rilevarsi la fondatezza delle censure difensive, atteso che la sentenza impugnata, dopo avere riportato gli elementi di prova acquisiti nel corso dell ‘ istruzione dibattimentale ed avere, in particolare, riferito le dichiarazioni dei testi escussi e della stessa imputata, ha omesso totalmente di esplicitare le ragioni per le quali i giudizi espressi dalla COGNOME nella mail inviata all ‘ URP integrassero il delitto contestato e non fosse configurabile, come invece eccepito dal suo Difensore, un legittimo esercizio del diritto di critica. Già sotto tale profilo, dunque, la sentenza deve essere annullata, essendo la motivazione del tutto mancante su un aspetto essenziale delle statuizioni decisorie.
Benché dall’accoglimento del secondo motivo derivi l’assorbimento del primo motivo, atteso che la questione sulla configurabilità del delitto contestato è logicamente pregiudiziale rispetto al tema dell’eventuale giudizio sulla particolare tenuità del fatto, non è superfluo ricordare, proprio con riferimento al primo motivo di doglianza, che le Sezioni unite hanno escluso l’applicazione dell’art. 131 -bis cod. pen. nel procedimento davanti al giudice di pace, nel quale trova, invece, applicazione la speciale causa di improcedibilità per particolare tenuità del fatto contemplata dall ‘ art. 34, d.lgs. n. 274 del 2000 (così Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pmp, Rv. 271587 – 01). Al contrario, la sentenza impugnata, pur muovendo da tale corretta premessa, sembra avere fatto applicazione, a quanto parrebbe dalla non perspicua motivazione, sia dell’art. 131 -bis cod. pen., sia, del tutto contraddittoriamente, anche del citato 34, d.lgs. n. 274 del 2000.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Canosa di Puglia in diversa composizione fisica.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Canosa di Puglia in diversa composizione fisica. Così deciso in data 8 luglio 2025