Art. 131-bis Evasione: La Cassazione Nega la Tenuità del Fatto
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale, è spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fornisce chiarimenti cruciali su quando la condotta di Art. 131-bis evasione non possa essere considerata di lieve entità. Il caso analizzato riguarda un soggetto che, durante il regime di detenzione domiciliare, non solo deviava dal percorso autorizzato, ma lo faceva guidando un veicolo sprovvisto di assicurazione.
Il Caso: Evasione e Guida Senza Assicurazione
Un soggetto, sottoposto a una misura restrittiva della libertà personale, proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. Il motivo principale del ricorso era la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto fosse di particolare tenuità.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già rigettato questa tesi, evidenziando due elementi cruciali:
1. Il tragitto percorso dall’imputato era difforme da quello autorizzato per recarsi al lavoro.
2. L’imputato si trovava alla guida di un mezzo senza la necessaria copertura assicurativa.
Questi elementi, secondo i giudici di merito, erano sintomatici di una generale noncuranza e di un disprezzo per le regole, rendendo la condotta complessivamente non meritevole del beneficio della non punibilità.
La Decisione della Corte sulla questione dell’Art. 131-bis evasione
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi proposti non fossero altro che una riproposizione di censure già adeguatamente analizzate e confutate dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha pienamente condiviso la valutazione del giudice di secondo grado, confermando che la condotta non poteva essere qualificata come di scarsa offensività.
Le Motivazioni: Perché la Condotta non è di Particolare Tenuità
Il cuore della decisione risiede nell’analisi della condotta complessiva dell’imputato, che va oltre la mera violazione della misura restrittiva. La Corte ha sottolineato che la guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa non è un dettaglio trascurabile, ma un’evenienza ‘sintomatica’. Questo comportamento accessorio, sebbene costituisca un illecito a sé stante, viene qui valorizzato come un indice della personalità del reo e della sua propensione a ignorare le norme dell’ordinamento giuridico.
L’evasione, pertanto, non è stata valutata come un singolo episodio isolato, ma come parte di un contesto comportamentale più ampio. La combinazione tra la deviazione dal percorso e la guida senza assicurazione ha dimostrato, secondo la Corte, un’inclinazione al mancato rispetto delle regole che incide direttamente sulla consistenza della condotta, escludendo la possibilità di ritenerla ‘particolarmente tenue’.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la valutazione della tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. non deve essere atomistica, ma deve considerare tutte le circostanze del caso concreto. Per l’Art. 131-bis evasione, non è sufficiente guardare solo alla durata o alle modalità dell’allontanamento, ma è necessario analizzare anche le condotte accessorie che possono rivelare una maggiore gravità del comportamento e una più spiccata pericolosità sociale del soggetto. Questa decisione serve come monito: anche illeciti di natura diversa, se contestuali al reato principale, possono avere un peso determinante nell’escludere l’applicazione di benefici di legge, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando il reato di evasione non può essere considerato di ‘particolare tenuità’ ai sensi dell’art. 131-bis c.p.?
Quando le circostanze concrete, come la deviazione dal percorso autorizzato e la contemporanea commissione di altri illeciti (ad esempio, la guida senza assicurazione), sono ritenute sintomatiche di una generale noncuranza per le regole, tale da incidere sulla consistenza della condotta e renderla non di scarsa offensività.
Perché la guida di un veicolo senza copertura assicurativa è stata considerata rilevante nel valutare la gravità dell’evasione?
Perché è stata ritenuta un’evenienza sintomatica di una più generale noncuranza nel rispetto delle regole da parte del ricorrente. Questo comportamento, pertanto, ha contribuito a definire la condotta complessiva come non meritevole del beneficio della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Cosa accade quando un ricorso in Cassazione si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ritiene che un simile ricorso sia meramente ‘riproduttivo’ di censure già adeguatamente esaminate e confutate nel precedente grado di giudizio, senza introdurre nuovi ed efficaci elementi di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6200 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancat applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è riprodut identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la non scarsa offensività dell’evasione in ragione del tragitto difforme rispetto al luogo di lavor ragione del fatto che si trovasse alla guida del mezzo sprovvisto di copertura assicurati evenienza ritenuta sintomatica di noncuranza nel rispetto delle regole e, pertanto, incide sulla consistenza della condotta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/01/2024.